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Apertura di una finestra: se il comune da l'ok non può tornare indietro

Tar Sardegna: è illegittimo il comportamento del comune che prima autorizza l'apertura di una finestra e dopo l'esecuzione dei lavori annulla l'autorizzazione per l'esistenza di una precedente richiesta

Il comune non può fare marcia indietro sulla l'autorizzazione dell'apertura di una finestra, annullandone l'effetto dopo l'esecuzione dei lavori per l'esistenza di una precedente richiesta, peraltro mai resa nota, da parte di un altro condomino. E' quanto stabilito dal Tar Sardegna con la sentenza 386/2016.

Nel caso di specie, l'altro condomino aveva chiesto l'autorizzazione per installare una piattaforma elevatrice in base alla legge 13/1989 sulla disabilità: il comune, quindi, dopo aver autorizzato il condòmino ad aprire una finestra sulla pubblica via, aveva annullato l'autorizzazione concessa dopo un anno dall'effettivo completamento dei lavori per l'incompatibilità tra l'apertura della finestra e la richiesta dell'altra autorizzazione.

Per il Tar, la ragione è da parte del primo condòmino, poiché la decisione di annullare in autotutela un provvedimento amministrativo deve essere assunto solo entro un termine ragionevole se non per valide ed esplicite ragioni di interesse pubblico, inesistenti in questo caso. Il comune, secondo i giudici, avrebbe comunque dovuto procedere ad un esame accurato degli interessi, per verificare la praticabilità di soluzioni alternative che potessero consentire la coesistenza di entrambi gli interventi edilizi.

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