Data Pubblicazione:

APPALTI: no esclusione da gara se applicato CCNL equipollente

Lo ha chiarito la Sentenza n. 3329 del 3 luglio 2015 della Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha precisato che la scelta dell’amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.


Lo ha chiarito la Sentenza n. 3329 del 3 luglio 2015 della Terza Sezione del Consiglio di Stato che ha precisato che la scelta dell’amministrazione di attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta è ampiamente discrezionale e può essere sindacata, in conseguenza, davanti al giudice amministrativo solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

Nello specifico una ditta siciliana, classificandosi al primo posto nella graduatoria di merito, si era aggiudicata la gara per un servizio triennale di vigilanza antincendio ed attività complementari presso la base dell’Elisoccorso del servizio 118 di un’Azienda Ospedaliera piemontese. La Società seconda classificata e già gestore del servizio, ha impugnato tale determinazione, davanti al T.A.R. del Piemonte, sostenendo, in particolare, che la società siciliana doveva essere esclusa dalla gara per aver formulato l’offerta prevedendo l’applicazione, per il personale impiegato nel servizio, di un CCNL diverso da quello (multiservizi) che era richiesto dal capitolato speciale di gara. Invero il capitolato speciale di gara richiedeva in due punti l’applicazione del CCNL multiservizi al personale impiegato dall’impresa esecutrice del servizio oggetto della gara. Negli indicati articoli del capitolato non era tuttavia prevista, come ha giustamente osservato il T.A.R. Piemonte, (anche) l’esclusione dalla gara delle imprese che avessero comunicato di voler applicare al personale impiegato un diverso (ma equipollente) CCNL. Né l’esclusione per la violazione della suddetta prescrizione era stata prevista in altre disposizioni della lex specialis di gara.

Peraltro, come ha osservato il T.A.R., nello schema “modulo dell’offerta”, che le imprese dovevano predisporre, le partecipanti alla gara dovevano dichiarare di redigere l’offerta “alle condizioni del lavoro e del CCNL di categoria”, senza l’indicazione dello specifico contratto collettivo multiservizi. Si deve quindi ritenere che lo scopo della disposizione, contenuta nei due citati articoli del capitolato di gara, che fa riferimento all’applicazione del CCNL multiservizi era (solo) quello di garantire la partecipazione alla gara di imprese operanti nel settore, ai fini di una puntuale esecuzione del servizio richiesto.
Non si può pertanto condividere la tesi, sostenuta dall’appellante, secondo cui il riferimento contenuto nelle due norme del capitolato al contratto multiservizi costituiva una vera e propria condizione di partecipazione alla gara e quindi un requisito di ammissibilità dell’offerta. A ciò si deve aggiungere che la stessa Stazione appaltante aveva precisato, in sede di chiarimenti, prima che le imprese presentassero la loro offerta, che le partecipanti alla gara avrebbero potuto applicare al proprio personale (anche) un contratto di lavoro di categoria equipollente a quello (multiservizi) indicato nel capitolato di gara.
 

Per maggiori dettagli consulta qui la Sentenza n. 3329 del 3 luglio 2015.