Edilizia | T.U. Edilizia | Titoli Abilitativi | Urbanistica | Abuso Edilizio
Data Pubblicazione:

Autorizzazione e compatibilità paesaggistica della piscina: ok solo se in regola con le prescrizioni regionali

La realizzazione in zona vincolata di una piscina, interrata o fuori terra, integra un intervento di nuova costruzione che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica.

Realizzare una piscina non è così semplice come si potrebbe pensare: a livello urbanistico, non solo serve il permesso di costruire, ma se in zona vincolata pure l'autorizzazione paesaggistica. Non solo: per ottenerla, serve rispettare i limiti e i requisiti imposti dalla norma regionale di riferimento.

Lo precisa il Consiglio di Stato nella sentenza 5807/2023 del 13 giugno, relativa al caso di una piscina realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004.

La piscina del contendere

I privati presentarono istanza per il rilascio del permesso di costruire, e contestuale autorizzazione paesaggistica, per la installazione di una piscina stagionale fuori terra, di tipo prefabbricato, costituita da una struttura in acciaio e una pedana, con grandezza circa 4,20 x 8,70 metri.

La Soprintendenza esprimeva parere contrario recepito quindi dall’area tecnica del Comune che, pertanto, denegava il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Contro tale diniego, i privati ricorrevano al TAR Campania, che annullava il provvedimento suindicato per difetto di motivazione in ordine ai seguenti profili fattuali:

  • i) ravvisata violazione del PUC e perdita della vocazione agricola, mancando una valutazione in concreto dell’opera;
  • ii) liceità dell’immobile principale e assenza di provvedimenti sanzionatori;
  • ii) dichiarato contrasto con il valore paesaggistico d’insieme dell’area, dacché, anche in disparte il carattere temporaneo e rimovibile dell’opera, non si sarebbe tenuto conto di circostanze rilevanti, evidenziate in sede di controdeduzioni.

Ne scaturivano una sequenza di note e richieste della Soprintendenza e del comune, tra le quali “che vengano eliminate tutte le pavimentazioni a meno dei camminamenti essenziali, che la struttura sia di tipo prefabbricato dotata di brevetto di montaggio e smontaggio di agevole installazione e rimozione della stessa, che non preveda opere murarie di alcun tipo, che la vasca non sia collegata impiantisticamente alle reti comunali né stabilmente infissa al suolo; che vengano piantumate essenze arboree autoctone al fine di mitigare l’impatto paesaggistico durante il periodo di installazione”;

La Soprintendenza, ricevuti i provvedimenti comunali, riavviava il procedimento e adottava il parere negativo.

Il comune negava l'autorizzazione paesaggistica, ne seguiva un altro ricorso al TAR, peraltro vinto, da parte dei privati. In ultima istanza, il Ministero della Cultura, si appellava al Consiglio di Stato.

Di cosa si dibatte

La controversia concerne quindi il diniego opposto alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentata ai sensi dell’art. 146 del d.lgs n. 42/2004 per la realizzazione di una piscina fuori terra da installare su un terreno pertinenziale.

 Il Comune ha negato la legittimità dell’intervento sulla scorta del rinnovato parere contrario reso dalla Soprintendenza dei beni architettonici e paesaggistici per le Province di Salerno e Avellino, a seguito del riesame imposto dalla sentenza del TAR Campania, sede di Salerno, n. 20135/2021.

Per Palazzo Spada l'appello del Ministero della Cultura è fondato.

Autorizzazione paesaggistica per la piscina

Il Collegio ritiene infatti che, in via generale, la realizzazione di una piscina, interrata o fuori terra, realizzata in zona vincolata (come nella presente fattispecie), integri un intervento di nuova costruzione in quanto volumetricamente rilevante, che necessita del previo rilascio del permesso di costruire nonché dell’autorizzazione paesaggistica.

In particolare, quanto all’autorizzazione paesaggistica, l’ordinamento rimette all’autorità competente un giudizio di merito che, mediante una visione di insieme che metta in risalto il collegamento funzionale dell’intervento in contestazione con il contesto ambientale, verifichi l’impatto sul paesaggio circostante dell’attività edificatoria posta in essere alla luce del grado di protezione accordato al bene tutelato. 

