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Bonus barriere architettoniche 75%: ok per i lavori effettuati dalle imprese sugli immobili locati

Agenzia delle Entrate: si al credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2022, pari al 75% della spesa da ripartire in 5 quote con tetto massimo non superiore a 50mila euro, per l’immobile locato. L'agevolazione spetta anche all'inquilino se è lui a sostenere le spese, autorizzato dal proprietario


Anche l’impresa che esegue gli interventi finalizzati alla necessaria rimozione degli ostacoli su degli immobili di sua proprietà concessi in locazione può prendere il nuovo Bonus 75% barriere architettoniche inserito nel nostro ordinamento dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 119-ter del DL 34/2020 - Rilancio).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 444/2022 dello scorso 6 settembre, precisando che la norma non individua i soggetti beneficiari e per quanto riguarda gli immobili si limita a riconoscere il beneficio agli “edifici esistenti”.

NB - L'agevolazione spetta anche all’inquilino se è lui a sostenere le spese ed è autorizzato dal proprietario.

Bonus barriere architettoniche 75%: ok per i lavori effettuati dalle imprese sugli immobili locati

Il caso

La Società istante è proprietaria di tre immobili regolarmente concessi in locazione, classificati tra i beni strumentali per natura.

Alcuni dei conduttori (primo e del secondo contratto di locazione) hanno chiesto al locatore (la società istante) di effettuare degli interventi rivolti alla eliminazione delle barriere architettoniche: si chiede, quindi, se è possibile beneficiare della detrazione ex art.119-ter del DL Rilancio, cd. Bonus Barriere Architettoniche 75%.

 

Bonus Barriere Architettoniche: l'agevolazione non è legata all'effettuazione di interventi trainanti

Il Fisco, in primis, ricorda che l'articolo 119-ter del decreto-legge 34/2020, introdotto articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista - nella misura del 50 per cento - per gli interventi per l'abbattimento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR (cd. Bonus Ristrutturazioni) ed al Superbonus di cui all'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest'ultima, non è vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti" e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119-ter. La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Per l'accesso alla detrazione, precisano le Entrate, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.


75% o 110%, quale aliquota applicare per il bonus barriere architettoniche?

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Ok al Bonus Barriere Architettoniche 75% per le imprese sugli immobili locati

Considerando che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento, si deve ritenere che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Ne consegue che, la detrazione spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

L'Istante, quindi, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell'articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.

 

Bonus Barriere Architettoniche: quando spetta agli inquilini?

Infine, l'AdE precisa che la detrazione può spettare ai detentori dell'immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.


LA RISPOSTA 444/2022 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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