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Autorizzazione sismica in zona 3 e 4: professionisti sotto scacco, lo Sblocca diventa Blocca Cantieri

Ci sono problemi anche per le zone 1 e 2: ecco tutti i rischi

Il recente Sblocca Cantieri raccoglie da parte del CROIL, la Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia, una pesante osservazione/contestazione in merito a uno degli argomenti di maggiore interesse per gli ingegneri: il tema dell'autorizzazione sismica.

Di fatto, il CROIL osserva che lo Sblocca Cantieri contiene criticità che non consentiranno agli Ordini territoriali degli Ingegneri di espletare le proprie funzioni istituzionali di Legge quali garantire la tutela delle prestazioni degli iscritti.

Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche

In particolare la Legge 55/2019 prevede all’art.3 comma d l’inserimento dell’art.94bis riguardante la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: in tale articolo è previsto che non si possano iniziare i lavori relativi ad interventi “rilevanti” senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

Si ricorda che la normativa previgente prevedeva l’autorizzazione sismica in funzione delle zone sismiche (zone 1 e 2) mentre in zona 3 e 4 era previsto il semplice deposito la Regione Lombardia comprende circa 1000 Comuni in zona 3, e in generale la situazione riguarda tutti i Comuni italiani amministrativamente inseriti in zona sismica 3.

Sismica: quali sono gli interventi rilevanti

La Legge di conversione tra gli interventi rilevanti comprende “le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche” rimandando a future linee guida da definire a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 32/2019.

Tra gli edifici “rilevanti” sono inoltre compresi gli “interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di Protezione Civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”, senza distinzione di “zona simica”.

E in questi 60 gg cosa si fà ?

Come dice il CROIL "Potrà per esempio accadere che un professionista progettista di un’opera, classifichi un intervento come di “minore rilevanza” protocollando il deposito sismico e facendo iniziare i lavori mentre il responsabile dell’Ufficio competente, adottando una differente interpretazione, blocchi i lavori ritenendo l’opera rilevante con possibili contenziosi: in tali casi come dovranno comportarsi gli Ordini Professionali, qualora sollecitati a fornire i dovuti pareri alle Amministrazioni Pubbliche?"

Nuova autorizzazione sismica in Zona 3: Per le scuole si blocca tutto ?

Ma per quelle strutture rilevanti in quanto edifici di interesse strategico, per le quali la precedente normativa prevedeva in zona 3 e 4 il semplice deposito ora servirà l'autorizzazione sismica.

E come afferma il CROIL "L’applicazione di tale parte di Legge per le opere pubbliche già appaltate in zona 3, per esempio di edilizia scolastica sulla quale tipicamente si interviene nel periodo estivo, genererà il blocco a causa di procedure lunghe (almeno 60 gg in più) e complesse con necessità anche di possibili rifinanziamenti e rinvii al prossimo anno."

In zona 3 e 4 sarà un blocca cantieri rilevanti ?

In Lombardia ci sono 1.000 Cantieri in zona 3. Il rischio è che si blocchi oltre un miliardo di lavori già attivati.

In considerazione di queste problematiche il CROIL alza quindi la voce e scrive direttamente al MIT le sue proposte di correzione.

In effetti per queste diverse situazioni il Professionista è sotto scacco: nei 60 giorni in cui le citate Linee Guida dovranno essere predisposte il Professionista avrà l'onere di assumersi la responsabilità per alcune opere di affermare se sono Rilevanti o meno, con rischio di essere accusato da un parte di non essere stato sufficientemente "preventista" e dall'altra di esserlo stato troppo.

Ecco di seguito la lettera del CROIL, in modo che ognuno possa fare le proprie libere riflessioni.

Andrea Dari

 


OGGETTO:

Legge 14 giugno 2019 n°55

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 aprile 2019 n.32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”

Il Decreto Legge 32/2019 approvato alla Camera in data 13/06/2019 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17/06/2019 (Legge 14 giugno 2019 n°55) contiene alcune criticità che non consentiranno agli Ordini territoriali degli Ingegneri di espletare le proprie funzioni istituzionali di Legge quali garantire la tutela delle prestazioni degli iscritti, coadiuvare le amministrazioni pubbliche nell’interesse della committenza pubblica e privata.

In particolare la Legge 55/2019 prevede all’art.3 comma d l’inserimento dell’art.94bis riguardante la disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche: in tale articolo è previsto che non si possano iniziare i lavori relativi ad interventi “rilevanti” senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.

La normativa previgente prevedeva l’autorizzazione sismica in funzione delle zone sismiche (zone 1 e 2) mentre in zona 3 e 4 era previsto il semplice deposito la Regione Lombardia comprende circa 1000 Comuni in zona 3, e in generale la situazione riguarda tutti i Comuni italiani amministrativamente inseriti in zona sismica 3 .

La Legge di conversione tra gli interventi rilevanti comprende “le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche” rimandando a future linee guida da definire a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 32/2019.

Risulta evidente che fino all’emissione di tali linee guida non sarà in alcun modo possibile stabilire quali siano le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie.

Potrà per esempio accadere che un professionista progettista di un’opera, classifichi un intervento come di “minore rilevanza” protocollando il deposito sismico e facendo iniziare i lavori mentre il responsabile dell’Ufficio competente, adottando una differente interpretazione, blocchi i lavori ritenendo l’opera rilevante con possibili contenziosi: in tali casi come dovranno comportarsi gli Ordini Professionali, qualora sollecitati a fornire i dovuti pareri alle Amministrazioni Pubbliche?

