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Aree edificabili, la Cassazione conferma: per la determinazione della base imponibile basta il PRG

Aree edificabili, la Cassazione conferma: per la determinazione della base imponibile basta il PRG

Gli avvisi di accertamento per la maggior imposta dovuta ai fini IMU per terreni divenuti edificabili in base al piano regolatore generale comunale, ma non ancora approvato dalla Regione, sono assolutamente legittimi

L'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita dal piano regolatore generale adottato dal comune (PRG), indipendentemente dalla sua approvazione da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi.
 
E' il principio cardine al quale si rifatta la Cassazione (Civile, Sez.VI) nell'ordinanza 14676/2012 del 18 luglio, che peraltro richiama la nota sentenza 25506 del 30 novembre 2006.
 
La Corte, quindi, ha respinto il ricorso di un'impresa di costruzioni contro un comune, avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale competente, ritenendo infondata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992, con questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost., come motivato dal ricorrente.
 
L'infondatezza si basa appunto sulla "messa in discussione" del principio sopracitato, "in un quadro di riferimento segnato anche da pronuncia della Corte costituzionale (ord. 27 febbraio 2008, n. 41), che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma d'interpretazione autentica dell'art. 2 lett. b) del d.lgs. 504/1992, rappresentata dall'art. 36, comma 2 del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006". 
 
La sentenza, quindi, conferma indirettamente che gli avvisi di accertamento per la maggior imposta dovuta ai fini IMU per terreni divenuti edificabili in base al PRG comunale, ma non ancora approvato dalla Regione, sono assolutamente legittimi.