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Appalti: quando è utile l'autodichiarazione di sopralluogo

Il sopralluogo rappresenta una fase cruciale nelle procedure di appalto pubblico consentendo ai concorrenti di ottenere una conoscenza approfondita dei luoghi di lavoro, il TAR Calabria ha annullato l’esclusione di un concorrente da una gara per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico, chiarendo che una tempestiva autodichiarazione di avvenuto sopralluogo da parte del ricorrente può sostituire l'attestazione tardiva da parte del RUP.

Il sopralluogo negli appalti pubblici

Il sopralluogo, disciplinato dal codice degli appalti, è una fase molto importante per i concorrenti coinvolti nelle procedure di selezione per appalti e concessioni pubbliche, poiché consente di acquisire una conoscenza approfondita dei luoghi in cui si svolgeranno i lavori, facilitando la formulazione di un’offerta precisa e dettagliata. Il sopralluogo accurato è una tutela anche per le amministrazioni pubbliche, poiché aiuta a prevenire richieste di modifiche e varianti durante l’esecuzione del contratto.

In passato, il sopralluogo era regolato dall’articolo 106 del d.P.R. n. 207/2010, ora abrogato, dove le offerte presentate per appalti pubblici dovevano essere accompagnate da una dichiarazione attestante la visita sul luogo dove si sarebbero eseguiti i lavori e la comprensione delle condizioni dei luoghi. Tuttavia, la precedente normativa lasciava un’elevata discrezionalità alle stazioni appaltanti riguardo all'importanza del sopralluogo, creando possibili incertezze, specialmente quando tale discrezionalità portava all’esclusione di un concorrente dalla gara.

Con il successivo codice dei contratti d’appalto, d.lgs. n. 50/2016, il sopralluogo mantiene la sua rilevanza come attività fondamentale per la preparazione di un’offerta adeguata. Difatti, al comma 2 dell’articolo 79 si stabilisce che, qualora le offerte debbano necessariamente derivare da una visita ai luoghi o dalla consultazione dei documenti di gara, i termini per la presentazione delle offerte dovranno garantire agli operatori economici il tempo necessario per acquisire tutte le informazioni utili. Pertanto, il sopralluogo, obbligatorio sia per lavori e sia per servizi, diventa applicabile già durante la fase di selezione dei concorrenti su facoltà della stazione appaltante. In questo modo si chiarisce l'importanza del sopralluogo negli appalti pubblici, promuovendo l'elaborazione di offerte più informate e riducendo il rischio di controversie durante l'esecuzione contrattuale.

Nel nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36/2023) al comma 1 dell’art. 92 dispone quanto segue:

"Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell’offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati".

A cui si aggiunge quanto indicato all’art.10 comma 2 del nuovo codice degli appalti:

"Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte".

Sembrerebbe, quindi, che il legislatore all’ultima versione del codice dei contratti abbia parzialmente considerato la decadenza dell’obbligo del sopralluogo. Questo cambiamento è stato probabilmente introdotto per poter rispettare il principio dell’accesso al mercato, come stabilito dall’articolo 3 del d.lgs. 36/2023, nonché e il divieto di aggravamento del procedimento da parte della pubblica amministrazione (Legge 07.08.1990, n. 241).

A questo punto, un quesito immaginabile sarebbe quello relativo agli effetti della presenza o assenza dell’autodichiarazione di avvenuto sopralluogo ai fini di una possibile o meno esclusione da una gara pubblica. A chiarire tale controversia c’è stata la sentenza del TAR Calabria n. 1365 del 26/09/24.

  

Annullata l’esclusione in gara per adeguamento sismico scolastico

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Calabria ha recentemente emesso la sentenza n. 1365 del 26/09/24 in merito al ricorso presentato dal ricorrente che riguarda l'esclusione da una gara per l'aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico di un scolastico.

Il ricorrente contesta la decisione di esclusione del responsabile unico del procedimento (RUP), con un provvedimento datato 29 aprile 2024, a causa della presunta carenza dell'attestazione di avvenuto sopralluogo, essenziale secondo il bando di gara.

Durante il procedimento, è emerso che il ricorrente aveva comunque effettuato il sopralluogo, dichiarando di averlo fatto in data 27 marzo 2024, prima della scadenza per la presentazione delle offerte, ma l'attestazione da parte del RUP è stata emessa in ritardo, successivamente al termine fissato per il 3 aprile 2024.

Il TAR Calabria, esaminando il caso in udienza pubblica il 18 settembre 2024, ha accolto il ricorso del ricorrente, annullando il provvedimento di esclusione, sottolineando che il ricorrente ha regolarmente dichiarato l'esecuzione del sopralluogo e che la responsabilità per tale autodichiarazione ricadeva su di essa. Quindi non può risultare illegittima l'esclusione basata sull'assenza di un'attestazione tardiva da parte del RUP, il cui ritardo di fatto risulterebbe non pregiudizievole per l’ammissione alla gara, perché da ritenersi non influente sull'effettiva esecuzione del sopralluogo.

Il TAR Calabria non ha solo annullato l'esclusione del ricorrente, ma ha anche rimandato al Comune l'obbligo di riavviare la procedura di gara, permettendo alla società di essere riammessa nella competizione.

Nella sentenza si sottolinea, quindi, l’importanza di redigere bandi chiari e coerenti, per evitare ambiguità che possano portare a esclusioni inique.

La sentenza del TAR Calabria è, seppur parzialmente, in linea con la sentenza n. 140 del 2024 del TAR Lazio, in quanto annulla l’efficacia dell’esclusione da una gara di un’impresa per assenza di comprovata visita sui luoghi di lavoro con differenti motivazioni. Il TAR Lazio, con riferimento ai contenuti del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 36 del 2023), sottolinea invece che il mancato espletamento del sopralluogo da parte dell'operatore economico non può determinare l'esclusione dalla gara, perché non può più essere considerato dalla stazione appaltante come un adempimento obbligatorio.

Lo stesso Consiglio di Stato (alla sentenza n. 3581/2019 prima e successivamente ribadito con la sent. 575/2021) aveva espresso un chiarimento in merito al vecchio codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) sull’obbligatorietà intesa dal legislatore sul sopralluogo:
"per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento".

 

LA SENTENZA DEL TAR DELLA CALABRIA È SCARICABILE IN ALLEGATO ALL'ARTICOLO.

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