Tra gli edifici “rilevanti” sono inoltre compresi gli “interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di Protezione Civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”, senza distinzione di “zona simica”.

Anche in questo caso la normativa previgente prevedeva l’autorizzazione sismica in funzione delle zone sismiche (zone 1 e 2) mentre in zona 3 e 4 era previsto il semplice deposito.

L’applicazione di tale parte di Legge per le opere pubbliche già appaltate in zona 3, per esempio di edilizia scolastica sulla quale tipicamente si interviene nel periodo estivo, genererà il blocco a causa di procedure lunghe (almeno 60 gg in più) e complesse con necessità anche di possibili rifinanziamenti e rinvii al prossimo anno.

In genere per i lavori pubblici, che hanno delle tempistiche piuttosto lunghe e sono legati spesso a finanziamenti di vario genere - in Lombardia si parla di un grandissimo numero di opere e molte centinaia di milioni di euro di investimenti pubblici- le norme consentono di continuare a fare riferimento alla normativa tecnica previgente. Infatti, almeno per analogia, trattandosi di lavori pubblici anche le NTC di recente emanazione (art. 2 del DM 17/01/2018) prevedono che “Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi .”

Anche i chiarimenti dell’ANAC (cfr Comunicato del presidente ANAC del 11/05/2016) adottano la medesima “filosofia” ovvero l’applicazione della previgente disciplina ai progetti avviati prima dell’entrata in vigore di un determinato testo normativo, nel caso specifico il D.Lgs 50/2016.

Un’ulteriore fonte di possibili interpretazioni difformi è rappresentata dagli interventi di “minore rilevanza” fra i quali sono annoverate “le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti”, senza distinzione di classe d’uso, ne consegue che possano ritenersi di “minore rilevanza” anche gli interventi locali riguardanti un edificio strategico o che possa assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Tuttavia interpretando in maniera restrittiva il punto precedente si potrebbe affermare che per interventi relativi ad edifici di interesse strategico… debbano intendersi tutte le tipologie di intervento (nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico ed intervento locale). A tale proposito sorgono già diverse interpretazione riguardo il significato di “intervento”, ad esempio un intervento non strutturale è compreso negli “interventi relativi ad edifici di interesse strategico…” ?. Questi chiarimenti verranno forniti dalle future linee guida da definire a cura del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 32/2019.

Sulla base di quanto esposto in precedenza,

  • ritenendo che il provvedimento adottato travisi l’intento della norma tesa allo sblocco dei cantieri e non al loro blocco con l’instaurarsi di possibili contenziosi con le ditte affidatarie; 
  • considerato che queste criticità sono state sottolineate nelle sedi opportune dagli organi di rappresentanza (CNI) con proposte di emendamenti a firma della Rete delle Professioni Tecniche, ma senza recepimento; 
  • considerato inoltre che gli aspetti relativi all’ottenimento delle autorizzazioni sismiche riguardano esclusivamente questioni di natura amministrativa che non modificano la “sicurezza strutturale” degli interventi che pertanto non è modificata;
  • vista la situazione grave segnalata e la conseguente preoccupazione generata;

i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia sono a chiedere formalmente:

  1. indicazioni chiare e puntuali al fine di poter svolgere i compiti e le funzioni che la Legge dello Stato Italiano mette in capo agli Ordini professionali.
  2. l’emanazione di un provvedimento di moratoria riguardante l’applicazione della legge di conversione del D.L. 32/2019 agli edifici “di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso” ubicati nelle zone 3 e 4
  3. chiarimenti in merito al significato di “interventi” riguardanti “edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, nonche' relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso

Milano, 19 giugno 2019

Prot. n. 200/2019

Al Ministero Infrastrutture e Trasporti

Al Ministero della Giustizia

e p.c

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri

Alle Federazioni e Consulte

LORO SEDI


Lettera firmata da:

Il Consiglio della Consulta Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia

  • Ing. Augusto Allegrini (Presidente CROIL e Presidente Ordine Ingegneri di Pavia)
  • Ing. Donato Musci (Presidente Ordine Ingegneri di Bergamo)
  • Ing. Carlo Fusari (Presidente Ordine Ingegneri di Brescia)
  • Ing. Mauro Volontè (Presidente Ordine Ingegneri di Como)
  • Ing. Guendalina Galli (Presidente Ordine Ingegneri di Cremona)
  • Ing. Gianluigi Meroni (Presidente Ordine Ingegneri di Lecco)
  • Ing. Luca Bertoni (Presidente Ordine Ingegneri di Lodi)
  • Ing. Claudio Rocca (Presidente Ordine Ingegneri di Mantova)
  • Ing. Bruno Finzi (Presidente Ordine Ingegneri di Milano)
  • Ing. Pierpaolo Cicchiello (Presidente Ordine Ingegneri di Monza Brianza)
  • Ing. Marco Scaramellini (Presidente Ordine Ingegneri di Sondrio)
  • Ing. Pietro Vassalli (Presidente Ordine Ingegneri di Varese)

Sullo Sblocca Cantieri INGENIO ha realizzato un ampio approfondimento.