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Autorizzazione sismica per opere di adeguamento degli ormeggi: la competenza è dell'amministrazione statale

Il Consiglio di Stato si esprime sulla corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 7, 93, 94, 137 del d.P.R. 380 del 2001, dell’articolo 3 bis della l.r. 37/2015, alla luce del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni così come disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Le lettere d), e), f), s) del comma 1 dell'art.104 d.lgs. 112/1998 attribuiscono alla competenza statuale le attività di definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti marittimi, nonché quelle di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale.

Nell’attività di costruzione, gestione, bonifica e manutenzione dei porti, nonché delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale, rientra anche il rilascio delle autorizzazioni sismiche per le opere di adeguamento degli ormeggi nel caso di porti di rilievo nazionale e pertanto in tal caso la competenza non può essere della Regione ma è dello Stato.

E' questo il 'sunto' della sentenza 5583/2020 dello scorso 24 settembre del Consiglio di Stato, dove si evidenzia che, contrariamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, il d.P.R. 380 del 2001 attiene agli aspetti legati all’attività edilizia, ma non riguarda il riparto di competenze sugli aspetti “infrastrutturali”, per i quali permane il quadro normativo anteriore al Testo unico in materia edilizia.

Quando l'autorizzazione sismica spetta allo Stato

L’art. 7 del TUE introduce quindi una deroga per quanto riguarda le opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, ai quali non si applicano le disposizioni del Titolo II dello stesso d.P.R. citato.

Per completare il quadro normativo nel quale la concessionaria ha richiesto l’autorizzazione sismica per effettuare lavori su di un bene appartenente al demanio statale, occorre poi soggiungere che alla data dell’adozione del diniego statale impugnato era vigente l’art. 3 bis della l.r. n. 37 del 2015, riguardante i controlli di sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale, il quale stabilisce, al comma 1, che “Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali” e, al comma 4, che “Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del D.Lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a: a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale; b) rete ferroviaria di interesse nazionale; c) porti di rilievo nazionale e internazionale.

Alla luce di tale ricostruzione del quadro normativo, non rileva che gli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 si trovino nel titolo IV e non nel Titolo I (oggetto espresso di deroga da parte dell’art. 7 cit.) giacché è la natura delle opere (bene demaniale in concessione) a far fuoriuscire dalla disciplina del testo unico sull’edilizia la materia della competenza in ordine al rilascio dell’autorizzazione sismica, la quale, in base al generale e tutt’ora vigente riparto disegnato dal d.lgs. 112 del 1998, spetta ai competenti uffici dell’amministrazione statale.

Di conseguenza, poiché costituisce circostanza incontestata tra le parti che le opere in questione sono da realizzare sul demanio statale da parte di una società concessionaria e sono altresì finalizzate ad adeguare strutturalmente un’opera pubblica, alla luce del richiamato quadro normativo, l’appello principale proposto dalla Regione Calabria è fondato e devono essere accolti i motivi aggiunti proposti in primo grado, con i quali è stato chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Autorità statale che ha declinato la propria incompetenza.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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