Attività di gestione dei rifiuti: sicurezza antincendio e pianificazione dell’emergenza
Il presente lavoro intende discutere i principali aspetti della regola tecnica verticale di prevenzione incendi applicabile agli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti ed, al contempo, offrire un focus sul tema della pianificazione di emergenza esterna relativa ai medesimi impianti.
Prevenzione incendi: attività di gestione dei rifiuti ai sensi del DPR 151/2011
Le attività di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti non costituiscono nel loro complesso attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 in quanto non specificatamente ricomprese nel relativo allegato I; possono essere in ogni caso presenti all’interno delle stesse specifiche attività ricomprese in alcuni punti dell’allegato I al D.P.R. 151/2011 quali ad esempio:
- depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg (punto 34);
- depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m (punto 36);
- depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg (punto 43);
- stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg (punto 44);
- locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 mq con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg (punto 70).
Quindi, in definitiva, si può affermare che le attività di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, pur non essendo nel loro complesso soggette ai controlli di prevenzione incendi, possono ricomprendere al loro interno uno o più attività rientranti nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 (ad es. depositi di carta ovvero depositi di pneumatici) e, pertanto, possono essere soggette per i corrispondenti punti dello stesso allegato I agli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 4 del suddetto D.P.R.
Sicurezza antincendio: la regola tecnica verticale per gli impianti di gestione dei rifiuti
A seguito di valutazioni di talune problematiche connesse agli impianti di gestione dei rifiuti, ivi compreso il rischio incendio, ed alla luce altresì delle conclusioni dei lavori svolti dalla Commissione parlamentare di inchiesta di cui alla Legge 07/01/2014 n. 1 (attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti ed illeciti ambientali ad esse correlate), è stato avviato l’iter che ha portato all’emanazione della normativa tecnica relativa alle attività di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, ossia il D.M. 26/07/2022recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti” (G.U. n. 187 del 11/08/2022).
In particolare il D.M. 26/07/2022 si applica a:
- stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti (in quanto non combustibili) e radioattivi (in quanto assoggettati a specifica normativa);
- centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 mq (dove nel computo delle aree sono escluse le superfici perimetrali destinate a verde).
Per le definizioni di rifiuto, stoccaggio, trattamento e centro di raccolta, il D.M. 26/7/2022 rimanda al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 26/07/2022 i depositi temporanei come definiti nella parte IV del D.Lgs. 152/2006; si tratta dei cosiddetti “depositi temporanei prima della raccolta” di cui agli artt. 183, comma 1, lett. bb) e 185-bis), definiti come i raggruppamenti di rifiuti negli stessi luoghi di produzione ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento (con specifiche modalità di gestione in termini di quantità e tempistiche) e non soggetti ad autorizzazione da parte dell’Autorità competente.
Tali depositi, costituenti luoghi di lavoro e/o attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, devono essere in ogni caso oggetto di una valutazione del rischio finalizzata anche alla sicurezza antincendio dell’attività.
La regola tecnica acclusa al D.M. 26/07/2022 presenta alcune peculiarità che di seguito si sintetizzano, da leggersi ovviamente all’interno della cornice definita dal D.M. 3/8/2015 e ss.mm.ii.
RTV Antincendio per stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Le aree di stoccaggio (TS) possono essere al chiuso (TSC) ed all’aperto (TSA), del tipo a parete (TSP) o in baia/bunker (TSB).
La norma declina in dettaglio le precedenti fattispecie per una puntuale caratterizzazione ai fini applicativi, individuando invece nelle aree TK e TZ rispettivamente le aree in cui si svolgono alcune tipologie di operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti secondo le previsioni del D.Lgs. 152/2006 ovvero in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili (TK) e le aree di altra tipologia (TZ).
Per tutte le tipologie di aree sopra elencate lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato secondo i criteri di compatibilità, evitando di depositare all’interno di una stessa area rifiuti suscettibili di reagire pericolosamente tra loro dando luogo alla formazione di prodotti infiammabili, esplosivi o allo sviluppo di calore (sono ammesse le operazioni di accorpamento, raggruppamento e miscelazione consentite ed autorizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti).
La normativa classifica le attività di trattamento e stoccaggio dei rifiuti in base alla superficie lorda ed alla tipologia si aree di stoccaggio; inoltre, in analogia alle altre regole tecniche, detta indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Regola Tecnica Orizzontale RTO (D.M. 3/8/2015).
