Asseverazione tardiva Sismabonus: la remissione in bonis è ancora valida
E' possibile sanare con l'istituto della remissione in bonis la tardiva presentazione dell'asseverazione nel caso di lavori edilizi per i quali si può beneficiare del Sismabonus, e quindi 'salvare' il bonus edilizio, al rispetto di determinate condizioni e tempistiche.
La remissione in bonis non vale più per il Superbonus ma per il Sismabonus, in alcuni casi, è ancora valida: lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 189/2024 del 1° ottobre, specificando che il contribuente che, ai fini della detrazione prevista dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legge 63/2013 (Sismabonus, appunto), non deposita l’asseverazione nei termini previsti, può recuperare il beneficio tramite la remissione in bonis a patto che sani la situazione prima della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi in cui deve esercitare il diritto alla prima quota di detrazione o prima che eserciti l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
Il caso
L'istante ha effettuato un intervento di adeguamento sismico su un immobile nel 2023 e intende beneficiare della detrazione Sismabonus.
Tuttavia, non ha presentato l'asseverazione (Allegato B) al momento della richiesta del titolo autorizzativo, né i modelli B1 (da prte del direttore dei lavori) e B2 (da parte del collaudatore statico) alla fine dei lavori.
Si chiede, quindi, se sia possibile presentare questi documenti in ritardo utilizzando l'istituto della remissione in bonis, per salvare la detrazione.
Essendo i mancati adempimenti di natura formale, l'Istante ritiene che sia possibile salvaguardare il Sismabonus, appunto, tramite l'istituto della remissione in bonis.
I passaggi per accedere al Sismabonus
L'Agenzia delle Entrate parte da lontano, ricordando che l'art.3 del decreto n. 58 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017 prevede la contestuale presentazione del titolo abilitativo (SCIA o permesso di costruire) con il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione, al SUAP, prima dell'inizio dei lavori.
Poi il direttore dei lavori e il collaudatore statico, terminati i lavori strutturali e di collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
L'asseverazione, dal 26 giugno 2023, va presentata contestualmente al titolo abilitativo, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Quindi, in linea di principio, la presentazione tardiva dell'asseverazione non consentirebbe l'accesso al Sismabonus, in quanto la normativa prevede che i documenti siano depositati prima dell'inizio dei lavori.
Remissione in bonis ok per la tardiva asseverazione
L'AdE chiarisce che è possibile sanare l'omissione utilizzando la remissione in bonis, purché siano rispettate alcune condizioni:
- non devono essere stati avviati controlli formali;
- l'adempimento mancante deve essere effettuato entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui viene esercitato il diritto alla detrazione, o prima della presentazione della comunicazione dell'opzione prevista dal comma 7, articolo 121, Dl n. 34 /2020 (sconto in fattura o cessione credito);
- deve essere pagata una sanzione minima.
In pratica, in base all'articolo 2-ter comma 1 lettera c) del DL 11/2023, per quanto riguarda il ritardato deposito dell'asseverazione, la remissione in bonis è possibile.
Attestazioni di conformità (modelli B1 e B2)
Infine, l'Agenzia precisa che i modelli B1 e B2, relativi alla conformità dei lavori eseguiti, non sono soggetti a termini perentori e possono essere presentati senza ricorrere alla remissione in bonis, purché siano depositati entro la dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione.
LA RISPOSTA 189/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO

Sismabonus
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