Bonus Barriere Architettoniche: ok per l'ascensore in condominio
Per ottenere il Bonus Barriere Architettoniche, gli interventi devono rispondere ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Si può prendere il Bonus Barriere Architettoniche per l'installazione di un ascensore in condominio? Fino a quando? E a quali condizioni?
Riassume tutto l'Agenzia delle Entrate in una recente risposta, a cura di Paolo Calderone, pubblicata in risposta al quesito di un contribuente che, avendo acquistato un appartamento in un condominio, chiede se, una volta divenuti proprietari con gli altri condòmini, sarà possibile usufruire della detrazione del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche installando l'ascensore, la durata della detrazione e se è ancora possibile effettuare la cessione del credito.
Bonus Barriere Architettoniche: quali interventi rientrano
Le Entrate sottolineano che la detrazione del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020) è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le stesse modalità di pagamento previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-bis del Tuir).
L’agevolazione può essere richiesta solo se vengono realizzati, in edifici già esistenti, interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
I tetti massimi per il calcolo del bonus
Non è cambiato il limite/tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, e cioè:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Esempio: nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).
I requisiti da rispettare
E' importante - e l'Agenzia lo ricorda - sapere che per ottenere il Bonus Barriere Architettoniche, gli interventi devono rispondere ai requisiti indicati nel regolamento riportato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e il rispetto di questi requisiti deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato.
Niente cessione del credito: le spese si 'scaricano' in 10 quote annuali
In virtù delle modifiche apportate dal DL 39/2024, non è più possibile optare per cessione del credito o sconto in fattura. Resta solamente la fruizione diretta dell'agevolazione.
Per le spese sostenute a partire dal 2024 la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (art. 4-bis del DL 39/2024).
Decreto Superbonus: le regole della detraibilità in 10 anni valgono anche per Sismabonus e Bonus Barriere
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge per interventi relativi a Superbonus, Sismabonus e Bonus Barriere 75%. Per le rate residue di ogni tipo di agevolazione edilizia, è consentito solo l'utilizzo in dichiarazione sotto forma di detrazione IRPEF.
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L'edificio deve essere esistente: no alle ristrutturazioni edilizie
Importante: il Bonus Barriere non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".
L'edificio, quindi, deve essere già esistente.
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