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Bonus e Agenzia delle Entrate. La Risposta che vale 110%

Ordine & Sisma Bonus

Finalmente è arrivata con la risposta n.168 del 10/03/21 da parte dell’Agenzia delle Entrate il chiarimento che “sconfessa” quanto precedentemente affermato con la n.87 del 08/02/21 e pone fine a tanti dubbi che si erano generati sull’utilizzo del Sisma Bonus.

“… Deve, pertanto, ritenersi superato, alla luce della normativa sopravvenuta, in vigore dal 1° gennaio 2021, quanto affermato nella risposta all'interpello n. 87 dell'8 febbraio 2021, con riferimento alle spese sostenute a partire dalla predetta data, per gli interventi antisismici e per quello trainato di installazione dell'impianto fotovoltaico.”

1124.jpgPer essere pratichi e diretti, partiremo dalla fine.

L’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del Sisma Bonus su un edificio composto da più unità immobiliari possedute anche da uno stesso proprietario oggi dice testualmente: “… Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari.

Per quanto di interesse, si rileva che la citata circolare n. 24/E del 2020, secondo quanto stabilito ai commi 1 e 4 del citato articolo 119, definisce come “trainanti o principali” gli interventi:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;

- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;

- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus) …”

“… Nel caso in esame, a seguito delle modifiche apportate con la legge di bilancio2021 al decreto Rilancio – che ha previsto per le persone fisiche la possibilità di avvalersi delle agevolazioni per il cd Superbonus, anche per interventi realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari – l’Istante, in relazione alle spese che sosterrà dal1° gennaio 2021, al ricorrere di tutte le condizioni disciplinate dalla norma in esame, potrà fruire delle detrazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi di ristrutturazione edilizia con parziale demolizione (art. 3, comma 1, lett. D), DPR380/2001), finalizzata alla sicurezza statica ed antisismica delle due unità censite nella categoria catastale C/2, che al termine dei lavori saranno destinate all’uso abitativo. …”

Si ricorderà che nella risposta n.87 dell’Agenzia delle Entrate diceva tutt’altro, negando l’esecuzione di tali tipi di interventi.

Qualcuno dirà: “tutto è bene quello che finisce bene”

In allegato la risposta.

 

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