Aree idonee per gli impianti a energia rinnovabile: testo del decreto e specifiche
Il decreto ripartisce fra regioni e province autonome una potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili pari a 80 GW: nella tabella A allegata al provvedimento vengono inoltre individuati gli obiettivi minimi e massimi in MW da generare per regione, dal 2023 al 2030
Dopo l'annuncio del ministro Pichetto Fratin sulla trasmissione del provvedimento alla Conferenza Unificata, è uscito il testo del decreto che individua le aree idonee per gli impianti a energia rinnovabile.
Si tratta di un provvedimento rilevante in materia sostenibile e urbanistica, in quanto mette nelle 'mani' delle Regioni la responsabilità di individuare sul loro territorio le superfici e le aree idonee all'installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili con lo scopo di massimizzarne il potenziale, procedura da completare entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
Potenza aggiuntiva di 80 GW
Nello specifico, il decreto ripartisce fra regioni e province autonome una potenza aggiuntiva da fonti rinnovabili pari a 80 GW: nella tabella A allegata al provvedimento vengono inoltre individuati gli obiettivi minimi e massimi in MW da generare per regione, dal 2023 al 2030.
Per il calcolo relativo a ogni regione, il riferimento sarà la potenza nominale degli impianti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre dell'anno di riferimento, della potenza aggiuntiva relativa a eventuali interventi di rifacimento, e del 40% di potenza nominale di impianti offshore di nuova costruzione.
Le leggi regionali prevarranno su tutto
Da evidenziare che le leggi che le Regioni adotteranno ai sensi del decreto (e i conseguenti atti di programmazione) avranno prevalenza su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa approvato prima di esse a livello regionale, provinciale o comunale.
I criteri per stabilire le aree idonee
Il decreto stabilisce che è idonea un'area corrispondente ad una serie di superfici e aree dove, ad esempio, sono già presenti impianti rinnovabili dello stesso tipo a quelli di nuova installazione, o nei quali vengono realizzati interventi di modifica, ma anche le aree dei siti oggetto di bonifica, cave, miniere, ecc.
Sono idonee anche le aree delle Ferrovie dello Stato e quelle delle società aeroportuali.
Impianti fotovoltaici
In merito a questo tipo di impianti, che va per la maggiore, saranno idonee tra l'altro:
- le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri di distanza;
- le aree agricole "racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale";
- le aree non rientranti tra i beni tutelati e che non ricadono nella fascia di rispetto (3 km per gli impianti eolici, 500 metri per il fotovoltaico).
Monitoraggio e sanzioni
Al monitoraggio provvederanno il MASE e il GSE con determinate tempistiche: prima di tutto dopo 3 mesi dal termine fissato per l'adozione delle leggi regionali, poi il 31 luglio di ogni anno.
E' previsto infine un regime sanzionatorio: se una Regione sarà inadempiente rispetto al suo riferimento 'numerico' in termini di obiettivo nazionale complessivo di potenza, dovrà trasferire ad un'altra Regione compensazioni economiche per realizzare interventi di miglioramento dell'ambiente e del paesaggio.
IL DECRETO TRASMESSO ALLA CONFERENZA UNIFICATA (NON ANCORA IN VIGORE) E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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