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Autorizzazione integrata ambientale: decreto sui criteri per le garanzie

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, indica i corretti criteri da adottare per determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'adozione delle misure necessarie a rimediare all'inquinamento del suolo o delle acque sotterranee

Arrivano in Gazzetta Ufficiale, i corretti criteri per le garanzie finanziarie relative all'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale. E' stato infatti pubblicato sulla GU n.237 del 10 ottobre, il decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 maggio 2016 dove si stabiliscono i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale).

L’autorità competente dovrà tenere in conto tali criteri nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione.

Nell'Allegato A al decreto, è fornita la modalità di calcolo delle garanzie finanziarie.