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Autorizzazione paesaggistica: nuovo DDL per la semplificazione delle regole

Il nuovo DDL di revisione del Codice dei Beni Culturali punta a semplificare le procedure per l'ottenimento dei titoli abilitativi, con possibilità di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica per gli interventi assentibili con CILA o quelli soggetti a SCIA con aumento di volume non oltre il 20%. Sul banco anche un altro disegno di legge relativo al vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

In arrivo semplificazioni per le autorizzazioni paesaggistiche, in particolare nei comuni con meno di 10 mila abitanti, ma non solo: lo prevede il DDL “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, d’iniziativa dei senatori Marti, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Cantù, Dreosto, Murelli, Potenti e Pucciarelli, presentato lo scorso 5 febbraio 2025 in Senato.

 

Gli obiettivi del provvedimento

Questi gli obiettivi principali del provvedimento:

  • snellire e semplificare le procedure di autorizzazione paesaggistica;
  • rendere più efficace l'azione delle soprintendenze, evitando che queste debbano intervenire su interventi di scarso impatto paesaggistico;
  • rafforzare il ruolo degli enti locali e attribuire maggiore autonomia decisionale per interventi di minore impatto;
  • garantire tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni ed evitare lungaggini burocratiche.

 

Finalità e principi generali

L’articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, indicando come finalità la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e il miglioramento della cer­tezza del diritto.

La revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 42/2004 viene dunque considerata come uno stru­mento per garantire una gestione più ra­zionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tu­tela del paesaggio.

 

Le modifiche al Codice dei beni culturali

Queste le modifiche previste al Codice dei beni culturali e del paesaggio:

  • art. 146, comma 5: introduzione del silenzio-assenso se il parere della soprintendenza non arriva entro 45 giorni;
  • art. 152, comma 1: il parere della soprintendenza diventa obbligatorio ma non più vincolante;
  • art. 167, comma 5, e art. 181, comma 1-quater: estensione del principio del silenzio-assenso anche per altre richieste di autorizzazione.

Inoltre, prevede un regolamento per includere nell'elenco degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica anche:

  • interventi di edilizia libera assentibili con comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • interventi soggetti a SCIA con aumento di volume non oltre il 20%.

 

Revisione organica dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica

Il Governo dovrà adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per la revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica, attenendosi a princìpi specifici:

  • coordinamento delle attività delle soprintendenze per garantire uniformità;
  • esclusione dal parere delle soprintendenze per interventi di lieve entità;
  • competenza del Ministero della Cultura per infrastrutture strategiche;
  • esclusione dall'autorizzazione per interventi su parti interne di edifici con sola facciata vincolata;
  • pareri obbligatori ma non vincolanti per interventi idrogeologici;
  • istituzione di sportelli unici per le autorizzazioni;
  • previsione di autocertificazioni per interventi ripetitivi;
  • individuazione di tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione se conformi a documenti di prevalutazione;
  • esclusione dalle semplificazioni per le aree di rilevanza paesaggistica nazionale, per le quali si introduce comunque il silenzio-assenso dopo 45 giorni.

 

Impatti attesi

Nella presentazione al ddl, si evidenziano questi impatti attesi dalle disposizioni della nuova legge:

  • semplificazione delle pratiche edilizie e urbanistiche;
  • accelerazione dei tempi di rilascio delle autorizzazioni;
  • maggiore certezza del diritto;
  • rafforzamento della tutela del paesaggio con interventi mirati delle soprintendenze.

 

Vincolo paesaggistico nei comuni con meno di 10 mila abitanti: le osservazioni del CNI

Segnaliamo, sul tema 'paesaggistico', che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha partecipato all'audizione informale dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari dell'8a Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato, nell'ambito dell'esame di un altro disegno di legge n. 1003, relativo al vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che propone modifiche all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In rappresentanza del CNI ha partecipato il Consigliere Alberto Romagnoli, il cui intervento ha avuto soprattutto lo scopo di fare chiarezza su alcuni punti del testo.

"La materia in discussione è molto importante per la nostra categoria e per il nostro Paese, sia perché è finalizzata a preservare il paesaggio, sia perché vede molti soggetti coinvolti, siano essi professionisti o tecnici in organico nelle varie pubbliche amministrazioni (comuni, regioni, Ministero) in molti casi ingegneri iscritti al nostro sistema ordinistico", ha esordito Romagnoli nel suo intervento.

In seguito ha ricordato come il comma 1 dell’art.142 del Codice indichi i beni tutelati, mentre il comma 2 si sofferma su ciò che è esentato da vincolo.

La modifica proposta nel DDL in oggetto - si legge nella nota del CNI - mira ad ampliare queste esenzioni, nella fattispecie estendendone l’attuazione ai comuni con meno di 10mila abitanti, relativamente alle "aree inserite negli strumenti urbanistici", superando l'attuale limite normativo che impone il vincolo anche in assenza di un Piano Pluriennale di Attuazione (PPA).

Romagnoli ha sottolineato come occorra ben definire e delineare esattamente quali siano queste aree, invitando dunque ad inserire una chiara esplicitazione, proprio per non incorrere ad ulteriori contenziosi.

La materia, molto complessa e legata allo sviluppo del nostro Paese, necessita di una rinnovata visione ed un approccio organico al quale il CNI manifesta fin d'ora la disponibilità a dare sempre il proprio contributo.


I TESTI DEI DUE DISEGNI DI LEGGE SONO SCARICABILI IN ALLEGATO

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