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Attestato di Prestazione Energetica: quando può essere evitato

L’APE non è sempre obbligatorio

classe energeticaL’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. L’APE è obbligatorio nei casi di compravendita immobiliare, per i contratti di nuova locazione, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione e i contratti di gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici. 

Ci sono però svariati casi in cui non è necessario allegare l’APE a contratti e atti relativi ad un immobile.

Quando si può evitare l’allegazione dell’attestato?

In particolare, si può evitare di allegare l’attestato di prestazione energetica in caso di:

  • edifici adibiti a luogo di culto;
  • fabbricati agricoli non adibiti a residenza e non climatizzati;
  • capanni, piscine, gazebo, legnaie, portici o qualsiasi struttura marginale o non riconducibile alla definizione di edificio;
  • fabbricati privi di parti di involucro edilizio (allo stato di scheletro strutturale);
  • edifici inagibili o non utilizzabili in nessun modo, che quindi non comportano un consumo energetico;
  • fabbricati privi di serramenti, finiture e impianti tecnologici (allo stato di rustico);
  • fabbricati isolati con superficie utile minore di 50mq;
  • fabbricati di servizio e non destinati alla permanenza prolungata, che quindi non devono garantire comfort abitativo (garage, locali tecnici, stalle cantine, depositi ecc.);
  • fabbricati industriali e artigianali riscaldati per esigenze particolari o climatizzati tramite la combustione di scarti di produzione non altrimenti utilizzabili.