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Ascensore in edificio storico: le regole per il silenzio-assenso degli interventi contro le barriere architettoniche

Il Tar Lazio spiega quando si forma il silenzio-assenso in base alla normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2 e 5 della legge 13/1989.

Ci sono interventi edilizi particolari per i quali la Soprintendenza per i beni culturali, preposta a valutare determinati interventi che impattano su 'architettura' e 'paesaggio', deve esprimersi in un preciso lasso di tempo decorso il quale scatta l'assenso per 'silenzio' (silenzio-assenso).

Uno di questi casi è rappresentato dalla realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna di un edificio storico, per il quale si è arrivati al TAR Lazio in quanto la Soprintendenza ha espresso parere negativo in relazione alla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, all'abbattimento delle barriere architettoniche tramite il sopracitato ascensore.

L'ascensore del contendere

Al fine di garantire ai condomini del quarto piano, affetti da gravi patologie che ne pregiudicano la capacità motoria e di deambulazione, l'accesso alla loro abitazione, l'assemblea condominiale approvava la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna dell'edificio, con progetto trasmesso alla competente Soprintendenza per l'acquisizione dell'autorizzazione ex art. 21, comma 4 del d.lgs. 42/2004 (Codice Urbani).

La Soprintendenza esprimeva parere negativo valutando come eccessivo "l’ingombro effettivo dell’ascensore all’interno della chiostrina”, pari a “un totale di quasi il 43% dell’area”, tale da determinare una “compromissione dell’illuminazione naturale”, ritenendo che “nuovo elemento, del tutto incongruo rispetto al contesto, va a danneggiare irrimediabilmente i caratteri peculiari dello spazio architettonico in cui si inserisce. Tale intervento infatti, dal punto di vista della tutela del monumento, pregiudica fortemente la percezione visiva, funzionale e spaziale dei luoghi, oltre ad arrecare danni irreversibili alle murature storiche a seguito degli obbligati ancoraggi".

I 120 giorni previsti dalla normativa per le barriere architettoniche per il parere della Soprintendenza

I ricorrenti insorgono in ragione dell’intervenuta formazione (già alla data del 5 gennaio 2023), del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione, essendo decorso il termine di legge (120 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, trasmessa il 6 settembre 2022) previsto dalla normativa speciale sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il TAR Lazio da ragione ai ricorrenti: è infatti fondata, e assorbente, la doglianza con cui i ricorrenti deducono l’intervenuta formazione del silenzio-assenso in base alla normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, segnatamente sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, comma 2 e 5 della legge 13/1989 (recante appunto “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”).

In particolare, ai sensi del citato art. 5, “Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5”: interpretando tale disposizione alla luce del quadro normativo attualmente in vigore, in cui le disposizioni di tutela dei beni di interesse culturale sono state recepite all’interno del Codice di cui al d.lgs. 2/2004, si desume che, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all'eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale dovrà pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.

Se il parere non arriva in tempo utile, scatta l'assenso all'intervento

Le conseguenze derivanti dal decorso dei 120 giorni sopracitati sono quelle previste dal comma 2 del precedente art. 4 (a sua volta applicabile agli interventi da effettuarsi su “immobile soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497”, ossia gravato da vincolo paesaggistico), al quale il citato art. 5 espressamente rinvia e che espressamente dispone che “La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso”.

Parti comuni in condominio sempre più liberalizzate: ok all'ascensore che non rispetta le misure anti barriere

Cassazione: i condomini interessati possono installare a proprie spese e senza l’autorizzazione assembleare l’impianto di ascensore nell’edificio che non ce l'ha, anche se questo non rispetta le misure minime previste dalla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.


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La normativa di favore per gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche

Il TAR osserva altresì che la normativa in questione prevede chiaramente la formazione di un titolo autorizzatorio per silentium una volta decorso il termine (nel caso di specie, quello di 120 giorni) assegnato all'autorità tutoria del vincolo per pronunciarsi sulla richiesta.

Si tratta di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, chiaramente ispirato ad un particolare favor per i soggetti che versano in situazione di disabilità.


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