Beni culturali, ci siamo: via libera dalla Corte dei Conti al decreto del MIT
Nel regolamento ministeriali sugli appalti pubblici di lavori riguardanti beni culturali tutelati, registrato dalla Corte dei Conti e di imminente pubblicazione in GU, vengono disciplinati molteplici aspetti: livelli di progettazione, qualificazione delle imprese, tipologie contrattuali oggetto di affidamento
E' stato registrato dalla Corte dei Conti lo scorso 4 ottobre, il decreto del MIT (n.374 del 22 agosto) inerente il regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati (ai sensi del d.lgs. 42/2004), attuativo del codice dei contratti pubblici. Il regolamento disciplina svariati aspetti, tra i quali i livelli di progettazione, la qualificazione delle imprese e le tipologie contrattuali oggetto di affidamento. Il decreto, lo ricordiamo, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU.
Il regolamento è previsto dall'art.146 comma 4 del d.lgs 50/2016, il quale stabilisce che “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell’attestazione. Il direttore tecnico dell’operatore economico incaricato degli interventi di cui all’articolo 147, comma 2, secondo periodo, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma si applica l’articolo 216, comma 19”. Quest’ultimo, recante “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, al comma 19 stabilisce che "fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’articolo 146, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".
Le principali disposizioni del decreto 374/2017 del 22 agosto
- Livelli progettuali: sono praticamente analoghi a quelli previsti dalla disciplina generale del Codice, con l'aggiunta di una scheda tecnica di progetto specifica per questo settore e con indicazione delle indagini e dei rilievi necessari. Verranno definiti, entro 6 mesi dal MIT, delle ulteriori linee di indirizzo, norme tecniche e criteri preordinati alla progettazione e alla esecuzione;
- Qualificazione imprese: ai fini della partecipazione alle gare, l'impresa deve possedere almeno il 70% dell'importo della classifica per cui viene richiesta l'iscrizione. Nel decreto si evidenzia che "la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti". Oltre ai requisiti generali le imprese devono inoltre possedere dettagliati requisiti speciali riferiti, ad esempio, alla direzione tecnica (previsto il vincolo di unicità dell'incarico del direttore tecnico che quindi può svolgere tale funzione per una sola impresa). Per le categorie Os2-A e Os2-B sarà necessario inoltre anche un diploma di restauratore rilasciato dalle scuole di alta formazione o da altri istituti elencati dal codice dei beni culturale;
- Tipologie contrattuali: la regola generale dispone che è necessaria l'acquisizione del progetto esecutivo e quindi sussiste l'obbligo di ricorso all'appalto di sola esecuzione. Sono previste comunque alcune eccezioni: ad esempio si possono affidare lavori sul progetto definitivo quando la natura del bene non consente lo svolgimento di indagini e rilievi esaustivi o l'individuazione di soluzioni solo in corso d'opera, oppure quando i lavori su superfici decorate o beni mobili non comportano complessità realizzativa. Il responsabile del procedimento, inoltre, può disporre motivatamente che la verifica riguardi soltanto il livello di progettazione posto alla base dell'affidamento dei lavori, nonché i tipi di intervento per i quali è ammessa l'esecuzione di lavori con il regime della somma urgenza (se un ritardo può pregiudicare l'incolumità pubblica o la tutela del bene).