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Attività di ingegnere: esulano dalla libera professione le consulenze non riconducibili alla cultura tecnica

Il Tribunale di Milano, con sentenza 2061/2016 depositata lo scorso 7 luglio, ha accolto il ricorso di un pensionato ultra-ottantenne, iscritto all'albo degli Ingegneri dopo aver conseguito laurea e abilitazione alla professione, che era stato iscritto d'ufficio da Inarcassa non avendo però mai lavorato come ingegnere libero-professionista.

Il Tribunale di Milano accoglie il ricorso di un pensionato/consulente iscritto d'ufficio da Inarcassa con conseguente decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Milano, con sentenza 2061/2016 depositata lo scorso 7 luglio, ha accolto il ricorso di un pensionato ultra-ottantenne, iscritto all'albo degli Ingegneri dopo aver conseguito laurea e abilitazione alla professione, che era stato iscritto d'ufficio da Inarcassa non avendo però mai lavorato come ingegnere libero-professionista.
Secondo i giudici lombardi, infatti, la Cassa non ha provato, neanche in minima parte, che l'attività di consulenza svolta dallo stesso ingegnere fosse fondata sulla cultura tecnica della professione.
 
Il caso specifico
Il ricorrente è dirigente d'azienda industriale e dal 1990 diventa pensionato Inps. In seguito, frequenta corsi e consegue l'abilitazione a consulente per la sicurezza dei trasporti di merce pericolosa, oltre a quella per ispettore dei sistemi di qualità basati sulla normativa Uni En Iso 9000. Per farlo, apre partita IVA alla voce "altre attività di servizi non altrove classificati".
Inarcassa lo iscrive d'ufficio dopo aver accertato che non erano stati versati i contributi Inps nella gestione separata (esonero per età a causa del regime transitorio in vigore negli anni 1996-2000) e ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento dei contributi e delle relative sanzioni dal 2000 al 2007. 
Il tutto sulla base dell'art.7 dello statuto Inarcassa, che prevede l'iscrizione in presenza di iscrizione all'albo professionale, assenza di assoggettamento ad altra forma previdenziale obbligatoria e possesso di partita IVA individuale, oppure come componente di associazione o società di professionisti. In presenza di iscrizione ad altra previdenza obbligatoria, si viene infatti esclusi da Inarcassa. 
Il Tribunale di Milano, riferendosi proprio allo statuto sopracitato, ha accolto il ricorso considerando che all'art.7 si fa espresso riferimento a ingegneri e architetti che esercitano una libera professione esclusivamente riservata. In questo caso però, secondo i giudici, manca il "bagaglio professionale", per cui salta l'obbligo di iscrizione alla Cassa.