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Abusi edilizi e consistenza dell'immobile: l'appartamento realizzato in sopraelevazione senza permesso ad hoc si demolisce

Un manufatto di superficie complessiva lorda di circa 151,0 mq e con volumetria complessiva di circa mc 475,0 mc, completamente ultimato e completo di tutti gli impianti tecnologici, è abusivo senza un permesso di costruire ad hoc

Quando si realizza un intervento edilizio consistente bisogna accertarsi di aver richisto e ottenuto un permesso di costruire 'ad hoc', cioè specificatamente dedicato a quel tipo di lavoro, non essendo sufficienti altri titoli abilitativi edilizi che assentivano precedenti - e minori - interventi.

E' questo il sunto della sentenza 4851/2023 dello scorso 15 maggio del Consiglio di Stato, relativa ad un ricorso contro l'ordinanza di demolizione comunale ingiunta per alcune opere abusive realizzate su un immobile.

L'abuso edilizio

Dagli atti di causa emerge che l'ordinanza di demolizione ha ad oggetto un abuso consistente in un appartamento residenziale posto al piano primo, realizzato recentemente in sopraelevazione a preesistente fabbricato costituito originariamente da un piano rialzato.

Il manufatto ha una superficie complessiva lorda di circa 151,0 mq e una volumetria complessiva di circa mc 475,0 mc e risulta completamente ultimato e completo di tutti gli impianti tecnologici.

I titoli abilitativi edilizi richiesti in precedenza non bastano

Si tratta - sottolinea Palazzo Spada - di un intervento di natura consistente che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, non risulta assentito né con permesso di costruire del 2017 né con la successiva SCIA in variante del 28 settembre 2017.

Con il permesso di costruire, infatti, era stato assentito un mero ampliamento con la realizzazione di un distinto mini appartamento avente una superficie lorda di mq 55,00 e una volumetria di mc 176,00 e con accesso mediante scala esterna completamente aperta, mentre la SCIA in variante consentiva un ulteriore ampliamento per una superficie complessiva fino a mq 121,00 e con volumetria complessiva di circa mc 387,00.

Insomma: la consistenza dell’immobile, verificata in occasione del sopralluogo, non è nemmeno conforme a quella risultante dal permesso di costruire originariamente rilasciato e dalla SCIA in variante.

Il fabbricato, infatti, presenta un maggior volume pari a circa 88 mc interni e ulteriori 200 mc derivanti dalla chiusura della scala progettata come aperta, dimensioni del tutto incompatibili con l’invocato carattere “tecnico” del vano.

Questo a prescindere dall’ulteriore considerazione che il permesso di costruire del 2017, originariamente rilasciato, poteva avere ad oggetto il solo ampliamento volumetrico della preesistente e unica unità immobiliare al piano rialzato e non la realizzazione di una nuova e distinta unità che, a fortiori, nemmeno poteva essere assentita con la SCIA in variante.

Insomma: questo è un abuso edilizio conclamato e lo erano anche i precedenti lavori, visto che i titoli edilizi non coincidevano con la portata degli interventi

L'ordinanza di demolizione

Il Consiglio di Stato smonta l'intero impianto difensivo segnalando, in aggiunta, che:

  • l'accertamento della natura abusiva rendeva obbligatoria la demolizione, non potendo applicarsi l’art. 34 del Testo Unico Edilizia, relativo agli interventi realizzati in parziale difformità rispetto al permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 17/02/2021, n.1452), la cui mancata applicazione, in ogni caso, non determina, e nemmeno può implicare, l’illegittimità dell’ordine demolitorio (Consiglio di Stato sez. VI, 17/10/2022, n.8808);
  • l’asserito potenziale pregiudizio alla parte conforme non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase successiva e su impulso della parte, sempre che la demolizione sia ingiunta ai sensi degli artt. 33 o 34 del D.P.R. n. 380 del 2001, recanti la previsione alternativa della sanzione pecuniaria e la cui applicazione è esclusa allorquando la demolizione è ingiunta, come nella specie, in base agli artt. 27 e 31 del citato decreto;
  • è irrilevante, ai fini della validità dell'ordine di demolizione, il tempo trascorso tra la realizzazione dell’opera abusiva e la conclusione dell’iter sanzionatorio, dal momento che l’inerzia dell’Amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che sin dall’origine non lo era, come l’edificazione in assenza di titolo, né tantomeno può radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso, mai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo ad ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata (Consiglio di Stato sez. VI, 04/10/2021, n.6613). Pertanto, quando è realizzato un abuso edilizio non è radicalmente prospettabile un legittimo affidamento e il proprietario non si può di certo dolere dell’eventuale ritardo con cui l'amministrazione - a causa del mancato accertamento dell’abuso - abbia emanato il provvedimento che la legge impone di emanare immediatamente (cfr. Cons. Stato sez. VI, 04/10/2019.6720; id 21 marzo 2017, n. 1267; 6 marzo 2017, n. 1060).

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Abuso Edilizio

L'abuso edilizio rappresenta la realizzazione di opere senza permessi o in contrasto con le concessioni esistenti, spaziando da costruzioni non autorizzate ad ampliamenti e modifiche illegali. Questo comporta rischi di sanzioni e demolizioni, oltre a compromettere la sicurezza e l’ordine urbano. Regolarizzare tali abusi richiede conformità alle normative urbanistiche, essenziale per la legalità e il valore immobiliare.

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