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Attestazioni SOA per Superbonus e altri bonus, occhio: dal 1°luglio in vigore l'obbligo nei cantieri superiori ai 516 mila euro

In virtù di quanto previsto dalla Legge "Taglia Prezzi", solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori edilizi che portano al Superbonus, ma solamente per interventi superiori ai 516 mila euro. La certificazione obbligatoria per le imprese edili in cantieri privati con bonus edilizi non segue le stesse regole dei lavori pubblici.

Il periodo transitorio è terminato: dallo scorso 1° luglio è a tutti gli effetti operativa la norma del DL 21/2022 (DL Taglia Prezzi, convertito in legge 51/2022), secondo il quale solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro.

Ambito di applicazione

Il nuovo requisito si applicherà indistintamente a tutti i cantieri 'protagonisti' di bonus edilizi, quindi non solo quelli con lavori che portano al Superbonus, ma anche:

  • Ecobonus classico;
  • Sismabonus classico;
  • Bonus Ristrutturazioni;
  • Bonus Facciate;
  • Bonus barriere architettoniche.

A quali lavori non si applica l'obbligo di attestazione SOA

Come indicato nel comma 4 dell'art.10 bis del DL 21/2022 convertito in legge 51/2022, le disposizioni di cui sopra non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè il 21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore al 21 maggio 2022.

Attestazioni SOA per le imprese nei lavori privati con bonus edilizi: regole diverse dai lavori pubblici

Un'altra importante particolarità da ricordare riguarda la differenza nelle regole a seconda che i lavori siano pubblici o privati: la qualificazione SOA obbligatoria per le imprese edili in cantieri privati con bonus edilizi non segue le stesse regole dei lavori pubblici.

Lo ha precisato - e il chiarimento è molto importante - la Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella risposta n.1 del 20 marzo 2023, dove sono arrivate le delucidazioni interpretative sull'articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022 che ha introdotto l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese che eseguono lavori sopra un certo importo (516.000,00 euro), come condizione per l’accesso ai bonus edilizi.

i requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Attestazioni SOA: le regole ufficiali del Fisco

Ultimo ma non per ultimo, ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla materia con la circolare n.10 del 20 aprile 2023.

Nel documento di prassi si è rimarcato che, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

L’AdE ha sottolineato, oltre ai casi limite, che le "condizioni SOA" (cioè il possesso dell'attestazione) riguardano sia la fruizione diretta della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi che possono portare a beneficiare sia del Superbonus che degli altri bonus edilizi diversi.

Tali condizioni non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari ex art.16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di "case antisismiche" ex art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013.

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