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ASCENSORI esercizio pubblico: nuove regole dal 29 marzo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il DM del 9 marzo 2015 dal titolo “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone” in vigore dal prossimo 29 marzo.

 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato il DM del 9 marzo 2015 dal titolo “Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone” in vigore dal prossimo 29 marzo.

In particolare all’Art. 4 “Manutenzione dell'impianto” viene specificato che per la buona conservazione e regolare funzionamento dell’ascensore, deve essere eseguita, appunto, un’attività di manutenzione che va a affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, o a ditta abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, che deve provvedervi a mezzo di personale abilitato.
Mentre all’Art. 5 “Verifiche e prove periodiche agli impianti" si chiarisce che la loro esecuzione è diretta ad accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto nonché l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza in precedenti verifiche.
Così, ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale individuato dal Responsabile dell’esercizio, deve effettuare una o più corse di prova a vuoto. E almeno ogni sei mesi, il Responsabile dell’esercizio sottopone l’impianto ai controlli e alle prove previste delle norme UNI EN 81-1: 2008 e 81-2:2008. I risultati dei controlli e delle prove vanno inseriti nel libretto dell’ascensore, sottoscritti sia dal manutentore che dal Responsabile dell’esercizio.
Alle prove e/o controlli può partecipare un funzionare del competente USTIF (Ufficio speciale trasporti a impianti fissi). Per tale motivo le date delle verifiche semestrali devono essere comunicate dal Responsabile dell’esercizio con congruo anticipo, all’Ufficio periferico del MIT. Allo stesso ufficio, oltre che alla Regione e/o Ente locale che ha autorizzato l’installazione dell’impianto, devono essere trasmessi i verbali con l’esito delle prove/verifiche.
Altro periodico controllo per le verifica del “corretto operato”, a cura e con la presenza di USTIF, Regione/Ente locale insieme al Responsabile d’esercizio dell’impianto, è quello disposto con cadenza triennale ed in occasione delle revisioni speciali, o in caso di incidente.
Inoltre, gli U.S.T.I.F. possono “in qualsiasi momento” disporre ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza nonché richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

Leggi il testo completo del DM del 9 marzo 2015