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ASCENSORI: in arrivo la normativa semplificata per l'installazione in spazi ridotti

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il nuovo decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico 19 marzo 2015 che introduce rilevanti semplificazioni per l'installazione di ascensori.

Dal MISE tutte le indicazioni indispensabili alla corretta attuazione delle novità normative per l’ottenimento dell’accordo preventivo e la documentazione da produrre. 

E' in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale il nuovo decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico 19 marzo 2015 che introduce rilevanti semplificazioni per l'installazione di ascensori.
 
Si tratta di una semplificazione per i cittadini e per le imprese interessate alle procedure relative agli accordi preventivi per l’installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina, come previsto dal recente regolamento sulla sicurezza degli ascensori, articolo 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 2015, n. 8.
 
Nel provvedimento si chiarisce innanzitutto quelle che sono le motivazioni per poter chiedere l’installazione di un ascensore con fossa o testata ridotta, in edifici esistenti, e che sono riconducibili ai seguenti casi :
- alla presenza di vincoli derivanti dai regolamenti edilizi comunali o dalle soprintendenze per i Beni architettonici e per il Paesaggio;
- ad impossibilità oggettive dovute a vincoli naturali geologici (falde acquifere, terreni instabili) o strutturali (strutture ad arco o volta, strutture di fondazione, solette o travi portanti in testata);
- alla presenza di diritti di soggetti terzi, quando gli stessi non investono la proprietà delle parti comuni.
 
Si precisa altresì che i casi sopra elencati non sono esaustivi della totalità delle situazioni in cui può essere richiesto l'accordo preventivo e che la richiesta di accordo deve comunque sempre far riferimento alle caratteristiche peculiari dell'edificio indipendentemente dal tipo di ascensore che si intende, installare.
 
Nel caso di nuovi edifici, la motivazione può essere ritenuta adeguata solo se riferita in modo determinante a impedimenti di carattere geologico e gli altri eventuali vincoli possono essere considerati solo quali motivazioni integrative.
 
In particolare il provvedimento indica la documentazione da produrre e fornisce le indicazioni indispensabili alla corretta attuazione delle novità normative per l’ottenimento dell’accordo preventivo.
 
Nel decreto si chiarisce anche che l'accordo è preventivo e quindi l'installazione dell'ascensore non può avvenire prima della formale concessione dell'accordo, per gli edifici nuovi, o della comunicazione corredata di certificazione, per gli edifici esistenti.
 
Parte integrante del decreto la descrizione della Documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo e le integrazioni della documentazione per le istanze in corso.
 
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