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BONUS 110%. Le NUOVE risposte della "SUPER ESPERTA"

Ordine & Bonus 110%

Ormai l'ing. Claudia Colosimo è diventata la "SUPER ESPERTA BONUS 110%". Con oltre 35000 visualizzazioni ricevute nell'ultimo articolo di Ingenio Messina è divenuta in breve tempo il refente primario di molti Ordini Professionali. Tutti la cercano e Lei risponde "sempre presente".

Disponibile, garbata e competente, ha nuovamente offerto la propria professionalità  al servizio dei tantissimi tecnici e dei lettori di Ingenio Messina. Le sono state poste alcune domande da parte dei corsisti del ciclo di 8 seminari del mese di settembre sui Bonus Governativi organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Messina e Lei prontamente ha risposto.

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- Un condominio con 8 unità di cui 2 senza impianti. Si può richiedere SUPERBONUS INVOLUCRO per quelle con impianto e BONUS FACCIATA per quelli senza impianto?

 

Non esiste il superbonus involucro e il superbonus impianto. Per accedere al superbonus per gli interventi di natura energetica, siano essi inerenti l’involucro che l’impianto termico, le unità immobiliari devono essere dotate di impianto termico. Soddisfatto questo requisito poi si potrà accedere al superbonus con un intervento trainante sull’involucro opaco e/o sull’impianto centralizzato. Quindi in assenza di impianto termico, se il condominio delibera l ‘esecuzione dei lavori “energetici”, i condomini le cui unità sono sprovviste di impianto non potranno usufruire del superbonus né dell’ecobonus ma dovranno ricorrere ad altri meccanismi, tipo il bonus facciate, fermo restando il soddisfacimento dei relativi requisiti.

 

- E' possibile "frazionare" il credito d'imposta fra i vari soggetti? Esempio: 30% lo tengo per compensazione debiti fiscali, 30% sconto in fattura, 40% cessione alla banca?

 

Trattasi di domanda fiscale e non tecnica, pertanto non di mia specifica competenza. Tuttavia rilevo che se il soggetto che pone la domanda è il beneficiario (condomino o proprietario di edificio unifamiliare) non può compensare con i propri debiti fiscali ma solo portare in detrazione) e in alternativa può ricorrere o allo sconto in fattura o alla cessione del credito. L’eventuale cessione puo' essere ripartita tra più soggetti. Se il soggetto che pone la domanda è l’impresa, quest’ultima deve maturare un credito (tramite sconto in fattura) e poi può splittarlo in compensazione con i propri debiti fiscali e in cessione ad altro/altri.

 

- Nel caso di condominio con u.i. senza impianto termico non può aderire a superbonus chi manca di impianto, i restanti condomini in regola con i requisiti (impianto riscaldamento presente) a maggioranza deliberano per l’intervento. Conseguenza chi non ha i requisiti dovrà fare intervento a sue spese?

 

 Vedasi risposta n.1

 

- Nel caso di abuso in un solo piano (chiusura veranda con aumento o meno di cubatura) nel caso che non volesse o non potesse fare sanatoria, non è configurabile intervento deciso dall’assemblea a maggioranza con obbligo partecipare a sue spese per chi ha commesso abuso?

 

Trattasi di quesito puramente amministrativo e non tecnico. Tuttavia rilevo che ci sarebbe un motivo ostativo preliminare in quanto non sarebbe presentabile il titolo abilitativo al Comune in presenza di un abuso sulla facciata oggetto di intervento e quindi non si potrebbe realizzare l’intervento oggetto di agevolazione, a prescindere da chi debba poi sostenerne la spesa.

 

- Se il condominio si compone di più fabbricati, ognuno separato da giunto tecnico, si può aderire a super bonus per singolo fabbricato?

 

Tecnicamente è possibile fare degli interventi di efficientamento energetico su singolo edificio. Tuttavia occorrerebbe capire, se in caso di supercondominio, dunque di un insieme di edifici con parti comuni ed unico codice fiscale, sia possibile, amministrativamente e fiscalmente, operare per singolo edificio. Sarebbe preferibile un interpello all’agenzia delle entrate nel merito.

 

- Se ho un condominio il quale non ha l’abitabilità perché l’AMAM non ha effettuato il collegamento nell’intera zona, e quindi essenzialmente il condominio allo stato attuale prende l’acqua da un pozzo; poso accedere al superbonus senza risolvere questo problema ?

