Bonifica bellica: i costi nascosti della guerra. Procedimento amministrativo e obblighi del Coordinatore per la Progettazione
Una guida per sapersi comportare in presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo e attuare una corretta valutazione e gestione del rischio di rinvenimento per garantire una maggiore sicurezza sul lavoro.
Bonifica bellica: corretta valutazione e gestione del rischio
Con le espressioni “bonifica bellica” e "bonifica sistematica” si intendono le attività volte a verificare, tramite specifiche tecniche stabilite dal Ministero della Difesa, che un’area interessata da una realizzando la costruzione, sia strutturale che infrastrutturale, non sia interessata dalla presenza di ordigni bellici inesplosi nel sottosuolo.
L’articolo si propone di richiamare l’attenzione su un tema spesso e volentieri trascurato, per addivenire, anche se in maniera sintetica, ad una procedura di lavoro condivisa, il cui obiettivo è la corretta valutazione e gestione del rischio di rinvenimento degli ordigni bellici inesplosi, per garantire, attraverso approcci moderni, una maggiore sicurezza sul lavoro. Ci si soffermerà maggiormente sulle procedure amministrative della Bonifica Sistematica Terrestre, tema sempre più attuale per via dell’esponenziale crescita del settore dell’edilizia, e sui compiti del Coordinatore per la Progettazione.
Cos’è e quando nasce la bonifica da ordigni bellici inesplosi
Ancora oggi frequentemente in Italia vengono rinvenuti degli ordigni bellici inesplosi, tant’è che sono circa 60.000 gli ordigni bellici rinvenuti ogni anno.
Basti pensare che nel corso dei due conflitti mondiali nel solo territorio italiano furono sganciate circa 379.000 tonnellate di bombe e che, nonostante le operazioni di recupero effettuate tra il 1946 e il 1948, si stima che nel territorio italiano ci siano ancora all’incirca 15.000 tonnellate di ordigni bellici inesplosi. Il recupero dei residuati bellici comprende la ricerca, l’identificazione e il rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ed è effettuato in via precauzionale per tutte le attività che richiedono scavi di qualsiasi profondità e tipologia ove il rischio non sia considerato accettabile.
Generalmente, nell’ambito della valutazione del rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ci si concentra particolarmente, assegnando un livello di rischio maggiore, sulle aree interessate dagli spostamenti delle truppe nel corso dei due conflitti mondiali, con particolare attenzione sui luoghi oggetto di battute d’arresto dell’avanzata del nemico, o quelli interessati dai bombardamenti degli ultimi due conflitti mondiali (obbiettivi strategici).
Dopo la fine dei bombardamenti, le città si ritrovarono ad essere dei veri e propri “campi minati” ed è proprio lì che si sviluppò l’idea, ma soprattutto la necessità, dell’eliminazione dei residuati bellici dai terreni e dalle città.
Storicamente il rinvenimento degli ordigni bellici inesplosi avveniva tramite uno scavo di profondità di circa 30 centimetri e i reperti venivano o distrutti sul posto o, se possibile, dismessi e consegnati alle forze armate. Le operazioni erano molto complicate e difatti molti erano gli operatori che rimanevano gravemente feriti o uccisi durante le operazioni. Solo dopo diverse modifiche normative furono istituiti i reparti per la Bonifica Campi Minati (BCM), che consentivano la formazione di squadre specifiche da addestrare ed incaricate ad operare.
L’evoluzione normativa nel campo della valutazione del rischio bellico
Obiettivo finale dell’intero procedimento è che l’area di intervento oggetto di scavo dell’intervento edile sia priva di ordigni bellici inesplosi.
Le prime regolamentazioni in merito alla bonifica di campi minati, con particolare riferimento alle responsabilità dei soggetti ed alle modalità esecutive degli interventi, risalgono al Decreto Legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 e ss.mm.ii. e ad alcuni pronunciamenti dell’Autorità per i Lavori Pubblici, ossia:
- Determinazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 9 del 09/04/2003;
- Deliberazione Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 249 del 17/09/2003.
Il Decreto Legislativo Luogotenenziale 320/46 è rimasto in vigore fino al 2010, quando è stato abrogato dal D.Lgs. 66/2010 (“Codice dell’Ordinamento militare”).
Negli anni successivi il Codice è stato modificato ed integrato in più parti e sezioni, comprese quelle relative alla bonifica di ordigni residuati bellici, fino ad arrivare al 2012 con la Legge 1 ottobre 2012 n. 177.
