Appalti pubblici, ANAC: "No all'aggiudicazione senza certificazioni"
Anac ha ribadito che, secondo la legislazione attuale, l'aggiudicazione può avvenire solo dopo la verifica positiva dei requisiti dell'aggiudicatario. Specificato, inoltre, che dal 1 gennaio '24 l'omissione di informazioni necessarie per garantire l'interoperabilità delle banche dati costituirà una violazione punita in ambito di transizione digitale.
Nelle verifiche non vale il silenzio-assenso dei 30 giorni
Può un’Amministrazione aggiudicare una gara d’appalto anche senza aver acquisito e verificato tutta la certificazione in possesso delle varie banche dati sull’operatore economico aggiudicatario avvalendosi del silenzio assenso? In altre parole, se entro 30 giorni dall’attivazione dei controlli non sono giunte risposte, si può procedere “come se” i requisiti fossero stati acquisiti?
È questo il quesito posto ad Anac da parte di due importanti stazioni appaltanti, una grande regione del Nord Italia, e una Direzione generale del Ministero Infrastrutture. La risposta dell’Autorità, in base al nuovo Codice dei Contratti e alla giurisprudenza in vigore, è stata negativa. In sostanza, la stazione appaltante non può fare affidamento sul silenzio-assenso per considerare acquisite le certificazioni dopo il suddetto periodo di tempo.
Con i pareri consultivi n. 57/2023 e 57-bis/2023, Anac ha evidenziato che dal 1° gennaio 2024 entrerà in vigore l'E-Procurement, garantendo la piena interoperabilità del sistema di interconnessione tra le banche dati coinvolte.
L'attuale procedura e le richieste delle Amministrazioni:
Attualmente, le stazioni appaltanti devono richiedere direttamente alle amministrazioni certificatrici le attestazioni necessarie e attendere la loro consegna. Tuttavia, le amministrazioni coinvolte hanno sollevato il problema del prolungato processo di ottenimento della certificazione, talvolta indefinito a causa di mancate risposte da parte degli enti competenti. Proprio per questo, hanno proposto l'applicazione del silenzio-assenso e la possibilità di inserire clausole contrattuali che prevedano la risoluzione del contratto in caso di successiva mancanza dei requisiti prescritti.
La risposta di Anac e il futuro con il nuovo Codice Appalti:
Anac ha ribadito che, secondo la legislazione attuale, l'aggiudicazione può avvenire solo dopo la verifica positiva dei requisiti dell'aggiudicatario. Fino alla piena operatività dell'E-Procurement, le stazioni appaltanti devono effettuare manualmente le verifiche di competenza. In caso di mancata risposta entro 30 giorni, la procedura rimane ferma e l'aggiudicazione non è efficace fino all'arrivo della documentazione richiesta, che può essere sollecitata.
In prospettiva futura, Anac ha sottolineato che dal 1° gennaio 2024, con il nuovo Codice Appalti, l'omissione di informazioni necessarie per garantire l'interoperabilità delle banche dati costituirà una violazione punita in ambito di transizione digitale.
Appalti Pubblici
Appalti pubblici: gare, norme, Codice dei Contratti, RUP e correttivo 2024. Approfondimenti scritti da esperti per tecnici, imprese e PA che operano nel sistema della contrattualistica pubblica.
Codice Appalti
Tutto sul Codice dei Contratti Pubblici e il correttivo 2024: norme, appalti, concessioni, RUP e digitalizzazione. Una guida tecnica aggiornata per chi opera nel settore pubblico.
Condividi su: Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp