Cessione del Credito
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Bonus: Cessione del credito, cosa è cambiato con il dl 4/2022 e perchè

Il dl 4/2022 del 27 gennaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio, immediatamente operativo, cambia le regole: chi acquista il credito può utilizzarlo solo in compensazione. I crediti già ceduti al 7 febbraio potranno essere riceduti una sola ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Ecco un'analisi di Luca Bertoni


Bonus e Cessione del Credito: l’allarme lanciato un anno fa dalla Banca d'Italia

L’11 febbraio 2021, un documento dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF) “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da covid-19", integrando un analogo documento pubblicato il 16 aprile 2020, (LINK al DOCUMENTO ) aveva lanciato un preciso allarme: 

“Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione.

In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con:

  • l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi;
  • la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
  • lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti."

Il Documento UIF continuava affermando:

“Non sono stabilite limitazioni al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili; la cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. 

Ne deriva l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti.”

Per chi ha potuto leggere correttamente l’allarme lanciato dalla Banca d’Italia, il problema non risiedeva tanto nel numero di cessioni, senza limitazioni, quanto nel fatto che “la cessione può quindi avvenire in favore sia di banche e intermediari finanziari sia di altri soggetti non puntualmente identificati.

Ed il rimedio invocato dalla Banca d’Italia, infatti, non veniva indicato nella limitazione delle cessioni, quanto nell’esigenza di “monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni”.

 Bonus: Cessione del credito, cosa è cambiato con il dl 4/2022 e perchè

 

Il Decreto Legge 4/2022

Oggi, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.4, viene disposto dall’articolo 28 l’impedimento, a partire dal 7 febbraio, per i cessionari (imprese e professionisti) che ricevono crediti di imposta dai soggetti che sostengono le spese per gli interventi  individuati al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 (superbonus 110%, ristrutturazione edilizia, bonus facciate, fotovoltaico) di cedere a loro volta il credito d’imposta ricevuto.  

Una “risposta” che possiamo ritenere adeguata all’allarme lanciato dalla Banca d’Italia ed ai reali pericoli di riciclaggio??

Mi sentirei di rispondere negativamente, per le seguenti motivazioni. 


ART. 28. del dl 4.2022

(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 121, comma 1:

1) alla lettera a), le parole "con facoltà di successiva cessione del credito" sono sostituite dalle seguenti: "cedibile dai medesimi" e dopo le parole "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: senza facoltà di successiva cessione;

2) alla lettera b) le parole ", con facoltà di successiva cessione" sono soppresse e dopo le parole "gli altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti:", senza facoltà di successiva cessione";

b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole "altri intermediari finanziari" sono inserite le seguenti: ", senza facoltà di successiva cessione".

2. I crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

3. Sono nulli:

a) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del presente articolo;

b) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo;

c) i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.


 

La commercializzazione dei titoli di stato

1) In Italia c’è un mercato assai simile alla “commercializzazione” dei crediti di imposta generati dal Superbonus 110% ed è quello dei Titoli di Stato.

Come funziona quel mercato?

Un ottimo testo dell'Osservatorio dell'Università Cattolica sui titoli di Stato ce ne spiega il funzionamento:

Nel cosiddetto mercato primario “operatori abilitati”, ovvero le banche e le imprese di investimento registrate presso la Banca d’Italia,  acquistano i Titoli di Stato emessi dal Tesoro; una volta che i titoli di Stato sono stati emessi e collocati nel mercato primario, la compravendita e le negoziazioni dei titoli, avvengono sul mercato secondario, precisamente regolamentato, ossia soggetti ad una disciplina rigorosa che ne assicura la massima trasparenza.

Se il mercato dei Titoli di Stato non consentisse alle Banche ed alle Imprese di Investimento di cedere a loro volta i Titoli acquistati ad altri investitori, quante Banche li acquisterebbero? E quindi come verrebbe finanziato il Debito Pubblico Italiano?

Abbiamo mai sentito parlare di riciclaggio nel mercato dei Titoli di Stato?

E’ o è stato un problema il numero di “passaggi di mano” dei singoli Titoli di Stato prima del loro rimborso da parte dello Stato?

 

Cessioni dei crediti: è tutto tracciato 

2) tutti i crediti di imposta che transitano sulla piattaforma appositamente predisposta dall’Agenzia delle Entrate ed i passaggi nei vari cassetti fiscali sono puntualmente tracciati, essendo precisamente identificati i soggetti, con i rispettivi codici fiscali, che “vendono” ed “acquistano” detti crediti.

La domanda da porsi, a mio avviso, è quindi la seguente: è in grado l’Agenzia delle Entrate, partendo dai dati presenti nella piattaforma di cessione dei crediti, eventualmente incrociati con i dati presenti in altre Banche Dati, di ”monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti  fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti.”, come richiesto dalla Banca d’Italia e quale “misura di contrasto alle frodi nel settore della agevolazioni fiscali ed economiche” come precisato nel titolo dell’articolo 28 del DL /2022?

Se la risposta è affermativa il numero di cessioni non rileva; se la risposta è negativa è chiaro che il pericolo di riciclaggio è presente fin dall’inizio, potendo essere effettuata già la prima cessione a favore di “soggetti non puntualmente identificati”.

