Appalti pubblici: il casellario informatico delle imprese ha effetto pregiudizievole?
Il casellario informatico delle imprese, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), rappresenta un importante strumento di trasparenza nel contesto degli appalti pubblici in Italia. Tuttavia, il Tar della regione Lazio ha confermato che l'annotazione non ha effetti pregiudizievoli diretti, ma funge da strumento informativo per le amministrazioni appaltanti.
Il casellario informatico delle imprese: uno strumento di trasparenza
Il casellario informatico delle imprese è un sistema che raccoglie informazioni sugli operatori economici coinvolti in procedure di selezione pubblica e viene gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Il suo scopo è garantire il corretto svolgimento degli appalti e delle concessioni, registrando gli operatori negli elenchi ufficiali e fornendo dati per identificare eventuali cause di esclusione.
Il casellario si articola in tre parti:
- la prima parte riguarda i principi e disposizioni comuni con gli articoli dall’1 al 10;
- la seconda parte tratta i procedimenti di annotazione nel casellario con gli articoli dall’11 al 37 a sua volta suddiviso in:
- TITOLO I: Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti con gli articoli dall’11 al 19;
- TITOLO II: Procedimento di annotazioni nel Casellario di comunicazioni della Procura della Repubblica ex art. 80, co. 5, lett. l), codice, con gli articoli dall’20 al 27;
- TITOLO III: Procedimento di annotazione nel Casellario delle comunicazioni effettuate dal Prefetto con gli articoli dall’28 al 29;
- TITOLO IV: Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A. con gli articoli dall’30 al 31;
- TITOLO V: Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli o.e. con gli articoli dall’32 al 33;
- TITOLO VI: Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge con l’articolo 34;
- TITOLO VII: Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità con gli articoli dall’35 al 37;
- TITOLO I: Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti con gli articoli dall’11 al 19;
- la terza parte è relativa alla pubblicità delle annotazioni nonché le disposizioni transitorie e finali con gli articoli dall’38 al 41.
Il Casellario Informatico dell’ANAC nasce come uno strumento per migliorare la gestione degli appalti pubblici e monitorare l’affidabilità e la trasparenza delle imprese che partecipano ai contratti con la pubblica amministrazione. I principali obiettivi sono:
- prevenire la corruzione;
- garantire trasparenza;
- monitorare la partecipazione agli appalti.
A chiarire se l’iscrizione al casellario informatico abbia effetti pregiudizievoli diretti è la sentenza del Tar Lazio n. 23090/2024.
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La funzione informativa dell'annotazione ANAC
La società ricorrente ha presentato ricorso avverso l'annotazione nel Casellario Informatico da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Tale annotazione è stata disposta a seguito di un procedimento avviato sulla base di una segnalazione dalla stazione appaltante nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale.
La segnalazione, formalizzata della stazione appaltante, imputava alla società ricorrente la violazione delle normative sul sub-appalto e sul sub-affidamento e come ciò avesse ritardato l'esecuzione dei lavori. Inoltre sarebbe, in questo modo, stato permesso l'accesso al cantiere ad una ditta non autorizzata. A causa di quanto sopra l'ANAC ha avviato il procedimento che ha portato all'iscrizione dell'annotazione contestata.
La società ricorrente ha impugnato l'annotazione, a cui il Tar ha dato esito negativo, ritenendo infondate le opposizioni sollevate dalla società ricorrente.
L'Autorità, attraverso l'annotazione nel Casellario Informatico, ha esclusivamente adempiuto a un dovere istituzionale volto a garantire la trasparenza nei confronti delle stazioni appaltanti infatti la sentenza chiarisce come “ L’Autorità, con l’annotazione de qua, adempie ad un dovere istituzionale che è quello di porre le stazioni appaltanti nelle condizioni di conoscere eventi che riguardano gli operatori economici, eventi che, potrebbero, potenzialmente, incidere sull’affidabilità degli stessi e sulla loro partecipazione alle gare pubbliche.(…)”.
La finalità dell'annotazione è quella di fornire una pubblicità-notizia riguardo a fatti che potrebbero influire sull'affidabilità di un operatore economico e sulla sua partecipazione alle gare pubbliche.
L'annotazione, quindi, non ha effetti pregiudizievoli diretti, ma serve esclusivamente come strumento informativo per le amministrazioni appaltanti e sarà compito di quest'ultime valutare, caso per caso, la rilevanza dell'annotazione nel contesto delle gare future.
Il ricorso è stato quindi rigettato perché infondato, confermando la legittimità dell'annotazione nel Casellario Informatico. L'ANAC ha infatti agito correttamente nel rispettare la sua funzione di ente informatore verso le stazioni appaltanti riguardo alle varie problematiche che potrebbero incidere sull'affidabilità di un operatore economico. Resta comunque da sottolineare che tale annotazione non ha un impatto diretto sulle gare future per le imprese coinvolte, in quanto le valutazioni di affidabilità rimangono comunque prerogativa esclusiva delle singole stazioni appaltanti.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO n. 23090/2024 È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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