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Appartamento realizzato con spostamento di tramezzature: se non modifica la struttura portante serve un'altra autorizzazione sismica?

Per la Cassazione, non si può affermare che qualunque intervento realizzato in zona sismica comporti di 'default' l'obbligo di comunicazione e di deposito della relativa documentazione progettuale allo sportello unico prescritto dall'art. 93 del Testo Unico Edilizia e la necessità della preventiva autorizzazione sismica.

La realizzazione di semplici tramezzature, eseguita con materiali diversi dal conglomerato cementizio, non rientra né altera le strutture portanti, e pertanto non è necessario chiedere ed ottenere una nuova autorizzazione sismica, se si è già in possesso del nulla osta riguardante il piano terra e il locale seminterrato rilasciato dal Genio Civile in relazione al progetto originario.

Villetta a due piani e lavori interni: il caso

Si evince questo, dalle considerazioni che Corte di Cassazione effettua nella recente sentenza 28013/2023 dello scorso 28 giugno, la quale ha accolto il ricorso contro la condanna inflitta all'esecutore e al direttore dei lavori eseguiti nel corso dell'edificazione di una villetta a due piani.

Nello specifico, secondo il Tribunale, era stato realizzato nel piano cantinato un appartamento destinato a civile abitazione, con aumento della superficie e cambio di destinazione d'uso, al posto di un garage e di altri locali annessi destinati a cantina e ripostigli come previsto dal permesso di costruire, senza preventivamente denunciarla al competente ufficio del Genio Civile in violazione dell'art. 65 dpr 380/2001, nonché per aver omesso di darne avviso alle autorità comunali, non ricevendone la relativa autorizzazione, trattandosi di opere realizzate in area sismica, in violazione degli artt. 93 e 94 del TUE.

Modifica di tramezzi interni: serve un'ulteriore autorizzazione sismica?

Secondo i ricorrenti, le difformità realizzate nel piano seminterrato, per le quali era stata comunque successivamente ottenuta la concessione in sanatoria, riguardavano esclusivamente il profilo urbanistico, e non quello strutturale come emerso dalla deposizione del verbalizzante che aveva riscontrato l'assenza del garage e la realizzazione, al suo posto, di tramezzature con le quali erano stati ottenuti dei vani, senza che fosse stata toccata la struttura in cemento.

Dal momento che il testimone aveva espressamente dichiarato che gli imputati erano in possesso del nulla osta riguardante il piano terra e il locale seminterrato rilasciato dal Genio Civile in relazione al progetto originario, si contesta la sussistenza sia di alcun ulteriore obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 65 del dpr 380/2001 considerato che la realizzazione di mere tramezzature, eseguita con materiali diversi dal conglomerato cementizio, non rientra né altera le strutture portanti, nonché dei presupposti afferenti alla violazione delle norme antisismiche in difetto di opere arrecanti pregiudizio alla statica dell'edificio.

Tramezzi interni per realizzare un appartamento: non serve la denuncia sismica?

L'oggetto del contendere del fatto è, osserva la Corte suprema, la mancanza di modifiche strutturali eseguite all'interno della struttura preesistente, costituita da un piano cantinato di una villetta destinato a garage e vani cantina, dove era stato realizzato, mediante l'apposizione di tramezzi interni, un appartamento ad uso abitativo, senza che fossero state interessate le mura perimetrali in cemento armato, né la sicurezza statica dell'edificio.

Visto gli imputati avevano già adempiuto all'obbligo di denuncia al Genio Civile sia pure in relazione all'opera inizialmente progettata, costituita dalla realizzazione della villetta con un piano destinato a civile abitazione e quello sottostante a garage e cantina per la quale avevano ottenuto il permesso di costruire, l'affermazione del giudice di merito secondo la quale erano necessari gli adempimenti di cui all'art. 65 dpr 380/2001, nonché quelli, essendo stato realizzato in zona sismica un intervento edilizio non classificabile nell'ambito della manutenzione ordinaria, afferenti la disciplina antisismica la cui violazione è sanzionata dall'art. 95, risulta carente ed apodittica.

Ma cosa significa?

Se è vero - continuano gli ermellini - che l'art.65 del dpr 380/2001 risponde alle esigenze di tutela dell'incolumità pubblica in ragione della potenziale pericolosità derivante dal materiale impiegato, non ne deriva automaticamente che che, indipendentemente dalla tipologia dell'intervento, sussista comunque un obbligo di denuncia allo sportello unico dell'ufficio competente: intanto è configurabile la violazione della prescrizione in esame in quanto si tratti, secondo quanto espressamente previsto dalla norma in esame, di opere realizzate "con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche" in materia di conglomerato cementizio armato, che, quindi, assolvano ad una funzione strutturale assicurando la stabilità e la sicurezza del manufatto.