 

Pur se esula dalle mie competenze tecniche, inerenti gli aspetti energetici, ritengo che se la mancata abitabilità sia dovuta solo alla tipologia di adduzione idrica non dovrebbe avere implicazioni sul superbonus. La invito però a verificare questi aspetti con il Comune ed eventualmente con un tecnico esperto in materia edilizia-urbanistica.

 

- Un supercondominio, unico Amm.re, con 6 ..... 10 palazzine, con entrata singola per scale, ma si accede tramite cortile comune, unica particella con vari sub. ovviamente, si può operare per scale, e se si, bisogna considerare il distacco fra i giunti ?

 

Vedasi quesito 5

 

- Nel caso di tettoia pertinenziale regolarmente eseguita ed autorizzata, dovendo procedere alla chiusura con infissi, tenuto conto che tale intervento di fatto migliora le prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, isolandola dall'esterno, è possibile portare in detrazione il costo degli infissi (o ottenere lo sconto in fattura) ?

 

La chiusura di una tettoia con infissi comporta la realizzazione di una nuova volumetria, seppur assentita urbanisticamente. Sugli ampliamenti di volumetria non si può applicare il superbonus in quanto l’ampliamento dovrà già rispettare il decreto requisiti minimi 26/06/15.

 

-Ho il seguente edificio a tre elezioni fuori terra e un piano seminterrato, dove risulta costituito un condominio regolarmente registrato: al piano seminterrato abbiamo un'unità immobiliare censita come A/2 (accesso indipendente); al piano terra abbiano un ex ristorante censito catastalmente C/1 (accesso indipendente); al piano primo abbiamo un'unità immobiliare censita come A/2 (accesso tramite scala comune posta al p.t); al piano secondo abbiamo un'unità immobiliare censita come A/2 (accesso tramite scala comune posto al p.t). A seguito di alcune aste giudiziarie, le unità al piano terra, primo e secondo sono state acquistate da una persona giuridica s.r.l, mentre il piano seminterrato è intestato ad una persona fisica. Posso usufruire del SUPERBONUS 110%?

 

Il condominio così descritto è a prevalente destinazione residenziale. Il fatto che però in termini di proprietà ci sia una prevalenza di persona giuridica comporta che nel caso di realizzazione degli interventi la persona giuridica non potrà beneficiare del superbonus. Anche le unità funzionalmente autonome con accesso indipendente di proprietà di soggetti ires non accedono al superbonus.

 

- Ho un'immobile unifamiliare con accesso indipendente, dotato di impianto termico esistente funzionante. Tale immobile catastalmente è intestato a due fratelli ma ci vive solamente uno solo, per lui risulta come prima casa. L'altro fratello vive in un'altra abitazione di sua proprietà. La domanda è la seguente: il fratello che vive in questa unità immobiliare può accedere al Superbonus 110%?

 

Si, a prescindere dal fatto che l’abitazione sia prima o seconda casa.

 

- Quando immobile è intestato a più fratelli, ma ci vive uno solo come prima casa, colui che ci abita può usufruire degli interventi del superbonus 110%? Purtroppo spesso capita che sullo stesso immobile ci siano più comproprietari e per questione di possibilità economica non si è provveduti con atto notarile a concretizzare la proprietà ad un solo fratello.

 

Si. Vedasi risposta n.11

 

- Qualunque intervento per il superbonus è vincolato dal fatto che l'edificio sia dotato di impianto termico esistente e funzionante?

 

Si, qualsiasi intervento di natura energetica, trainanti e trainati.

 

- Per meglio dire, potrei fare il cappotto in un edificio privo di impianto di climatizzazione?

 

No

 

- E se avessi almeno un condizionatore installato?

 

Si

 

- Se si dimostra che l'impianto termico esisteva, ma che la caldaia è stata smontata perchè non più funzionante e mai sostituita, si può accedere al superbonus?

 

L’impianto deve essere esistente nel momento in cui si avviano i lavori. Pertanto la problematica è capire se si possa considerare impianto termico un impianto privo dell’apparecchiatura di generazione dismessa. Al momento l’unica indicazione contenuta nei documenti di prassi e che l’esistenza dell’impianto termico è asseverata dal tecnico che può rifarsi alla definizione di impianto termico contenuta nel D.Lgs. 48/2020.

 

-Devo fare un intervento di riduzione rischio sismico (adeguamento sismico) in un fabbricato in muratura a due elevazioni fuori terra con copertura a terrazzo, esso quindi rientrerebbe nella casistica di intervento Trainante (Intervento Master).

