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Attestato prestazione energetica (APE): novità nelle Marche, Liguria e V. Aosta

Data di Pubblicazione originale dell'articolo: 17/07/2017

APE - attestato di prestazione energetica: in Valle d’Aosta, Liguria e Marche sono entrate in vigore alcune novità importanti. L'APE è obbligatorio per chi affitta e chi vende

Liguria
E' stata adeguata la normativa vigente ai Decreti Ministeriali del 26 giugno 2015 (D.M. Requisiti Minimi, D.M. Linee Guida, D.M. Relazioni Tecniche). L’entrata in vigore della nuova normativa regionale comporta la messa in linea e l’utilizzo di un nuovo software per la redazione dell’APE: CELESTE 3.0.

La normativa regionale prevede la possibilità di utilizzare un software diverso da quello regionale, purché:

  • sia dotato di certificazione CTI, rilasciata secondo il regolamento per la verifica degli strumenti di calcolo e dei software commerciali in vigore dal 08 giugno 2016;
  • produca un Attestato di Prestazione Energetica in formato .pdf conforme al format riportato all'Appendice B del D.M. Linee Guida;
  • generi un tracciato .xml conforme allo schema di convalida denominato APEx2015_[completo]_(v4-RL).xsd, sviluppato secondo il tracciato di scambio standard (versione 4) elaborato nell'ambito del Gruppo Consultivo del CTI Software-house.

I file .xml dovranno essere convalidati tramite il file .xsd (i dati contenuti nel file .xml di esempio non hanno valore oggettivo se non a titolo esemplificativo). Quindi, in definitiva, per poter trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica al SIAPE, la Regione Liguria adotterà entro fine settembre il nuovo tracciato di scambio .xml “APEx2015_[completo]_(v5).xsd, contenente le specifiche dello “Standard XML (Ridotto) versione 12”. Dall’adozione del nuovo tracciato si potrà sempre usare un software diverso da quello regionale, alle stesse condizioni indicate nei punti 1, 2 e 3 sopra riportati. Per tutte le informazioni di dettaglio, sul portale regionale è pubblicata una sorta di guida speciale.

Valle d'Aosta
La d.G.r. 1824/2016, che disciplina la certificazione energetica in Valle d’Aosta assieme al Manuale del sito web Beauclimat aggiornato allo scorso 3 luglio 2017, definisce il sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici, in particolare:

  • gli obblighi di dotazione, rilascio e affissione dell’attestato di prestazione energetica (APE);
  • le metodologie di calcolo per la determinazione della prestazione energetica degli edifici da utilizzare ai fini della certificazione energetica;
  • il numero, l’articolazione e le caratteristiche delle classi energetiche degli edifici;
  • il modello di APE e i relativi criteri di validità;
  • le modalità e gli strumenti per la redazione dell’APE e per la sua validazione attraverso il Portale Beauclimat;
  • gli importi del contributo da richiedere per ogni APE in fase di validazione del medesimo sul Portale Beauclimat;
  • il modello di targa energetica e le relative modalità di utilizzo;
  • il modello di attestato di qualificazione energetica (“AQE”) e di annuncio immobiliare;
  • gli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (“SIAPE”) previsto a livello nazionale;
  • le modalità di effettuazione dei controlli e i casi di non correttezza formale e sostanziale.

Marche
Dal 3 Aprile 2017, per rendere compatibile il processo con il sistema SIAPE di cui al punto 8.1.2 dell'allegato 1 al D.M. 26 giugno 2015 (linee guida APE), la versione del tracciato xml in uso sulla piattaforma è la n. 12. Da tale data coloro che utilizzano una versione diversa del tracciato possono inserire i dati solo manualmente. Inoltre, è stata inserita la possibilità di visionare gli Attestati di Prestazione Energetica inviati alla Regione Marche sia prima del 3 aprile 2017 che del 1 Ottobre 2015. Per maggiori informazioni, ecco la guida regionale.

APE: cosa dicono le linee guida nazionali: il vademecum
L'attestato di prestazione energetica sintetizza il comportamento energetico dell’unità immobiliare. La sua validità è 10 anni e viene redatto da un tecnico abilitato, il certificatore energetico, che elabora i dati dopo aver raccolto i dati di input in sede di sopralluogo. In base ai risultati ottenuti, all’immobile viene attribuita una classe di merito che ne sintetizza le prestazioni energetiche.

Nella versione dei decreti linee guida APE del 2015 - uguale in tutte le Regioni -, l’Ape contiene le indicazioni necessarie a comunicare in modo immediato all’utente i consumi stimati di un’unità immobiliare e i possibili interventi per risparmiare energia oltre ad informazioni più dettagliate sulle caratteristiche degli impianti presenti nel fabbricato. Il documento riporta la classe energetica dell’edificio tramite un codice alfabetico, da A a G. La classe A, che è la più performante, è suddivisa in quattro sottoclassi. L'APE va aggiornato dopo una riqualificazione energetica dell’unità immobiliare e decade anche se gli impianti termici presenti nell’edificio non sono sottoposti ad adeguata manutenzione.

L'attestato non va redatto in caso di vendita/affitto di fabbricati isolati inferiori ai 50mq, ruderi, magazzini privi di riscaldamento o climatizzazione, box, cantine, autorimesse, depositi, luoghi di culto per i quali non si disponga dell’ agibilità al momento della compravendita, mentre è obbligatorio per tutte le altre compravendite, per le nuove locazioni e per gli annunci immobiliari.

Sono previste infine sanzioni severe per chi non rispetta le regole: i controlli sono demandati alle Regioni. Le multe, a seconda della responsabilità, possono essere a carico di soggetti diversi. Il professionista qualificato (da 700 a 4.200 euro), il datore dei lavori, il proprietario (da 3mila a 18mila euro), il locatore (da 300 a 1.800 euro), il responsabile dell’annuncio immobiliare (da 500 a 3mila euro).

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