Le misure di particolare interesse, che caratterizzano in maniera peculiare la normativa in parola, sono la compartimentazione, la gestione della sicurezza antincendio e la sicurezza degli impianti tecnologici, senza tuttavia omettere che anche per le restanti misure di prevenzione incendi la regola tecnica propone comunque soluzioni mirate per la tipologia di attività in esame.
In sintesi dunque, la superficie massima lorda dei compartimenti di stoccaggio al chiuso deve essere ≤32.000 mq, con l’ulteriore previsione di compartimenti distinti nel caso in cui i rifiuti stoccati abbiano le seguenti caratteristiche: esplosivi, comburenti e perossidi, liquidi infiammabili, solidi infiammabili o soggetti ad accensione spontanea, reazione con l’acqua che prevede lo sviluppo gas infiammabili.
Un particolare approfondimento è riservato poi alla determinazione (nel caso di stoccaggi all’aperto) delle distanze di separazione su spazio a cielo libero volte a limitare la propagazione dell’incendio, con la previsione di due distinte metodologie (analitica e tabellare).
Si evidenzia preliminarmente che le distanze di separazione calcolate con entrambi i metodi (analitico e tabellare) possono essere ridotte in fattispecie particolari (ad es. stoccaggio di rifiuti avviene all’interno di cassoni metallici di capacità ≥ 33 mc), come pure sono previste in generale semplificazioni per stoccaggi all’interno di cassoni metallici di capacità ≤ 33 mc.
Per quanto riguarda poi la procedura analitica, il riferimento è costituito dal capitolo S.3 (in particolare il paragrafo S.3.11.3) dell’allegato I al D.M. 3/8/2015 con le seguenti ulteriori specifiche:
- valore della soglia di irraggiamento termico Esoglia, prodotto dall’incendio della sorgente considerata sul bersaglio, pari a 12,6 kW/mq;
- calcolo del carico di incendio specifico qf della sorgente considerata (legato alla potenza termica radiante dovuta all’incendio convenzionale E1) da sviluppare considerando la superficie in pianta del cumulo dei rifiuti.
Per quanto riguarda invece la procedura tabellare, il riferimento è costituito da quattro tabelle da utilizzare per il calcolo della distanza di separazione, dove in funzione della lunghezza dell’accumulo e della tipologia di stoccaggio (distinta tra rifiuti sciolti o imballati) nonché in funzione dei profili di rischio vita A1/A2/A3/A4, si desume la distanza tra i cumuli ovvero quella tra gli stoccaggi e le opere da costruzione; per poter applicare il metodo tabellare è necessario però rispettare una serie di condizioni (alcune delle quali sono di seguito richiamate):
- l’altezza massima del cumulo di rifiuti sciolti deve essere ≤ 4 m. Nel caso di rifiuti imballati, il cumulo deve avere un’altezza ≤ 4 m oppure non deve essere costituito da più di 4 balle impilate verticalmente, a seconda della condizione più restrittiva. L’altezza dei cumuli deve in ogni caso essere compatibile con le condizioni di sicurezza e di stabilità degli stessi;
- il massimo quantitativo di rifiuti che può essere stoccato per singolo cumulo deve essere:
a) ≤ 450 m3 per materiali aventi velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio rapida o ultra-rapida;
b) ≤ 1.000 m3 per materiali aventi velocità caratteristica prevalente di crescita dell’incendio lenta o media;
- lo stoccaggio di rifiuti sciolti privi di strutture di contenimento verticali (es. baie, pareti, …) deve avere una inclinazione massima della superficie laterale ≤ 45°;
- deve essere garantita l’accessibilità ai soccorritori ad almeno un lato di ogni accumulo. La larghezza massima di ogni accumulo deve essere ≤ 20 m, qualora sia garantita l’accessibilità ai soccorritori ad entrambi i lati dell’accumulo; in caso di accessibilità garantita su un solo lato, la larghezza massima per ogni accumulo deve essere ≤ 10 m.
Devono essere previste le misure di gestione della sicurezza antincendio (capitolo S.5 dell’allegato I al D.M. 3/8/2015) indicate in una tabella che prevede i livelli di prestazione da assumere in funzione della classificazione e delle aree dell’attività.
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