Beni vincolati: gli ingegneri vincono la battaglia contro gli architetti davanti al Tar
Gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti.
Gli ingegneri hanno diritto di operare professionalmente sugli immobili sottoposti a vincolo e nei centri storici, escludendo una riserva assoluta in favore degli architetti.
Lo afferma il Tar di Lecce in una sentenza destinata ad avere una ribalta ben più ampia di quella locale.
Abbiamo sentito il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, l’ing. Lorenzo Daniele De Fabrizio, che con l’Ordine aveva presentato un ricorso contro un bando del Comune di Martano per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori ed altri servizi tecnici. I lavori riguardavano la riqualificazione di alcune vie del centro storico cittadino, che la stazione appaltante su indicazione perentoria della sovrintendenza aveva ritenuto di riservare alla competenza esclusiva degli architetti.
De Lorenzo sottolinea come l’Ordine abbia dovuto agire dopo che era stata data una lettura distorta e incompleta della Sentenza di Stato del 2014 in cui si era si asserito che la competenza per gli interventi su edifici vincolati di particolare valore storico fosse riservata a chi avesse una preparazione specifica culturale per poter curare tali interventi, ma che questo non fosse limitato agli architetti. “Ci sono Ingegneri che hanno tutti i titoli e formazione accademica per poter operare con competenza e professionalità per questo tipo di interventi, e la sentenza del TAR conferma la nostra posizione.”.
Il giudice amministrativo ha accolto dunque l’istanza presentata dall’Ordine provinciale degli ingegneri, patrocinato dall’avvocato Pietro Quinto, che aveva presentato ricorso. Il bando era stato redatto sulla base delle prescrizioni della Soprintendenza di Lecce che, sulla scorta della sola qualificazione dell’immobile oggetto di intervento, sottoposto al vincolo dei centri storici, ha ritenuto di poter limitare la partecipazione ai soli architetti. Gli ingegneri hanno così deciso di impugnare il bando di fronte al Tar motivando il ricorso con l’interpretazione evolutiva che nel corso del tempo ha avuto l’antica disposizione, risalente al 1925, che ripartisce le competenze tra gli architetti e gli ingegneri con particolare riferimento agli interventi sui beni culturali.
Secondo il difensore della categoria, la valutazione della natura degli interventi ai fini della qualificazione necessaria dei professionisti non può essere assorbita dal vincolo gravante sugli immobili, cui accedono gli interventi, bensì dalla tipologia di tali interventi, da valutarsi caso per caso in relazione alle opere da effettuare in concreto. “Diversamente - ha sostenuto l’Avv. Quinto - qualsiasi intervento da eseguire su beni di interesse storico artistico, anche di natura impiantistica e/o strutturale, ovvero nell’ipotesi in cui il progetto rappresenta una mera ingegnerizzazione di puntuali prescrizioni, gli unici legittimati sarebbero gli architetti. Nella specie, non solo il progetto preliminare era stato redatto da un ingegnere, ma la Soprintendenza nell’esaminare tale progetto e nell’imporre la riserva professionale aveva specificato tutte le modalità di scelta dei materiali e la loro tipologia, sicchè i servizi tecnici da appaltare non richiedevano scelte culturali riservate alla competenza degli architetti, bensì attività di mera ingegnerizzazione di scelte tecniche operate a monte”.
Le tesi difensive presentate dall’Ordine sono state condivise dal Tar di Lecce, che ha accolto il ricorso e, quindi, annullato il bando, affermando che “la tipologia dell’opera, per come compiutamente definita dalla locale Soprintendenza, rende del tutto irragionevole -e dunque illegittima- la limitazione della partecipazione ai soli iscritti all’Albo degli Architetti, e non anche a quelli iscritti all’Albo degli Ingegneri”.
La sentenza è in effetti destinata ad avere un grande risalto. Sono di novembre del 2016 le polemiche tra i consigli nazionali di ingegneri e architetti in cui proprio in riferimento alla sentenza 21/2014 del Consiglio di Stato di era cercato dalle due parti di esprimere una propria posizione e interpretazione coinvolgendo anche il MIBACT.
Dopo una circolare del CNI a firma del Presidente Zambrano In una lettera al Mibact, il Cnappc sostenevano infatti che gli ingegneri stessero tentando di aggirare quanto sancito dal Consiglio di Stato nella sentenza 21/2014 sull'impossibilità, da parte degli stessi, di svolgere l'attività di direzione dei lavori sugli immobili storici (ecco l'articolo), ribadita in una intervista rilasciata ad INGENIO da Architetto Paolo Malara, coordinatore del Dipartimento Università, Tirocini ed Esami di Stato del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC.
E successivamente il CNAPPC aveva chiesto al MIBACT di annullare la nomina dell’ingegner Paolo Iannelli a Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma: nomina finalizzata a coordinare tutti gli interventi di consolidamento e restauro dei beni culturali, nonché la conservazione dell’ integrità storico ed artistica degli edifici tutelati.
Ora la sentenza del TAR cambia decisamente le carte in tavola.