Semplificazione
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Autotrasporto eccezionale, arriva la semplificazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 Aprile è stato pubblicato il D.P.R. n.31 del 12 Febbraio 2013, che modifica alcune norme del regolamento di esecuzione del codice della strada (D.P.R. 495/1992) in materia di trasporti eccezionali.


Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile è stato pubblicato il DPR 12 febbraio 2013, n. 31 recante "modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole".
È finalmente giunta la svolta per il trasporto stradale eccezionale, ossia quello che supera i limiti di dimensioni e pesi imposti dall'articolo 61 del Codice della Strada.
Da parecchio tempo, gli operatori del settore chiedevano una semplificazione amministrativa ed operativa di una norma ormai superata dall'evoluzione tecnica e dalla domanda di mercato di questo comparto.
La Legge 183 del 2011 aveva fornito il quadro normativo – all'articolo 14 comma 16 – per la semplificazione, che però, per essere applicata, necessitava di un regolamento attuativo: quello appunto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2013
Le modifiche apportate al regolamento sono state ampiamente discusse negli ultimi due anni ed entreranno in vigore a partire dal 4 giugno prossimo anche se, prima di tale data, il ministero dei Trasporti ha già annunciato l’emanazione di una circolare esplicativa.

Le principali innovazioni riguardano le autorizzazioni, la disciplina delle scorte tecniche e le prescrizioni tecniche sul carico.

AUTORIZZAZIONI. Innanzi tutto rispetto alle autorizzazioni, viene rivista la loro durata per cui:
a) le autorizzazioni periodiche sono valide per un numero indefinito di viaggi, da effettuarsi entro 12 mesi (invece di 6) dalla data di rilascio;
b) le autorizzazioni multiple sono valide per un numero definito di viaggi, da effettuarsi entro 6 mesi (invece di 3) dalla data di rilascio;
c) le autorizzazioni singole sono valide per un unico viaggio, da effettuarsi entro 3 mesi (invece di 1) dalla data di rilascio.

Per quanto riguarda le autorizzazioni periodiche, quelle per sagoma non hanno più il vincolo dell'invariabilità della natura e della tipologia della merce, ossia il vettore potrà trasportare merce diversa da quella dichiarata nell'autorizzazione, purché ovviamente non superi le dimensioni indicate.
Inoltre, saranno rilasciate autorizzazioni periodiche anche ai veicoli che trasportano prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, purché rientrino nei limiti di dimensioni previsti dall'articolo 13, al comma 2 punto B del CdS.
In generale, il regolamento prescrive che tutte le autorizzazioni debbano essere rilasciate entro quindici giorni dalla richiesta e prevede un processo di semplificazione per il rinnovo o la proroga della validità. Inoltre, per tutti i complessi veicolari (anche incrociati) la validità di ciascuna autorizzazione – singola o multipla – viene estesa anche ai veicoli di riserva indicati nella richiesta, con il limite di cinque veicoli di riserva per il mezzo trainante ed altrettanti per quello trainato.

SCORTE TECNICHE. Per quanto riguarda le scorte tecniche il nuovo regolamento impone l'obbligo di comunicare alla Polizia, il preavviso del viaggio che deve avvenire:
- 24 ore prima del transito se il viaggio avviene su autostrade o su strade ordinarie a doppia corsia per senso di marcia
- tre giorni se il viaggio avviene su altri tipi di strade.
Nel caso che il trasporto eccezionale richieda la chiusura di un tratto di strada al traffico, il preavviso deve essere di cinque giorni. Ulteriori direttive del Ministero dei Trasporti indicheranno le modalità del preavviso.

DEFINIZIONE “VIAGGIO” E “ PERCORSO”. Cambiano pure le definizioni di viaggio e di percorso. Ecco le nuove:
- Viaggio: può essere sia la sola andata con veicolo carico o l’andata e ritorno con veicolo carico o vuoto
- Percorso: è l’itinerario di collegamento avente sempre le medesime origine e destinazione.

PRESCRIZIONI. Per il resto il decreto presenta tutta una serie di condizioni e prescrizioni tecniche molto dettagliate. Si prevede per esempio che l’eccezionalità del trasporto o del veicolo deve derivare esclusivamente dal superamento dei limiti di sagoma, ma non può essere conseguenza del superamento, da parte del veicolo, dei limiti di massa stabiliti dall’art. 62 del c.d.s.
Oppure che il carico del trasporto eccezionale non deve sporgere anteriormente, mentre l’eventuale sporgenza posteriore non deve eccedere i 4/10 della lunghezza del mezzo utilizzato.
Molto importante pure quella prescrizione per cui se prima nel periodo di validità dell’autorizzazione, gli elementi trasportati dovevano essere sempre della stessa natura e tipologia di quelli autorizzati, adesso cade ogni riferimento a natura e tipologia dei beni e quindi con la stessa autorizzazione periodica ordinaria potranno essere trasportati anche beni di diversa natura e tipologia.

Per maggiori info scarica il testo del decreto.
 

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