Titoli Abilitativi
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Autocertificazione per gli atti preliminari di SCIA e DIA: la parola al senato

SCIA e DIA: Il 25 luglio la Camera ha dato il via libera al DDL di conversione del DL n. 83/2012, che passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva

Il 25 luglio la Camera ha dato il via libera al Ddl. di conversione del DL n. 83/2012, che passerà ora al Senato per l’approvazione definitiva.
Vi sono importanti novità per l’edilizia, anche per i Fabbricati per le imprese.
Se viene approvato il testo così com'è non sarà necessario alcun titolo abilitativo per gli interventi edilizi che riguardano le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa e le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Per tali interventi sarà necessaria solo l’asseverazione del tecnico e l’indicazione dell’impresa che svolgerà i lavori nella comunicazione di inizio attività.

Sono previste delle semplificazioni anche sui titoli abitativi: per quanto concerne la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) le autocertificazioni già previste all’art. 19 della L. 241/1990 (sostitutive di pareri di enti od organi, previsti dalle leggi) sono estese, oltre che ai pareri, anche a tutti gli atti preliminari di altri enti od organi, previsti non solo a livello legislativo ma anche regolamentare. Lo stesso principio è esteso alla DIA, mediante la modifica dell’art. 23 del Testo unico edilizia.

Permesso di costruire: deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile dello Sportello Unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto dal testo vigente. Per il suo rilascio hanno valore sostitutivo le autocertificazioni da allegare alla richiesta del permesso di costruire (eccetto per vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, limitazioni dovute alla sismicità) di atti o pareri delle amministrazioni, come ASL o Vigili del fuoco. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire, il responsabile dello Sportello Unico indice una conferenza di servizi se non sono state rilasciate le autorizzazioni necessarie o se una o più amministrazioni interpellate hanno manifestato il loro dissenso.

Per quanto riguarda le detrazioni, si prevede:
- IRPEF del 36%-50%: per le spese documentate sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, relative ad interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF del 36% è elevata al 50%. Nello stesso periodo, l’ammontare massimo complessivo delle spese agevolabili passa da 48.000 euro a 96.000 euro per unità immobiliare.
- IRPEF/IRES del 55%: la detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013. Rimangono fermi i valori massimi dell’ammontare della detrazione. Il testo originario del DL n. 83/2012 prevedeva, invece, che l’aliquota del 55% scendesse al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 30 giugno 2013.

Infine, previsto obbligo di colonnine di ricarica elettrica nei nuovi edifici: entro il 1° giugno 2014, per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio, i Comuni dovranno adeguare i propri regolamenti in modo tale da rendere obbligatoria l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli negli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq. e per i relativi interventi di ristrutturazione. Al momento tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria.

Titoli Abilitativi

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