Bonus Barriere Architettoniche e percentuali di detrazione dei condomini: le regole
Se due condomini partecipano alle spese per l'installazione di una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, propedeutica ad agevolare la mobilità di persone disabili, possono usufruire del beneficio fiscale sull'intero importo pagato, in quanto il mezzo d'ausilio è ad esclusivo utilizzo del disabile. Nel caso di ascensore, invece, bisogna fare riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio, essendo oggetto di proprietà comune
Spesso capita che vengano effettuati dei lavori edilizi in condominio da parte solamente di alcuni condomini: l'esempio più eclatante è quello dell'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici per agevolare la mobilità di persone disabili, che possono beneficiare del Bonus Barriere Architettoniche al 75%.
Interventi per la rimozione di barriere architettoniche: il caso
La domanda, figlia di un quesito portato all'esame dell'Agenzia delle Entrate da parte di un cittadino, è la seguente: se solamente due dei sei condomini decidono di partecipare alle spese per l'installazione di una piattaforma elevatrice nel giroscale interno, essi potranno usufruire del beneficio fiscale sull'intero importo sostenuto per l'installazione oppure il beneficio è limitato alla parte di spesa calcolata in proporzione ai propri millesimi di proprietà?
L'Agenzia, quindi, ha risposto nello specifico nella rubrica “La Posta di FiscoOggi” fornendo le linee guida per orientarsi al meglio.
Bonus Barriere Architettoniche: breve riepilogo
Istituito dalla Legge di Bilancio 2022 e prorogato dalla Legge di Bilancio 2023 fino al 31 dicembre 2025, il Bonus Barriere 'vale' una detrazione del 75% delle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti aventi a oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (art.119-ter del DL 34/2020).
Tra i tipi di interventi agevolabili, rientrano tra l'altro:
- installazione di montacarichi, ascensori, elevatori esterni all'abitazione;
- sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici singoli che nei condomini;
- realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave.
Rientrano, comunque, nel Bonus Barriere 75% gli interventi che rispettano i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 e anche gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.
A livello di tetti di spesa, la detrazione del 75% viene calcolata su un importo massimo che varia in base alla tipologia di edificio:
- 50.000 euro per le abitazioni unifamiliari o per le unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, a condizione che siano funzionalmente autonome e abbiano uno o più accessi indipendenti dall'esterno;
- 40.000 euro per ogni unità immobiliare, per gli edifici con un numero di unità compreso tra due e otto;
- 30.000 euro per ogni unità immobiliare, per gli edifici con più di otto unità.
Cosa succede in condominio: se è un ascensore, scatta la ripartizione in base alla tabella millesimale
L'Agenzia delle Entrate osserva che, come chiarito nella risposta 291/2022 e nella circolare 7/2021, in caso di installazione, nel cavedio condominiale, di un ascensore con spesa sostenuta da un solo condomino, gli va riconosciuta la detrazione con riferimento alla parte di spesa corrispondente alla ripartizione in base alla tabella millesimale del condominio o in base a altre modalità stabilite dall'assemblea dei condomini, in quanto l'ascensore diviene "oggetto di proprietà comune" e, quindi, è utile (e utilizzabile) per tutti i condòmini.
Montascale o elevatore di detrazione dedicato al disabile: la detrazione è piena
Diversamente, se viene installato un montascale o realizzato un elevatore la detrazione spetta interamente al condomio disabile che ha sostenuto tutte le spese, visto che si tratta di uno specifico ausilio utilizzato solo dallo stesso condomino.
Ciò in quanto gli altri condomini non hanno ne la necessità ne l'interesse all'utilizzo di questa piattaforma elevatrice, che è dedicata specificatamente al condomino disabile.
Ne deriva che, nel 'nostro' caso, i due condomini che hanno partecipato alle spese per la piattaforma possono usufruire del beneficio fiscale sulla totalità dell'importo pagato.

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