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Autorizzazioni sismiche: un pergolato con copertura in lamelle orientabili non è privo di rilevanza! La sentenza

La Cassazione Penale pubblica la prima sentenza sul 'nuovo' art.94-bis del dpr 380/2001, come modificato dal DL Sblocca Cantieri: un pergolato con copertura in lamelle orientabili, non è "intervento privo di rilevanza" pur trattandosi di zona sismica 3

Prima, storica sentenza della Cassazione Penale che coinvolge il nuovo art.94-bis del Testo Unico Edilizia, come 'modificato' dal DL 32/2019 (Sblocca Cantieri) in riferimento alle autorizzazioni sismiche da richiedersi (o meno) a seonda della rilevanza dell'opera in questione. Prima, almeno, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle linee guida del MIT sugli interventi strutturali in zona sismica, documento che abbiamo chiarito in un'intervista all'Ing. Massimo Sessa.

Opera teoricamente non rilevante e in zona sismica 3: le teorie della difesa

Nel 'nostro caso' ci troviamo di fronte ad un'opera sequestrata che riguarda un manufatto asseritamente costruito senza autorizzazione sismica.

L'attuale disciplina introdotta dalla legge 55/2019 (conversione del DL 32/2019), secondo il ricorrente intervenuto in Cassazione, non prevede il rilascio di nessuna autorizzazione sismica per l'intervento in oggetto (art. 94 bis dpr 380/2001). Gli interventi qualificati di minore rilevanza non necessitano di autorizzazione sismica e, quindi, per essi non può essere contestato l'art. 95, che prevede le sanzioni penali.

Il ricorrente continua evidenziando che la zona territoriale interessata (per la costruzione di una semplice tettoia) è classificata "zona sismica A3" e, quindi, risulta zona con pericolosità sismica bassa. Inoltre, un pergolato con lamella orientabile di soli 30 mq non ha certamente una complessità strutturale rilevante per la normativa antisismica.

Inoltre, si precisa che il reato ipotizzato dall'accusa risulta solo quello previsto dagli art. 93 e 94 dpr 380/2001, come risulta dal decreto di convalida del sequestro. Nessun'altra contestazione risulta evidenziata dal P.M. titolare dell'azione penale. Non risulta, quindi, contestato il reato di cui all'art. 44. Il Tribunale del riesame, invece, ritiene che le opere in oggetto necessitino del permesso di costruire e dell'autorizzazione sismica, con una motivazione standard. L'aumento di cubatura e le modifiche del prospetto richiamate dall'ordinanza impugnata riguardano la fattispecie di cui all'art. 44, citato, non contestata nel caso in oggetto.

Aumento di cubatura e modifica del prospetto provano la rilevanza dell'intervento?

La Cassazione ritiene inammissibile il ricorso in quanto proposto per vizi della motivazione, con motivi generici e manifestamente infondati e, peraltro, articolato in fatto. Sia per il sequestro preventivo che per quello probatorio è possibile il ricorso per cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione. Nella specie i motivi di ricorso sul fumus del reato risultano proposti per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso)

Ma in ogni caso, anche nel merito - ed è la parte che più ci interessa su queste pagine - la Corte suprema evidenzia che il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia, visto che si sostiene che le opere abusive "siano di consistenza tale da doversi allo stato definire rilevanti, atteso l'aumento di cubatura e la modifica del prospetto conseguente all'intervento, e, come tali, necessitano di autorizzazione sismica. Gli accertamenti che verranno eseguiti sul bene sottoposto a vincolo consentiranno di verificare definitivamente pure detta circostanza. Anche a tal fine il mantenimento del sequestro appare assolutamente necessario".

Conseguentemente, proprio per quanto disposto dall'art. 94-bis del 380/2001, il sequestro probatorio può ritenersi necessario al fine di considerare se la tipologia delle opere eseguite rientri tra quelle definite come "interventi rilevanti" e, a tale scopo, è necessario l'accertamento tecnico indicato dal P.M.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


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