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Autorizzazione sismica mancante? Il permesso in sanatoria non porta alla tenuità del fatto

Cassazione: due capannoni di acciaio realizzati senza presentazione dell'autorizzazione sismica al Genio Civile comportano una lesione rilevante ai beni protetti attraverso la loro realizzazione

Il permesso in sanatoria non equivale a 'salvarsi in corner' dopo aver realizzato alcune opere rilevanti senza la necessaria presentazione dell'autorizzazione sismica.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza 21033/2022, relativa al caso di due capannoni con struttura in acciaio, della superficie di 480,00 e 109,00 metri quadri l'uno, realizzati in assenza del permesso di costruire e senza provvedere alla denuncia allo sportello unico per l'edilizia dell'inizio di lavori da eseguire in zona sismica, oltre che in mancanza della preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale.

Per questi motivi gli imputati erano stati condannati penalmente in relazione ai reati ex artt. 75, 65, 95, 93 e 94 del dpr 380/2001.

Autorizzazione sismica mancante? Il permesso in sanatoria non porta alla tenuità del fatto

Permesso in sanatoria e particolare tenuità del fatto

I ricorrenti sollevano due motivi di ricorso:

  • un vizio della motivazione nella parte relativa all'individuazione del momento dal quale far decorrere l'inizio del termine di prescrizione delle contravvenzioni;
  • la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, con riferimento alla mancata considerazione della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, avanzata nel corso della discussione finale e non considerata dal Tribunale, in quanto il comportamento contestato non poteva dirsi abituale, essendo entrambi gli imputati incensurati, ed essendosi gli stessi attivati per conseguire il rilascio del permesso di costruire in sanatoriaottenuto in considerazione della conformità delle opere agli strrumenti urbanistici vigenti sia all'epoca di realizzazione delle opere sia al momento del rilascio del titolo abilitativo.

 

Da quando decorre il reato?

La Corte suprema 'cassa' entrambi i ricorsi.

Riguardo al primo, è inammissibile, sia a causa della sua genericità, essendo privo di analisi delle condotte e di confronto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché volto a sindacare un accertamento di fatto sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in particolare delle dichiarazioni di uno dei due imputati, proponendone una diversa lettura, da contrapporre a quella del giudice del merito.

La ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata e, in particolare, dell'epoca di ultimazione dell'intervento edilizio, da cui decorre il termine di prescrizione delle contravvenzioni addebitate ai ricorrenti, che hanno natura di
reati permanenti, non è assolutamente illogica.

Il Tribunale ha, infatti, escluso che al momento della decisione le contravvenzioni contestate ai ricorrenti fossero estinte per prescrizione, computando il decorso del relativo termine a far tempo dalla data del loro accertamento, sulla base del rilievo che al momento del sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria tali opere non erano ancora state completate, come desumibile dalle fotografie in atti (dalle quali emerge che vi erano elementi strutturali incompleti, posto che vi erano tubi incompleti che fuoriuscivano dalla platea in cemento).

Tale motivazione costituisce corretta applicazione della consolidata giurisprudenza in ordine alla natura permanente di dette contravvenzioni, in quanto la persistenza della condotta antigiuridica e la connessa protrazione della lesione all'interesse
pubblico di vigilare sulla regolarità tecnica di ogni costruzione in zona sismica, sussistono sino a quando l'amministrazione competente non è stata posta nella condizione di aprire il necessario procedimento amministrativo o di attivare i relativi controlli.

 

Niente tenuità del fatto per le costruzioni in zona sismica senza autorizzazione

In merito alla richiesta di particolare tenuità del fatto, la Corte osserva che le opere in questione sono assolutamente rilevanti e impattanti.

Si tratta infatti della realizzazione di:

  • un capannone con struttura in acciaio costituito da una struttura delle dimensioni di 30 metri x 16 metri e della superficie di 480 metri quadri, con 12 pilastri, capriata metallica, tetto in lamiera grecata coibentata a due falde e senza tamponatura;
  • un altro capannone con struttura in acciaio costituito da una struttura delle dimensioni 12,60 metri x 8,60 metri e della superficie di 109 metri quadri, tamponato perimetralmente in lamiera coibentata e utilizzato per la vendita di penumatici.

Per la Cassazione, è evidente, dal solo richiamo alle caratteristiche delle opere abusive realizzate, che la lesione inferta ai beni protetti attraverso la loro realizzazione non può certi dirsi modesta, proprio in considerazione delle loro dimensioni e caratteristiche e del conseguente impatto sull'ambiente, sul territorio, sull'assetto urbanistico e anche sulla sicurezza sismica, cosicché può ritenersi sufficiente la loro descrizione per ritenere giustificato l'implicito diniego della applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, essendo ciò sufficiente per escludere che l'offesa sia stata di particolare tenuità.


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