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Bonus Barriere Architettoniche senza infissi e con asseverazione: tutto sul restyling dopo il Decreto Salva Superbonus

Dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% si prende esclusivamente per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. No a infissi e porte. Ristretto anche il perimetro per cessione del credito e sconto in fattura.

La stretta sul Bonus Barriere Architettoniche operata dal Decreto Salva Superbonus è notevole, se si pensa a quanti ne avevano beneficiato anche per l'installazione di infissi e porte: val la pena riepilogare le nuove coordinate di questa agevolazione, all'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 212-2023, che di fatto ha rimpicciolito e non di poco il perimetro del Bonus al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Bonus Barriere: quali interventi vi rientrano dal 30 dicembre 2023?

Prima di tutto, pare chiaro che le novità del DL Salva Superbonus, in vigore dal 30 dicembre scorso, e che comunque dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento, dovranno essere oggetto di una circolare chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate, che vada ad aggiornare le ultime indicazioni fornite per i vari bonus edilizi.

Ciò premesso, ricordiamo che il Bonus barriere architettoniche al 75% è normato dall'articolo 119-ter del DL Rilancio (34/2020), introdotto dall'art.1, comma 42, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), è stato poi prorogato al 31 dicembre 2025 da parte della legge di Bilancio 2023.

La lettera a) dell'articolo 1 del DL 212/2023 specifica che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del TUIR (cioè bonifico parlante), per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Si va quindi a sostituire completamente il comma 1 dell'art.119-ter del DL 34/2020, e non rientrano più, tra le spese detraibili, quelle inerenti, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni).

Non solo: con l'abrogazione totale del comma 3, la detrazione non spetta più per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

 

I tetti di spesa per edifici singoli e condomini

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ad esempio, per un intervento su un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

 

L'edificio deve essere esistente: no alle ristrutturazioni edilizie

Importante: il Bonus Barriere non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

L'edificio deve essere già esistente.

 

L'asseverazione

Oltre a rispettare i requisiti di cui al decreto 236/1989 del Ministero dei Lavori Pubblici, per beneficiare della detrazione il rispetto di tali requisiti dovrà essere 'asseverato' da tecnici abilitati.

Servirà quindi un'asseverazione tecnica che certifichi il rispetto dei requisiti in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche (Dm 236/1989).

Nel testo del DM 236/1989 si trovano peraltro sia i criteri di progettazione da rispettare per i diversi lavori (come dimensioni e caratteristiche tecniche) che gli interventi che possono essere considerati di rimozione delle barriere architettoniche.

 

Bonus casa, cosa resterà nel 2024? Ecobonus, Sismabonus, Superbonus con decalage, Bonus Barriere ristretto

Ecobonus, Sismabonus, Bonus Mobili e Bonus Verde sono i bonus edilizi attualmente prendibili fino al 31 dicembre 2024, mentre il Bonus Barriere Architettoniche arriva sino al 31 dicembre 2025 ma ci sono molte limitazioni sia per il tipo dei lavori agevolabili (no agli infissi), sia in merito alla possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Prosegue il decalage per il Superbonus condomini.


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Cessione del credito e sconto in fattura, anche qui il cerchio si stringe: cosa cambia?

Anche qui la stretta è evidente, e viene operata andando a toccare l'articolo 2 del DL Cessioni (11/2023).

Prima di tutto, si precisa che l'esenzione speciale (cioè la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura) viene limitata alle opzioni relative alle spese sostenute "fino al 31 dicembre 2023" per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche (considerando la delicatezza del punto, urge un chiarimento sul tema da parte del Fisco, anche se pare si possa intendere che l'opzione alternativa per il 'vecchio' Bonus Barriere si può esercitare solo per spese sostenute fino al 31/12/2023).

Per quel che riguarda l'esenzione speciale dal 2024 in poi, il nuovo quadro è questo.

Il divieto generale del DL Cessioni non si applica alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

Bonus Barriere vecchia versione: la data limite

Il DL Salva Superbonus dispone che le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del DL 34/2020, nonchè di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del DL 11/2023 (quindi la possibilità di optare per l'opzione alternativa), in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto (cioè prima del 30 dicembre 2023):

  • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ciò significa di fatto che la stretta sul Bonus Barriere (cioè il nuovo perimetro di lavori agevolabili) si applica a partire dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023.

 

Il commento delle associazioni di settore: FederlegnoArredo e UNICMI contrarie ad un cambio repentino della normativa

In una nota congiunta, Federlegno Arredo e UNICMI hanno espresso la loro "estrema preoccupazione" per la possibile revisione delle modalità di accesso e fruizione del bonus 75% barriere architettoniche.
Secondo le due associazioni un cambio improvviso di normativa provocherebbe "gravi danni" ale indsutrie del settore edilizio e ai cittadini che avevano programmato interventi nelle prossime settimane e che potrebbero dunque venire vanificati.

UNICMI e FederlegnoArredo ritengono "imprescindibile" l’esigenza di assicurare uno scivolo temporale di alcuni mesi che assicuri la finalizzazione delle commesse già pianificate con la normativa attualmente vigente.

Contestualmente le associazioni richiedono che non venga messo in discussione il perimetro con tutti i prodotti attualmente inclusi nel bonus 75% (serramenti compresi) laddove nell’interpretazione della norma risulti chiaramente vincolante un progetto complessivo di accessibilità della singola unità abitativa, naturalmente mantenendo l’opzione dello sconto in fattura.

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