Mancano gli accertamenti

Tra l'altro, non è stato compiuto alcun accertamento volto a verificare che l'intervento in esame, consistito nella realizzazione di vani interni, sia stato eseguito con l'utilizzo di conglomerato cementizio armato, così come definito dall'art. 64, ovvero mediante struttura metallica, o che comunque possa aver inciso, compromettendo la statica dell'edificio, sulle preesistenti strutture portanti della villetta già da tempo edificata.

Insomma, mancano le prove e non si riesce a comprendere per quali ragioni le modifiche realizzate, al netto della loro rilevanza penale sul piano urbanistico, stante la diversa destinazione d'uso dell'unità al piano cantinato rispetto a quella originariamente assentita con il rilascio del permesso di costruire essendo stato trasformato anch'esso in un’unità abitativa, dovessero essere preventivamente denunciate all'ufficio del genio Civile da parte degli imputati.

Ogni intervento in zona sismica necessita di autorizzazione: è vero o no?

La Cassazione va poi a toccare un tasto piuttosto importante (e dolente, per molti) in materia antisismica, quando segnala che il Tribunale avrebbe affermato che qualsiasi intervento in zona sismica debba essere denunciato all'ufficio competente, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 dpr 380/2001.

Per la Cassazione, si tratta di un enunciazione "che così come formulata non può essere condivisa, richiedendo, anche alla luce delle successive modifiche dell'assetto normativo in subjecta materia, alcune doverose puntualizzazioni".

Autorizzazione sismica: sì, ma se i lavori incidono sulla struttura dell'edificio

Ma gli ermellini proseguono l'analisi evidenziando come le prescrizioni dettate dall'art. 93 del Testo Unico Edilizia pongano a carico di chi intenda procedere alla realizzazione di tali opere l'obbligo di comunicazione, corredato dal relativo progetto e dall'asseverazione a firma dello stesso progettista del rispetto delle norme tecniche, della coerenza dei profili strutturali con quelli architettonici e delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica, comunicazione che deve essere seguita, ad eccezione degli interventi in zone a bassa sismicità, dall'autorizzazione da parte del competente ufficio tecnico della regione per l'inizio dei lavori.

Tra l'altro, la nozione di "riparazione" può portare a difficoltà interpretative, ma la dottrina attuale ritiene, anche alla luce del contenuto dell'art. 91 del TUE - che richiede che le riparazioni "debbono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza delle azioni sismiche" e tenuto comunque conto delle finalità di tutela della pubblica incolumità sottesa alla normativa antisismica - che si debba trattare di interventi che, per la loro importanza incidano sulle caratteristiche strutturali degli edifici sui quali insistono.

E' quindi esclusa la rilevanza penale della condotta solo allorquando si verta nell'ambito di interventi che non presentino rischi per la pubblica incolumità.

L'autorizzazione sismica semplificata del DL Sblocca-Cantieri e la minore rilevanza

L'ultimo richiamo è sulla legge 55/2019, di conversione del DL 32/2019 (Sblocca-Cantieri), che ha operato una triplice distinzione tra:

  • interventi "rilevanti per la pubblica incolumità" (lett. a);
  • interventi di "minore rilevanza" (lett. b);
  • interventi "privi di rilevanza" (lett. c),

riferiti entrambi al medesimo parametro, e che circoscrive soltanto ai primi la necessità della preventiva autorizzazione da parte della autorità preposta.

Il comma 4 dell'art.94-bis dispone che "fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio e in deroga a quanto previsto dall'art. 94 (n.d.r.: autorizzazione all'inizio dei lavori), le disposizioni di cui al comma 3 (n.d.r.: che vietano l'inizio dei lavori relativi ad interventi rilevanti senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione) non si applicano ai lavori relativi ad interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza".

Non è automatico che qualsiasi intervento realizzato in zona sismica comporti l'obbligo di ottenere l'autorizzazione

Quindi, concludendo, non si può affermare che qualunque intervento realizzato in zona sismica comporti di 'default' l'obbligo di comunicazione e di deposito della relativa documentazione progettuale allo sportello unico prescritto dall'art. 93 e la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell'autorità preposta al controllo ai sensi dell'art. 94.

E', per contro, in applicazione di tale complessiva normativa che andava effettuata la verifica concreta degli interventi in contestazione, dovendosi valutare se gli stessi in ragione della loro tipologia e classificazione, rientrassero nella previsione di cui agli artt. 93 e 94, ovverosia richiedessero sia la preventiva comunicazione all'autorità competente, sia l'autorizzazione all'inizio dei lavori, laddove invece la sentenza impugnata con affermazione apodittica, richiamando una giurisprudenza superata dall'assetto normativo attualmente in vigore, afferma la violazione dell'art.95 dpr 380/2001 sul rilievo, allo stato non più calzante, che si tratti di un intervento edilizio "non classificabile tra quelli di manutenzione ordinaria", senza aggiungere altro.


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