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Bonus Barriere Architettoniche 75%, attenzione: la sostituzione degli infissi è fuori dal perimetro

In virtù di quanto stabilito dall'articolo 3 del Decreto Salva Superbonus, la cui conversione in legge è stata approvata senza modifiche dalla Camera (attualmente è al Senato), il Bonus Barriere Architettoniche al 75% è fruibile solo per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Dalle spese sostenute a partire dal 30 dicembre 2023, il Bonus Barriere Architettoniche al 75% si prende esclusivamente per la realizzazione, in edifici già esistenti, di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Il Decreto Salva Superbonus (212/2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre scorso), la cui conversione in legge è stata approvata senza modifiche dalla Camera il 31 gennaio, col Senato che si pronuncerà in via definitiva il 20 febbraio (presumibilmente senza nessuna modifica), ha 'chiuso la porta' di questa agevolazione agli infissi e alle porte, restringendo anche il perimetro per quanto concerne la cessione del credito e sconto in fattura.

 

Bonus Barriere Architettoniche post DL Salva Superbonus: cosa è dentro e cosa è fuori

Il tutto è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella 'Posta di Fisco Oggi', con una recentissima risposta ad un contribuente che tiene conto, appunto, delle modifiche apportate in materia dal DL 212/2023.

In virtù di quanto disposto dall'art.3 del provvedimento sopracitato, la detrazione del 75% per i lavori finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche (prevista dall’articolo 119-ter del DL 34/2020):

  • si può richiedere per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi riguardanti esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
  • non potrà più essere richiesta per altre tipologie di lavori, compresi quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari.

 

Bonifico parlante e asseverazione tecnica obbligatorie

Inoltre, ricordano le Entrate, le nuove regole prevedono l'obbligo di effettuare il pagamento con bonifico parlante e quello di richiedere l'asseverazione a tecnici abilitati per attestare che i lavori effettuati rispettano i requisiti previsti dal decreto n. 236/1989.

 

Bonus Barriere 75%: tetti massimi invariati

Ciò che rimane invariato è il limite/tetto massimo delle spese su cui calcolare la detrazione, e cioè:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Esempio chiarificatore: nel caso in cui l'edificio sia composto da 15 unità immobiliari, il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro x 8 (320.000 euro) e 30.000 euro x 7 (210.000 euro).

 

Bonus Barriere Architettoniche senza infissi e con asseverazione: tutto sul restyling dopo il Decreto Salva Superbonus

Riepilogo dettagliato di tutte le novità concernenti l’agevolazione per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dopo l’entrata in vigore del Decreto Salva Superbonus, con riferimento anche alla possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura.


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L'edificio deve essere esistente: no alle ristrutturazioni edilizie

Importante: il Bonus Barriere non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia".

L'edificio, quindi, deve essere già esistente.

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