 

Cessione dei crediti: gli scenari futuri

Quali le conseguenze del blocco indiscriminato alle cessioni multiple del credito di imposta generato dal 110%?

Certamente imprese e professionisti che stanno eseguendo lavori o effettuando prestazioni professionali con impegno a fatturare con sconto in fattura, devono recedere da questo impegno, non avendo adeguata e certa capienza fiscale nei prossimi cinque anni.

Qualcuno ha pertanto paventato, in queste ore, il possibile forte rallentamento degli interventi realizzati con incentivi del Superbonus 110%.

Potrebbe anche non essere così, ma vorrebbe dire che nel mercato sono entrati capitali che non transitano per il sistema istituzionale bancario.

Vorrebbe dire che il cliente finale è abbandonato dal sistema creditizio, se non per la parte che le Banche possono ricevere nei limiti della propria capienza fiscale, per finire nelle braccia di chi, invece, può proporre acquisti di crediti fiscali in grande quantità.

Come? Costituendo società ad hoc, per poi chiuderle al bisogno, che caricandosi di crediti fiscali possono emettere false fatture ad imprese compiacenti, ad esempio.

 


Cessione del credito, un solo passaggio

Il Superbonus, l'Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Bonus Facciate saranno soggetti a nuovi vincoli. La cessione del credito sarà limitata ad un solo passaggio, il tutto a partire dal 7 febbraio 2022.

Si potrà quindi cedere il credito non più di una volta a terzi (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), successivamente il credito fiscale si cristallizzerà in capo al primo cessionario.

Link approfondimento


Il ruolo  dei professionisti

Ed in questo scenario i professionisti che ruolo giocano?

Il citato documento dell’UIF di Banca d’Italia precisava: “Con riguardo ai crediti di imposta ora riconosciuti sulla base delle misure temporanee introdotte dalla legislazione emergenziale, è quindi importante tenere conto delle predette indicazioni e valorizzare l’intervento dei professionisti cui compete il rilascio di visti di conformità e asseverazioni, allo scopo di intercettare eventuali sospetti di comportamenti funzionali alla creazione artificiosa dei medesimi crediti.

Ricordo, con un pizzico di orgoglio, che la Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri Lombardi si è impegnata, non appena venne pubblicato il DL 34/2020, affinché fosse resa operativa ai professionisti la possibilità, già sancita nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, di poter emettere fatture con sconto in fattura.

Ricordo anche che a seguito di questa battaglia della CROIL, tutte le banche, a partire dalla Banca Popolare di Sondrio, hanno offerto ai professionisti la possibilità di cedere i crediti fiscali maturati a seguito della emissione di fatture con sconto in fattura.

 

Perchè la CROIL si è impegnata a questo fine?

Per poter garantire ai Professionisti la maggiore indipendenza e serenità possibile di azione, con incarichi diretti da parte dei Clienti Finali, cui poter offrire prestazioni professionali con sconto in fattura, e totale terzietà rispetto agli esecutori degli interventi.

 

Cessioni dei crediti, ed ora cosa succede, che fare?

Dal 7 febbraio i professionisti non saranno più in grado di proporre prestazioni professionali con sconto in fattura, se non a condizione di ricevere incarichi direttamente dagli esecutori dei lavori in grado di proporre, a loro volta e con i pericoli sopra evidenziati,  sconto in fattura. 

E così coloro che il Decreto Legge 34/2020 aveva individuato come i veri garanti degli interventi in ambito Superbonus 110% (le asseverazioni di congruità tecnico ed economica sono richieste ai professionisti, e solamente ai professionisti viene richiesta un’assicurazione che garantisca l’intero importo dei lavori realizzati “al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attivita' prestata”) vengono privati, in corso d’opera, della possibilità di poter offrire prestazioni professionali con sconto in fattura, con la reale e contestuale possibilità di vedere “volturati” i disciplinari di incarico dai Clienti Finali agli esecutori degli interventi.

Il soggetto esecutore è quindi tenuto al pagamento diretto del professionista che deve esprimere una propria valutazione in ordine alla valutazione di congruità economica e conformità degli interventi: quali immaginabili condizionamenti ne possono derivare al professionista?

 

Conclusioni

L’articolo 28 del DL 4/2022, così come è scritto, depotenzia gli obiettivi degli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, in quanto, riassumendo le valutazioni fino ad ora espresse:

  • non incide sui possibili fenomeni di riciclaggio,  che non dipendono dal numero di cessioni del credito di imposta generato dall’esecuzione degli interventi in ambito Superbonus 110%, ma dalla qualità degli operatori, fin dalla prima cessione;
  • rischia di attirare nel mercato degli interventi del Superbonus 110%, una volta ridotta la presenza del sistema  bancario, soggetti  “non puntualmente identificati”;
  • rischia di depotenziare le attività di controllo, terzo ed indipendente, da parte dei professionisti;
  • rischia di ridurre drasticamente gli investimenti resi possibili dal DL 34/2020, peraltro richiamati all’inizio dell’articolo 29 del medesimo DL 4/2022: “al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché di far fronte alle ricadute economiche relative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus COVID-19….

Un autentico autogol.    

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