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Appalti pubblici: nuovo Fascicolo virtuale dell'operatore economico obbligatorio dall'8 novembre

Dal 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici. Il 24 ottobre il provvedimento dell’Autorità è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale, quindi l'uso del Fvoe dall'8 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto.

Mini-rivoluzione negli appalti pubblici in attesa del grande cambiamento - ma più a media/lunga scadenza - dettato dalla Riforma del Codice.

L'ANAC ha infatti fatto sapere che dal 25 ottobre 2022, presso la Banca Dati Anac è operativo il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.

Il 24 ottobre, poi, il provvedimento di riferimento dell'ANAC (delibera 464/2022 del 27 luglio) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale e quindi l'uso del Fvoe dall'8 novembre sarà obbligatorio per partecipare alle gare di appalto (15 giorni dopo la pubblicazione in GU).

Le novità del FVOE

Tre le principali novità, rispetto al sistema Avcpass precedente che viene sostituito dal FVOE:

  • la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
  • il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati. Attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

I dati che provano il possesso dei requisiti per partecipare a un appalto

Tra i dati che comprovano il possesso dei requisiti messi disposizione attraverso il Fascicolo ci sono:

  • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
  • la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Come funziona il Fascicolo Digitale dell’Operatore Economico

Il Fvoe contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati Anac sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei Contratti.

Mediante il Fascicolo sono effettuati:

  • la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
  • il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Che cosa consente il FVOE

Il Fascicolo consente:

  • a) alle stazioni appaltanti (S.A.), attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • b) agli operatori economici (O.E.), tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
  • d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

Come utilizzare il fascicolo

Questi i passi operativi:

  • a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  • b) l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’Operatore di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato;
  • c) in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
  • d) in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

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