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Armadio e ripostiglio in legno privi di impiantistica: i requisiti per entrare nell'edilizia libera

Per manufatti in legno di modeste dimensioni, poggiati sul pavimento e senza collegamenti con l'abitazione, anche se in zona vincolata non è necessaria l'autorizzazione edilizia in quanto non costituiscono volumi edilizi

Dei manufatti in legno di dimensioni modeste, piazzati a ridosso del muro nel cortile della propria abitazione, non necessitano del permesso di costruire nè di altra autorizzazione edilizia, non costituendo volumi edilizi.

Lo ha chiarito il Tar Roma nella sentenza 6421/2023 dello scorso 14 aprile, che ha accolto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione impartita dal comune per 'presunti' interventi di ristrutturazione edilizia.

I manufatti in legno

L'oggetto del contendere è rappresentato da modestissimi interventi privi di fondazione, di palese amovibilità, pertinenze dell’edificio, prive di autonomo utilizzo o destinazione.

Si tratta, nello specifico:

  • di un armadio di mt 1,50 circa, alto mt. 2 e largo 55 cm, realizzato in legno con copertura spiovente, utilizzato per ripostiglio scope e attrezzature per la pulizia (secchi, ecc.) che poggia per gravità sul sottostante pavimento, privo di servizi igienici e di collegamenti alla rete idrica e/o elettrica, avente una superficie di mq 1,00 circa;
  • di un piccolo ripostiglio in legno, che poggia per gravità sul pavimento esistente, non collegato allo stesso né alla retrostante parete, anch'esso privo di collegamento ad impianti tecnologici di sorta.

Il complesso della loro superficie è inferiore al 20% del volume dell’edificio principale (pari a 297 mc circa).

Secondo parte ricorrente, non potrebbe raffigurarsi alcun cambio di destinazione d'uso, in relazione al rapporto tra il volume residenziale e l'area giardinata, essendo i manufatti appoggiati sulla parte pavimentata dell’area cortilizia.

Non serve alcun permesso, è edilizia libera

Il Tar, velocemente, evidenzia che, tali 'opere' non costituiscono volumi edilizi o manufatti tali da alterare il prospetto o la sagoma del fabbricato, risolvendosi in strutture precarie d’arredo o comunque di natura pertinenziale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi (ricadono cioè tra le opere assentibili in edilizia libera, art.6 DPR 380/2001 - Testo Unico Edilizia).

Più radicalmente, l’ordinanza impugnata è del tutto carente in ordine ai presupposti edilizi di qualificazione dell’asserito abuso.

Anche il 'discorso' relativo all'inclusione del manufatto in area soggetta a vincolo paesaggistico, di conseguenza, non merita approfondimento secondo il TAR.


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