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Architetto escluso ingiustamente da gara: la Cassazione gli da ragione

Il caso riporta di un architetto che è stato escluso da un incarico professionale, pur avendo un curriculum con punteggio maggiore degli altri partecipanti: per la Cassazione c’è danno per il professionista.


Il caso riporta di un architetto che è stato escluso da un incarico professionale, pur avendo un curriculum con punteggio maggiore degli altri partecipanti: per la Cassazione c’è danno per il professionista.

Così riferisce la III sezione della Cassazione (sentenza n. 11794 del 6 marzo): l'architetto ha citato in giudizio un comune calabro, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del mancato conferimento dell’incarico professionale.
Nello specifico il Professionista dichiarava di aver partecipato ad una gara avente ad oggetto il conferimento di un incarico di progettazione ERP fornendo un curriculum nettamente superiore a quello degli altri partecipanti; che l'incarico era stato affidato ad altro concorrente; che il TAR della Calabria a seguito di suo ricorso aveva annullato la delibera per la mancata valutazione comparativa dei curricula; e che il Tribunale Regionale aveva anche nominato un commissario ad acta affinchè valutasse i titoli, il quale aveva deliberato che l'incarico doveva essere conferito all’architetto perchè dotato di un maggior punteggio.
Poichè però nelle more l'incarico era stato espletato, al professionista era rimasta preclusa la possibilità di subentrare all'originario aggiudicatario per redigere o proseguire il progetto, con conseguente perdita del diritto al corrispettivo.
Il Tribunale adito, accoglieva la domanda del Professionista ritenendo che, a fronte della illegittimità del provvedimento amministrativo, il danno subito dal professionista fosse in re ipsa, e condannava l'Amministrazione a risarcirgli il danno comprensivo delle due componenti del lucro cessante e del danno emergente.
Su appello dell'Amministrazione Comunale, la Corte d'Appello di Catanzaro riformava in parte la sentenza di primo grado riconoscendo all’Architetto solo il danno emergente che commisurava agli oneri economici sostenuti per preparare l'offerta e partecipare alla gara. Ma l'architetto propone ricorso articolato in due motivi per la cassazione della sentenza n. 621/2011 della Corte d'Appello di Catanzaro ma il Comune resiste con controricorso.

Alla fine della diatriba la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo (pagamento del danno emergente e del lucro cessante), cassa la sentenza impugnata dal Comune e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catanzaro in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.