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Autorizzazioni sismiche: anticipo dei contenuti delle linee guida sulla rilevanza degli interventi strutturali

Il CNI anticipa che le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'art. 94 bis. comma 1 del TU Edilizia, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 sono state inviate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

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Autorizzazioni in zona sismica post Sblocca Cantieri: linee guida in arrivo

Attenzione: a breve arriveranno le linee guida sull'articolo 94-bis del dpr 380/2001, introdotto - come ben sappiamo - dal DL Sblocca-Cantieri (DL 32/2019, convertito con modifiche in legge 56/2019) che ha modificato alcune, importanti regole inerenti le autorizzazioni in zona sismica.

Con circolare n. 546/XIX Sess./2020 del 23 aprile 2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha infatti anticipato qualche contenuto del sopracitato documento, titolato "Linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94 bis. Co.1, DPR 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale, per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del DPR 380/01", derivante dall'Intesa tra il MIT e la Conferenza Unificata, che è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello specifico, sottolinea il CNI, con le modifiche introdotte dalla legge 156/2019, le costruzioni di Classe d’uso III poste in zona 3 (bassa sismicità) e 4 (bassissima sismicità) non sono sottoposte ad autorizzazione preventiva all’inizio lavori.

Nelle premesse, il documento richiama la circostanza che, trattandosi di materia concorrente, “...ciascuna Regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull’intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle specificità che caratterizzano ogni area regionale”.

La rilevanza degli interventi: precisazioni in arrivo sulle pratiche strutturali

Nel documento, anticipa il CNI, è indicata la distinzione delle opere in tre macro-categorie, per cui sono state chiarite alcune peculiarità:

  1. Interventi rilevanti per la pubblica incolumità:
    • nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologia;
    • nuove costruzioni con particolare complessità strutturale, ovvero “….si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore delle dimensioni in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi, a silos, ….a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotaste di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno” ;
    • miglioramento ed adeguamento sismico eseguiti in zona sismica 1 e 2;
    • costruzioni classe III e IV situate in zona sismica 1 e 2;
  2. Interventi di minore rilevanza per la pubblica incolumità:
    • nuove costruzioni di classe d’uso II;
    • interventi locali e quanto non rientrante nelle altre macro categorie
  3. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità:
    • possono essere realizzate con preavviso scritto allo Sportello Unico;
    • corrispondono a quelle amovibili o temporaneamente installate, e, più in generale, quelle che “….non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone”.

A ciascuna tipologia di intervento corrisponde uno specifico procedimento amministrativo anche in deroga a quanto previsto al comma 1 dell’art. 94 TUE.

Il problema del valore di PGA

Il CNI evidenzia che nella norma tecnica originaria la legge individuava la determinazione, nell’ambito del processo amministrativo di autorizzazione/deposito del progetto, entro determinate soglie dei valori della PGA (Peak Ground Acceleration) che, come è noto, non sono definiti in modo univoco su tutto il territorio nazionale da documenti ufficiali ma sono ricavabili solo a valle di un calcolo del progettista, tenendo anche conto di amplificazioni locali di dettaglio dell’area interessata dalla costruzione.

Sempre secondo il CNI, è necessario "definire l’accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale (§ 3.2 delle Ntc18), indipendentemente dalle eventuali analisi sismiche locali da utilizzare nella progettazione".

Varianti non sostanziali

Infine, in merito alle varianti non sostanziali per le quali derogare dal dettato dell’art. 93, le linee guida indicano che:

  • NON sono sostanziali le varianti che prevedano la realizzazione, in corso d’opera, di interventi appartenenti alla macro-categoria c);
  • in generale, una variante "si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio il periodo fondamentale t1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M,N,T) sugli elementi strutturali".

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