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Bonus Barriere architettoniche, dentro anche la sostituzione di infissi e porte: chiarimenti su tipologie di lavori e tetti di spesa

La recente circolare dell'Agenzia delle Entrate sui bonus edilizi ha fornito chiarimenti aggiuntivi sul Bonus barriere architettoniche al 75%, affermando che rientrano nelle spese ammesse la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti) e il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori).

Anche il cambio degli infissi esterni rientra nel Bonus Barriere Architettoniche al 75%, dentro cui rientrano pure gli interventi di sostituzione di finiture, come quelli su pavimenti, porte, terminali degli impianti.

Questi e altri importanti chiarimenti sull'agevolazione introdotta nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2022 e prorogata dalla Legge di Bilancio 2023 sono contenuti nella circolare 17/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, che contiene una sorta di mappa di orientamento per tutte le agevolazioni edilizie oggi esistenti.

Bonus Barriere: quali interventi vi rientrano?

In primis, ricordiamo che il Bonus barriere architettoniche al 75% è normato dall'articolo 119-ter del DL Rilancio (34/2020), introdotto dall'art.1, comma 42, della legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), poi prorogato al 31 dicembre 2025 da parte della legge di Bilancio 2023.

Bonus Barriere Architettoniche fino al 31 dicembre 2025: le novità della Manovra

Il comma 365 della legge 197/2022 (Manovra 2023) proroga al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.


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Interventi ammessi alla detrazione: ok per infissi, porte, terminali degli impianti

Quello che è nuovo rispetto al passato è il chiarimento sulla tipologia di interventi ammessi al bonus.

La circolare infatti specifica che l'agevolazione spetta per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.

In caso di interventi di ristrutturazione, ad esempio di un bagno, che comportino anche l'ampliamento e sostituzione delle porte del vano, l'agevolazione spetta a condizione che detti interventi rispettino le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale 236/1989 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

Dentro anche le spese sostenute per le opere di completamento dei predetti interventi quali, ad esempio, quelle di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell’impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari.

L'edificio deve essere esistente: no alle ristrutturazioni edilizie

Il Fisco ricorda ancora una volta che il Bonus Barriere non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

L'edificio, quindi, deve essere già esistente.

I tetti di spesa per edifici singoli e condomini

Un'altra parte della circolareè dedicata ai tetti di spesa, i cd. massimali.

L'AdE ricorda che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

Inoltre, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, considerato che il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.

Ad esempio, per un intervento su un edificio in condominio, ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del Codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore all’ammontare commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Cessione del credito e sconto in fattura ancora validi per il Bonus Barriere

In ultimo, ricordiamo che il Bonus Barriere rientra tra quelle agevolazioni per le quali il DL Cessioni (11/2023) ha operato una deroga sul divieto a scegliere l'opzione alternativa (cessione del credito o sconto in fattura) dopo il 17 febbraio 2023.

Ciò significa che, a tutt'ora, per questo tipo di bonus è possibile cedere il credito o farsi scontare la fattura.

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