 

Gli interventi sismici non sono classificati in trainanti e trainati.

 

 - Demolizione e ricostruzione con l'impiego di tamponatura con poroton iso in alternativa al cappotto termico rientra in qualche bonus?

 

E’sicuramente applicabile il bonus ristrutturazioni. A rigore non so se sa applicabile il superbonus o l’ecobonus, trattandosi di un unico componente che ha sia funzione di isolamento termico che di muratura perimetrale di chiusa. Anche per quel che concerne la conformità ai criteri ambientali minimi richiesta ai materiali isolanti per l’accesso al sueprbonus, questo tipo di blocchi dovrebbero rispondere prevalentemente al c.a.m. per i laterizi. Sarebbe opportuno sottoporre il quesito all’Enea.

 

- Se durante dei lavori di efficientamento dell'involucro si vuole godere anche della agevolazione degli infissi, nel caso in cui si volessero ampliare leggermente le dimensioni delle aperture in virtù di un miglior rapporto aeroilluminante, questi rientrerebbero comunque tra gli interventi trainati al 110?

 

Se nel titolo abilitativo è prevista la modifica di dimensione dei serramenti questi potranno rientrare nel superbonus.

 

- Il caso in esame deriva da una unità immobiliare funzionalmente indipendente che nel tempo è stata derivata da una piu ampia in unione con la limitrofa e per il quale alcuni ambienti risentono della poca luce piano terra. Sempre per lo stesso motivo è possibile far rientrare anche interventi di aerazione e ventilazione?

 

No

 

- Nel casi si interviene come intervento trainato anche alla sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento realizzato con climatizzatore (la nuova definizione di impianto termico ne include la tipologia) con un nuovo sistema aria aria al quale accoppiare un sistema radiante a pavimento e il collegamento col circuito di acqua calda sanitaria in sostituzione del vecchio scaldabagno elettrico poco efficiente, il rifacimento delle condutture di acqua in bagno e/o cucina con quindi i costi del nuovo rivestimento, rientrano col 110?

 

L’impianto di progetto è una pompa di calore aria /aria che non può funzionare in abbinamento ad un pavimento radiante. Occorrono che il richiedente fornisca delucidazioni nel merito. Se invece intende sostituire lo scaldabagno elettrico con uno scaldacqua a pompa di calore questo può rientrare come intervento trainato; le opere idrauliche accessorie, sia all’impianto di riscaldamento che di produzione a.c.s. rientrano tra le spese ammissibili se necessarie al funzionamento della nuova tipologia di impianto. In caso di sostituzione dello scaldabagno elettrico con scaldacqua a pompa di calore non è necessario intervenire sulle tubazioni di adduzione pertanto occorre che il richiedente fornisca delucidazioni nel merito.

 

- Abitazione in edificio a tipologia in linea a tre elevazioni fuori terra, con ingresso separato per ogni abitazione, che è su tre livelli, quindi una particella e diversi sub. Un solo proprietario è interessato al superbonus. Può accedervi?

 

Se l’ingresso alle u.i. avviene da parti comuni ed esistono parti comuni, l’edificio si configura come condominio (art. 1117 c,c,) e pertanto è necessario realizzare almeno un intervento trainante sulle parti comuni. Ai sensi di un recente interpello ( n.408 dell’ADE) il singolo proprietario, se autorizzato dai restanti condomini, può effettuare lavori sulla parte di facciata delimitante la propria unità purchè la superficie oggetto di intervento sia superiore al 25% della superficie lorda disperdente dell’intero edificio e l’intervento consenta il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio

 

- Nel bonus facciate con rispetto dei requisiti minimi è necessaria l’asseverazione del tecnico. In questo caso i limiti di spesa dell’allegato I del D.M. 6/8/2020 non si applicano, corretto?

 

Corretto. I limiti di spesa riguardano il superbonus.

 

- La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 agosto 2020 dice che “in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza”.

a. Un cliente ha un appartamento al piano terra di un edificio a quattro elevazioni con un magazzino al seminterrato, due appartamenti ai piani terra e primo ed uno studio medico al piano secondo. L’appartamento al piano terra è funzionalmente indipendente ed ha un accesso autonomo dall’esterno. Il cliente vorrebbe fare l’isolamento del 25% dell’involucro come intervento trainante, intervenendo sul solaio che lo separa dal magazzino sottostante non riscaldato e facendo la facciata a cappotto solo al piano terra. E’ possibile fare questo intervento senza intervenire sulla facciata del resto dell’edificio?

