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Bonus Barriere Architettoniche 75% 'doppiato' per due edifici con lo stesso accesso

Nel caso di due edifici distinti e catastalmente autonomi, ma che condividono un unico accesso carrabile e pedonale, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio.

Due edifici con lo stesso accesso ma catastalmente 'separati' beneficiano di due detrazioni distinte per il Bonus Barriere Architettoniche al 75% che, per interventi autorizzati prima del 30 dicembre 2023, si calcola anche per interventi di automazione degli impianti degli edifici, operando la restrizione relativa al perimetro oggettivo degli interventi avviati dopo quella data, in virtù delle modifiche apportate all'art.119-ter del DL 34/2020 dal DL 212/2023.

Le indicazioni che ci arrivano dalla risposta n.89 del 7 aprile 2025 dell'Agenzia delle Entrate sono sicuramente interessanti, perché permettono di chiarire sia il restringimento 'oggettivo' attuale della detrazione al 75% che la possibilità di 'raddoppiare' il bonus in determinati casi.

 

Edifici separati con lo stesso accesso? Doppio Bonus Barriere

Iniziamo dalla 'fine': l'indicazione più importante è che, nel caso di due edifici distinti e catastalmente autonomi, ma che condividono un unico accesso carrabile e pedonale, la detrazione e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio, in base alla sua categoria catastale.

 

Il caso: percorsi accessibili e automazione dei cancelli

Il proprietario di un complesso composto da due fabbricati distinti - uno classificato nella categoria catastale B/5 (scuole, laboratori scientifici) e l'altro nella categoria C/6 (autorimesse, stalle, scuderie, rimesse) - ha avviato interventi di adeguamento finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interventi previsti includono la realizzazione di percorsi esterni accessibili e l'automazione dei sistemi di apertura e chiusura dei cancelli.

Il contribuente ha presentato la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) in data 7 settembre 2023 e ha dato avvio ai lavori il successivo 7 ottobre 2023, quindi prima della stretta operata dal DL 212/2023 (30 dicembre dello stesso anno), che consente - ad oggi - l'ottenimento del Bonus Barriere Architettoniche solamente per scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

 

Bonus Barriere Architettoniche: breve riepilogo

Le Entrate ricordano che l'art.119-ter del DL Rilancio consentiva, nella versione 'originaria' applicabile al caso di specie, la detrazione del 75% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di interventi
finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Il bonus, che avendo il contribuente presentato la CILA il 7 settembre 2003 con avvio dei lavori un mese dopo, si applica anche alla realizzazione di percorsi esterni e agli interventi di automazione degli impianti degli edifici, inclusi quelli per l'apertura e chiusura dei cancelli, e alle spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti, si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari in edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Oggi, come sopra già indicato, in virtù delle modifiche apportate in materia dall'art.3 del DL 212/2023, è stato limitato l'ambito oggettivo dell'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

 

Edifici separati? Bonus distinti

Arriviamo quindi all'indicazione finale: risultando, i due edifici, catastalmente autonomi seppur con lo stesso accesso, e riferendosi gli interventi di superamento delle barriere architettoniche a entrambi, la detrazione ammessa e il conseguente limite di spesa vanno calcolati separatamente, prendendo in considerazione le diverse unità catastali.

Ne deriva che si potrà beneficiare di due detrazioni distinte, ognuna calcolata su un ammontare massimo di 50 mila euro per l'edificio di categoria B5 e 50 mila per quello di categoria C/6 (per 100 mila euro totali).


LA RISPOSTA N.89/2025 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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