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Assegnazioni agevolate ai soci di beni acquisiti "senza" Iva

Se il soggetto dante causa ha acquistato il bene “senza” Iva (o non ha detratto per intero l’imposta) la società avente causa dell’operazione straordinaria assegna il bene con esclusione da Iva, altrimenti l’operazione assume rilevanza ai fini di tale tributo

La sorte dell’eventuale Iva assolta all’atto dell’acquisto è una delle variabili importanti che deve essere valutata per una corretta gestione del trattamento ai fini Iva dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci.

I paletti

Alcuni punti essenziali devono essere chiari:

  • ai fini Iva, l’assegnazione e la cessione, sia pure agevolata ai fini delle imposte dirette ed indirette, di beni ai soci non presenta alcuna agevolazione, con conseguente applicazione dell’imposta nei modi ordinari,
  • la cessione agevolata è un’operazione che assume sempre rilievo ai fini Iva (esente o imponibile in applicazione delle regole contenute nell’articolo 10, n. 8-bis e 8-ter, D.P.R. 633/1972);
  • l’assegnazione agevolata costituisce in linea di principio un’operazione assimilata ai fini Iva alla cessione (articolo 2, comma 2, n. 6, D.P.R. 633/1972), fatta salva l’ipotesi in cui all’atto dell’acquisto non sia stata operata la detrazione dell’Iva, nel qual caso l’assegnazione costituisce un’operazione fuori campo Iva per carenza del presupposto oggettivo.

In relazione a tale ultima fattispecie, ricorrente nella pratica, tre sono le situazioni in cui l’Iva non è stata detratta all’atto dell’acquisto:

  • il bene è stato acquistato presso un privato,
  • ovvero prima del 1° gennaio 1973 (data in cui è stata introdotta l’Iva),
  • e da ultimo quando non è stata detratta per intero l’imposta assolta sull’acquisto.

Vi sarebbe anche una quarta ipotesi, ossia quando il bene è pervenuto alla società che lo assegna a seguito di un’operazione straordinaria esclusa dal campo di applicazione dell’Iva: cessione e conferimento d’azienda, fusione e scissione.

La sorte dell'Iva assolta dal soggetto dante causa

In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che in tal caso si debba aver riguardo alla sorte dell’Iva assolta dal soggetto dante causa dell’operazione straordinaria, trattandosi di operazioni “trasparenti” ai fini Iva.

Pertanto, se il soggetto dante causa ha acquistato il bene “senza” Iva (o non ha detratto per intero l’imposta) la società avente causa dell’operazione straordinaria assegna il bene con esclusione da Iva, altrimenti l’operazione assume rilevanza ai fini di tale tributo (esente o imponibile).

Come anticipato in precedenza, la circostanza di aver acquisto il bene senza la detrazione dell’Iva ne determina l’esclusione da imposta all’atto dell’assegnazione agevolata (e non anche della cessione) con importanti riflessi sull’applicazione delle altre imposte indirette.

In merito a queste ultime, si ricorda, l’agevolazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 50% quando sono dovute in misura proporzionale, mentre le ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa.

Le caratteristiche dell'assegnazione di immobili strumentali

Mentre sul fronte abitativo nulla cambia nell’applicazione delle imposte indirette tra un’assegnazione esente da Iva ed una esclusa da Iva, in quanto in entrambi i casi opera l’alternatività tra Iva ed imposta di registro (che sarà dovuta nella misura dell’1% se l’immobile assegnato fruisce dell’agevolazione “prima casa” in capo al socio persona fisica e 4,5% negli altri casi), per l’assegnazione di immobili strumentali le differenze sono sostanziali in quanto:

  • l’assegnazione agevolata esente da Iva sconta l’imposta di registro in misura fissa (al pari delle operazioni ordinarie) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200 cadauna (in luogo del 4% complessivo);
  • l’assegnazione agevolata fuori campo Iva comporta l’alternatività con l’imposta di registro proporzionale ridotta al 50% (nella misura del 4,5% o del 2% se l’assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

Assume quindi rilievo l’informazione che il consulente dovrà chiedere alla società in merito al regime Iva dell’immobile all’atto dell’acquisto poiché ciò si riflette anche sull’applicazione delle altre imposte indirette all’atto dell’assegnazione, nonché su eventuali ulteriori conseguenze in termini di pro-rata o rettifica della detrazione qualora la stessa sia stata operata.

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