 

Per come descritta l’unità si configura come autonoma in un contesto plurifamiliare quindi può accedere al beneficio autonomamente. Tuttavia non sono sicura, ed occorrerebbe un approfondimento di natura amministrativa, se le facciate delimitanti tale unità siano parte comune, io riterrei che lo siano. In tal caso come risposto nell’interpello 408/2020 dell’AdE, se autorizzato dall’Assemblea ad intervenire sulle parti comuni delimitanti la propria unità, il condomino può realizzare i lavori ed accedere al superbonus purchè gli interventi riguardino oltre il 25% della superficie lorda disperdente dell’INTERO EDIFICIO, e l’intervento consenta il miglioramento di due classi energetiche dell’INTERO EDIFICIO.

 

b.      Un cliente ha un appartamento al piano primo, di un edificio di tre piani, in cui il seminterrato ed al piano terra sono attività commerciale. La sua unità abitativa è funzionalmente indipendente e con accesso autonomo. La copertura del piano primo è un terrazzo ad uso esclusivo dell’appartamento. Il cliente vuole fare la sostituzione della caldaia, isolare il terrazzo di copertura, la facciata del primo piano e sostituire gli infissi. L’intervento su una parte della facciata è ammesso oppure bisogna intervenire su tutta la facciata?

 

Vedasi risposta precedente.

 

 - Un cliente possiede un edificio unifamiliare su cui hanno iniziato un progetto di frazionamento, con una C.E. del 2014 e successiva SCIA in variante del 2016, per la realizzazione di due abitazioni con accesso autonomo. Si vuole fare una variante al progetto per la realizzazione del cappotto termico.

 

a.       Si può rientrare nel 110% utilizzando il cappotto termico come intervento trainante?

 

Si

 

b.      Se il cliente realizza due impianti di riscaldamento autonomi nelle due nuove unità abitative, quindi passando da un impianto unico ante operam a due impianti autonomi post operam, le spese per la realizzazione degli impianti sono ammissibili al 110%?

 

In merito al frazionamento per il preesistente ecobonus (65%) era richiesta la realizzazione dell’impianto centralizzato altrimenti era ammesso al beneficio solo n.1 impianto. (Vedasi Faq Enea) Con il nuovo superbonus non ci sono ancora indicazioni in merito.

 

c.       Se, al contrario, si realizza un unico impianto, si perdono i requisiti per l’accesso al 110%, visto che dopo i lavori non si hanno più due unità funzionalmente indipendenti e che le due unità hanno la stessa proprietà?

 

In tal caso si configurerebbe un condominio ( per le esistenza di parti comuni) ma di un unico proprietario, pertanto escluso dal bonus ai sensi della circolare 24/£ del 08.08.2020 dell’AdE

 

d.      Nel progetto di frazionamento sono state variate le aperture esterne. Questo è un problema al fine dell’accesso al SUPERECOBONUS con intervento trainante sull’involucro?

 

No

 

e.       Le spese per l’acquisto degli infissi delle aperture nuove o variate sono detraibil

 

Ai sensi del vademecum Enea (per l’ecobonus 65%) l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione) .

 

- Un cliente nella sua abitazione unifamiliare ha una caldaia a gas con radiatori e degli split a pompa di calore (caldo/freddo).

 

a.       La sostituzione della sola caldaia o dei soli split (sostituzione parziale dell’impianto di climatizzazione) è valido come intervento trainante?

 

Occorrerebbe capire quale sia l’impianto termico dell’edificio. Plausibilmente esso è costituito dalla caldaia e poi sono stati messi gli split ( pompe di calore aria/aria)  per la climatizzazione estiva, prevalentemente. La sostituzione della caldaia può essere un intervento trainante ai sensi della’art.119 comma 1 lettera c.

 

b.      Si possono sostituire sia la caldaia sia gli split al 110%?

 

No

 

 Su edificio condominiale con quattro unità immobiliari ad uso abitativo, due magazzini e una unità allo stato rustico F3. Volendo effettuare interventi di miglioramento sismico ed energetico quale limite di spesa devo considerare?

 

Per gli interventi sismici direi tutte le unità, ma rimando al relatore esperto in materia.

 

Per gli interventi energetici io direi, cautelativamente, in mancanza di un riferimento legislativo, solo le unità dotate di impianto termico.