L’attuale Legge 177/2012, che introduce modificazioni al D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici, ha reso obbligatoria la valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo. I nuovi obblighi introdotti riguardano principalmente:
- obbligo di valutare preliminarmente il rischio bellico di un’area progettuale da parte del Coordinatore per la Progettazione (C.S.P.);
- preparazione di un nuovo sistema di qualificazione (Albo) per le imprese specializzate nella bonifica bellica.
Sono state apportate inoltre importanti modifiche ai seguenti Articoli:
- Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), introducendo l’obbligo nei cantieri temporanei o mobili di effettuare la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo;
- Art. 91 (Obblighi del CSP), conferendo al CSP l’obbligo di eseguire la valutazione preliminare del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili nell’area di intervento;
- Art. 100 (Contenuti del PSC), ove tra i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento è introdotto un esplicito riferimento alla valutazione del rischio derivante dall’eventuale rinvenimento di ordigni residuati bellici inesplosi durante le attività di scavo;
- Art. 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) al quale si aggiunge il comma 4-bis, che tratta dei requisiti delle imprese specialistiche della bonifica bellica, introducendo l’obbligo di iscrizione in un apposito albo istituito dal Ministero della Difesa, l’uso di apposite attrezzature e personale dotato di brevetti per lo svolgimento delle specifiche attività relative alla bonifica.
A partire dal 26/06/2016, dopo svariati differimenti, sono diventate operative le modifiche apportate dalla Legge 177/2012.
Il 28 febbraio 2017 viene introdotto il nuovo Decreto Ministeriale che disciplina l'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle connesse attività di sorveglianza, vigilanza, e la formazione del personale appartenente al Ministero della difesa e delle imprese specializzate iscritte nell'apposito Albo (Decreto Interministeriale 11 maggio 2015, n. 82).
Per poter dare avvio all’iter autorizzativo, viene predisposta una richiesta per ottenere il “Parere Vincolante” ed il “Nulla Osta” da parte del Ministero della Difesa in base al D.Lgs. 66/2010 e al D.Lgs. 20/2012, la quale permette di esonerare i responsabili dei cantieri dai rischi sviluppatisi dal rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.
Le tipologie di bonifica da ordigni inesplosi
Come anticipato, le attività di Bonifica Sistematica riguardano la ricerca, l'individuazione e il rilevamento di ordigni esplosivi non rivelati in aree del territorio nazionale interessate da eventi bellici, con l'obiettivo di ripulire il suolo. Le attività di Bonifica Sistematica possono essere distinte in due grandi classi (o tipologie):
1. Bonifica Sistematica Terrestre, che si articola in:
- a) Bonifica superficiale (BST-S fino a -1 metro di profondità) La bonifica superficiale consiste nel rimuovere eventuali ordigni presenti nel suolo fino alla profondità di 1 metro dal piano di campagna (p.c.). Questa procedura viene eseguita suddividendo la zona interessata in strisce e analizzando ciascuna parte con appositi strumenti per rilevare eventuali residuati bellici. In questo modo, la bonifica può essere effettuata con maggiore precisione e in modo mirato.
b) Bonifica profonda (BST-P superiore a -1 metro)
La bonifica a profondità maggiori di -1,00 m dal p.c. viene eseguita mediante trivellazioni verticali. L’area oggetto di bonifica viene suddivisa in quadrati (2,80x2,80 metri). Con delle trivellazioni vengono praticati dei fori al centro del quadrato, dove viene inserita una sonda di ricerca. In assenza di evidenza di masse metalliche si procede con la profondità di un altro metro fino alla quota massima determinata dall'Amministrazione Militare. Ad oggi, la profondità convenzionale massima stabilita è quella di -7 metri dal p.c.
.. CONTINUA LA LETTURA NEL PDF.
SCARICA* E LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE
Nel pdf è presente:
- Il procedimento amministrativo di Bonifica Sistematica Terrestre
- Gli obblighi del Coordinatore per la Progettazione
- L’importanza di una corretta valutazione del rischio
Sicurezza
Gli approfondimenti e le news riguardanti il tema della sicurezza intesa sia come strutturale, antincendio, sul lavoro, ambientale, informatica, ecc.
Sicurezza Lavoro
La "Sicurezza sul Lavoro" comprende tutte le misure, le procedure e le normative destinate a proteggere la salute e l'integrità fisica e psicologica dei lavoratori durante l'esercizio delle loro attività professionali. La sicurezza sul lavoro è regolamentata dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (TUSL).
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp