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Autorizzazione sismica, sospensione dei lavori, limiti per la sanatoria: le regole. Tra Genio Civile e comune

Tar Napoli: la sospensione dei lavori da parte del Genio Civile è atto dovuto e non eccepibile, mentre la ripresa dei lavori è deputata all'emissione di giudizio penale (art 98 TUED) dopo di che la decisione spetta (art 98) al GP. Se il reato è prescritto ex art 100, la decisione passa al Genio Civile

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In materia di normativa urbanistico-sismica, segnaliamo l'interessante e particolare sentenza 2240/2021 dello scorso 2 aprile del Tar Napoli, che ci permette di fare chiarezza sugli step conseguenti alla sospensione dei lavori edilizi in caso manchi l'autorizzazione sismica.

Nel caso specifico il ricorrente - giusta spontanea denuncia - aveva ottenuto dal comune l’autorizzazione sismica in sanatoria in relazione a lavori in parte già eseguiti ed in parte “a farsi”. Il Genio Civile, cui tale provvedimento è stato trasmesso, ha però poi disposto – con la gravata ordinanza – la sospensione dei lavori. Il provvedimento impugnato si fonda sull’esclusiva circostanza che “i lavori strutturali, essendo stati denunciati in sanatoria, sono iniziati in assenza della predetta autorizzazione sismica”, di talché, ricorrendo la violazione del divieto di dare inizio a lavori senza la preventiva autorizzazione sismica sancito dall’art. 94 del dpr 380/2001 (nella formulazione applicabile ratione temporis), si impone alla competente autorità regionale l’adozione dell’ordine si sospensione dei lavori ex art. 97 cit.

Pur senza omettere di considerare che la normativa regionale contenuta nella legge 9/1983 appare difettare di elementi di raccordo tra il potere di “sanare” ex post costruzioni abusive in zona sismica e quello (di esclusiva competenza del Genio Civile, disciplinato all’art. 6) di sospendere i lavori una volta accertata la violazione delle norme sismiche, secondo il Tar il Tribunale non ha ragione di discostarsi dal proprio recente precedente emesso in relazione a fattispecie analoga.

 

Autorizzazione sismica e sospensione dei lavori: chi decide

Il ricorrente ha intrapreso dei lavori in assenza della preventiva autorizzazione sismica in violazione dell’art. 94 del dpr 380/2001 il quale dispone che nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, non si possono iniziare lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

La Regione (Genio Civile) ha quindi adottato il provvedimento di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 del dpr 380/2001; a mente di tale articolo il dirigente del competente ufficio tecnico della Regione in caso di violazione delle norme antisismiche adotta l’ordine di sospensione dei lavori il quale produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile.

Il ricorrente lamenta l’incompetenza della Regione in quanto l’art. 4 bis della l.r.c. 7 gennaio 1983, n. 9 (introdotto dall’art. 33 della l.r.c. n. 1 del 2012) dispone che le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5 (come modificati dalla l.r.c. n. 19/2009) sono trasferite ai Comuni che ne facciano richiesta; il rilascio dell’autorizzazione sismica resta in capo al Genio civile solo per le opere la cui altezza supera i 10,50 metri dal piano campagna. Con delibera di Giunta regionale n. 317 del 28 giungo 2012, in attuazione della richiamata norma, sono state trasferite per l’anno 2012 ai Comuni che ne hanno fatto richiesta (tra i quali il Comune di Santa Maria Capua Vetere) “le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio e del rischio sismico”; sulla base di tale delibera il Comune ha adottato il “regolamento comunale per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico, nonché connesse attività di vigilanza”.

Dal quadro normativo che precede si ricaverebbe, secondo il ricorrente, che “l’unico ente competente in subiecta materia” sarebbe il Comune. Inoltre, la Regione non avrebbe verificato che si tratta di un fabbricato che non supera l’altezza massima di 10,50 m. e non avrebbe tenuto conto del trasferimento delle competenze operato dalla legge in favore dei Comuni (cfr. secondo motivo).

