T.U. Edilizia
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Asseverazione edilizia: le variazioni volumetriche in riduzione non causano difformità essenziali

Tar Salerno: non sussiste difformità essenziale nel caso di variazione volumetrica in riduzione

Asseverazione edilizia: se il volume è inferiore, non c'è difformità

Il volume edilizio realizzato, se inferiore a quello assentito, NON costituisce difformità edilizia rispetto al progetto assentito originariamente, in quanto non si determina la creazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Lo si evince dal contenuto della sentenza 678/2020 del Tar Salerno, dove si evidenzia che:

  • in base all’art. 32, T.U. edilizia, costituisce variazione essenziale ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto l’aspetto quantitativo; nel dettaglio, qualora risulti il mutamento della destinazione d’uso implicante variazione degli standards, ovvero aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, ovvero modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell'edificio, ovvero un mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito, ovvero una violazione non procedurale delle norme in materia di edilizia ( ex multis, T. A. R. Campania –Napoli, Sez. III, 13/01/2016, n. 138);
  • ogni qual volta ci si trovi di fronte ad una variazione volumetrica in termini di riduzione, come nel caso in esame, non sussiste difformità essenziale, tale da giustificare scelte provvedimentali rigorose, del genere di quelle assunte, nella specie, dal Comune.

La relazione asseverata

Nel caso di specie, nella relazione asseverata il tecnico fiduciario deduceva che i nuovi spazi accessori non possono essere ricavati all’interno della volumetria esistente sia per le già ridottissime dimensioni degli ambienti di servizio (bagni, spogliatoio, cucina, disimpegni) sia per non compromettere la funzionalità dei locali principali con la riduzione della superficie produttiva (sale) e soprattutto per non arrecare un danno irreparabile all’aspetto architettonico interno caratterizzato dalle secolari e tradizionali volte a padiglione.

Per le stesse suddette ragioni si è abbandonata la preliminare previsione di realizzare detti spazi accessori al di sotto dell’edificio; si sarebbe, infatti, dovuto prevedere delle scale interne di accesso al piano interrato a danno della superficie produttiva e/o accessoria, con effetti negativi anche dal punto di vista architettonico, ma soprattutto c’era la difficoltà costruttiva, trattandosi di secolare edificio in muratura, di dovere eseguire importanti opere.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF


LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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