L'opera in questione (piscina che sviluppa una dimensione di mt 4,20 x mt 8,70) - continua Palazzo Spada - determina la creazione di volume, ovvero l’aumento di quelli già realizzati, questo perché la nozione di volume utile (come anche di superficie utile) deve essere interpretata (alla luce della circolare del Ministero per i beni e le attività culturali n. 33 del 26 giugno 2009, nonché della prevalente giurisprudenza amministrativa) nel senso di qualsiasi opera edilizia calpestabile e/o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia.

In questa accezione, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova opera comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, sia esso interrato o meno.

Piscina interrata o fuori terra: non cambia

Accertato che si tratta di opera volumetricamente rilevante, recede, ai fini che qui rilevano, la qualificazione della stessa in termini di petinenzialità o meno.

Il Consiglio di Stato evidenzia che se anche la piscina (interrata o sopraelevata rispetto al suolo) potesse ritenersi opera pertinenziale, la sua realizzazione non potrebbe comunque qualificarsi come attività di manutenzione straordinaria, atteso che questa consiste in interventi volti comunque ad assicurare la sopravvivenza o il ripristino anche totale di manufatti già esistenti, tanto più qualificabile come di sistemazione esterna o ristrutturazione edilizia, mentre è da escludere del tutto che essa possa qualificarsi come opera precaria, essendo destinata a soddisfare esigenze, non già contingenti bensì, ricorrenti in determinati periodi dell’anno, quindi a carattere stagionale (180 giorni l’anno), come tale, infatti, suscettiva di permesso di costruire.

Il contrasto con le norme di tutela paesaggistica

Da qui si arriva dunque al palese contrasto dell’opera con le prescrizioni impartite dall’art. 17 delle n.t.a. del p.u.t. dell’Area Sorrentino-Amalfitana (approvato con legge regionale 27 giugno 1987, n. 35) che, per la zona 1b (“Tutela dell’ambiente naturale di secondo grado”) sanciscono espressamente il divieto di inedificabilità (sia pubblica che privata) consentendo, entro determinati limiti temporali di edificazione, solo opere di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, demolizione delle superfetazioni, adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici) con i seguenti parametri:

  • dimensione minima dell'alloggio per consentire l'intervento: 30,00 mq. di superficie utile netta;
  • incremento di superficie utile netta, pari al 10% di quella esistente, fino ad un valore massimo di 15,00 mq. (per i valori risultanti minori di metri quadrati 6,00 si consente l'arrotondamento sino a tale valore).

Correttamente, pertanto, la Soprintendenza ha motivato il parere negativo sulla scorta delle suddette indicazioni normative, siccome tutte conferenti alla natura dell’opera e al suo impatto sul contesto paesaggistico che dette norme presidiano.

In ultimo, si sottoline come la circostanza che non conta niente il fatto che la piscina non costituirebbe ostacolo o limitazione per le visuali panoramiche o non determinerebbe alterazione delle aree libere pertinenziali.

La piscina (interrata o fuori terra) sviluppa infatti volume e, come tale, essa assume rilievo paesaggistico scontando la necessità del previo giudizio di compatibilità paesaggistica.

Allegati

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

Scopri di più

Edilizia

L'edilizia ricomprende tutte quelle attività finalizzate a realizzare, trasformare o demolire un edificio. Essa rappresenta sicuramente uno dei...

Scopri di più

T.U. Edilizia

Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

Scopri di più

Titoli Abilitativi

Con l’approvazione ed entrata in vigore del Dlgs 222/2016, che ha modificato il Dpr 380/2001, sono 4 i titoli abilitativi in edilizia: CILA...

Scopri di più

Urbanistica

Con questo Topic "Urbanistica" raccogliamo tutte le news e gli approfondimenti che sono collegati a questo termine, sia come disciplina, che come aggettivo.

Scopri di più

Leggi anche