Attestato di Prestazione Energetica: quando può essere evitato
L’APE non è sempre obbligatorio
L’Attestato di Prestazione Energetica è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. L’APE è obbligatorio nei casi di compravendita immobiliare, per i contratti di nuova locazione, gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione e i contratti di gestione degli impianti termici e di climatizzazione degli edifici pubblici.
Ci sono però svariati casi in cui non è necessario allegare l’APE a contratti e atti relativi ad un immobile.
Quando si può evitare l’allegazione dell’attestato?
In particolare, si può evitare di allegare l’attestato di prestazione energetica in caso di:
- edifici adibiti a luogo di culto;
- fabbricati agricoli non adibiti a residenza e non climatizzati;
- capanni, piscine, gazebo, legnaie, portici o qualsiasi struttura marginale o non riconducibile alla definizione di edificio;
- fabbricati privi di parti di involucro edilizio (allo stato di scheletro strutturale);
- edifici inagibili o non utilizzabili in nessun modo, che quindi non comportano un consumo energetico;
- fabbricati privi di serramenti, finiture e impianti tecnologici (allo stato di rustico);
- fabbricati isolati con superficie utile minore di 50mq;
- fabbricati di servizio e non destinati alla permanenza prolungata, che quindi non devono garantire comfort abitativo (garage, locali tecnici, stalle cantine, depositi ecc.);
- fabbricati industriali e artigianali riscaldati per esigenze particolari o climatizzati tramite la combustione di scarti di produzione non altrimenti utilizzabili.