 

Tutto l'iter corretto: Genio Civile, comune, richiesta di sanatoria

La prospettazione di parte ricorrente non può essere accolta in quanto l’art. 4 bis della legge regionale n. 9 del 1983 (come risultante dai successivi interventi normativi) ha consentito il trasferimento ai Comuni delle “attività e funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli artt. 2, 4 e 5”: relativi alla “denuncia dei lavori” (art. 2), alla “autorizzazione sismica e deposito sismico” (art. 4) e alla “vigilanza per l’osservanza delle norme sismiche” (art. 5) lasciando del tutto immutata la competenza del Genio civile circa “la repressione delle violazioni” (art. 6).

Più nello specifico detto articolo stabilisce che:

  • "il collaudatore di cui all' art.5, appena accertato un fatto costituente violazione alle norme sismiche, compila immediatamente processo verbale, trasmettendolo, entro e non oltre cinque giorni, in uno a motivata relazione con proposte, all' Ufficio [Provinciale] del Genio Civile [o Sezione Autonoma] competente, che procede ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge n. 64/1974. In caso di mancata o ritardata trasmissione, il genio civile segnala l’inadempimento all’ordine o al collegio professionale competente;
  • le violazioni delle norme sismiche, accertate nel corso delle attività di vigilanza di cui all’articolo 5, o comunque accertate dai soggetti di cui all’art.103 del dpr 380/2001, sono immediatamente denunciate all’autorità giudiziaria e al genio civile competente per territorio. Con il successivo provvedimento da emettere, ai sensi dell’articolo 97 del richiamato decreto, il dirigente del competente ufficio del genio civile ordina la sospensione dei lavori e fissa il termine per denunciarli in sanatoria, ai sensi dell’articolo 2. Tale termine è prorogabile su istanza motivata del committente;
  • nel rispetto delle norme generali previste dall’ordinamento, nei casi previsti ai commi 2 e 5 ter, il comune, nelle more del rilascio del provvedimento sismico, adotta immediatamente i provvedimenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, trasmettendoli all’autorità giudiziaria nei casi di cui al comma 2 e al genio civile competenti per territorio e vigila sul loro rispetto;
  • le funzioni per la repressione delle violazioni di cui al Titolo III della legge 64/1974, non disciplinate dalla presente legge, vengono esercitate dagli Uffici Provinciali del Genio Civile [o Sezione Autonoma e dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato]";
  • in caso di mancata presentazione della denuncia in sanatoria entro il termine di cui al secondo comma, il genio civile o il comune competente a riceverla irroga al committente una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro. L’importo del quale si richiede il pagamento è aumentato, oltre le spese per le notificazioni, delle spese del procedimento che, per gli atti di competenza regionale, sono pari a euro 50,00. Il mancato pagamento della sanzione impedisce il rilascio del positivo provvedimento sismico.;
  • nelle zone a bassa sismicità, se i lavori hanno avuto inizio senza aver preventivamente acquisito, se richiesti, i provvedimenti di “deposito sismico” o “autorizzazione sismica”, l’Ufficio competente ad emettere i predetti provvedimenti ordina la sospensione dei lavori e irroga al committente la sanzione di cui al comma 5. Tale disposizione non si applica per le violazioni di norme sismiche sanzionate penalmente dal dpr 380/2001 e dalla legge 64/1974”.

In definitiva, la legge regionale invocata dal ricorrente ha lasciato intatte le competenze del Genio civile per quanto riguarda l’adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori in caso di violazione della normativa antisismica.

L’emissione del provvedimento impugnato ha come unico (e sufficiente) presupposto la realizzazione di un intervento edilizio senza rispettare gli adempimenti previsti dalla normativa in questione (l.r.c. n. 9/1983, legge n. 64/1974, D.P.R. n. 380/2001). In questi casi la Regione è obbligata ad adottare un provvedimento di sospensione dei lavori e ad effettuare la segnalazione all’autorità giudiziaria penale; solo in quest’ultima sede potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. citato, l’eventuale eseguibilità delle opere oggetto dell’autorizzazione sismica in sanatoria emessa dal Comune (cfr. questa Sezione, ord. n. 2247del 17.12.2015, confermata dal Cons. di Stato sez. VI, con ord. n. 1231 dell’8.4.2016; nonché cfr. TAR Lazio, Roma n. 167 del 7.1.2016)” – sent. 31/3/20 n. 1305.

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