Data Pubblicazione:

APE in Basilicata: istituito il registro informatico degli attestati

Con la delibera del 5 luglio 2016, n. 767 (Bollettino Ufficiale n. 27, Parte I, del 16/07/2016). la Giunta Regionale della Basilicata ha istituito il registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e degli immobili sul territorio regionale

Con la delibera del 5 luglio 2016, n. 767 (Bollettino Ufficiale n. 27, Parte I, del 16/07/2016). la Giunta Regionale della Basilicata ha istituito il registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici e degli immobili sul territorio regionaleadottando le Disposizioni operative per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici sul territorio della regione.

In particolare a partire dal 15/08/2016, la registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica in regione Basilicata da parte dei soggetti certificatori, ai sensi del paragrafo 7.1.5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26/06/2015, dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l’uso della firma digitale.

 

Fino al 15/08/2016 i soggetti certificatori potranno trasmettere gli APE mediante le consuete modalità:

1. APE cartaceo con firma olografa accompagnato da copia del documento di riconoscimento, trasmesso con una delle seguenti modalità:
- a mano;
- a mezzo posta ordinaria;
- a mezzo posta certificata all’indirizzo ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it.

2. APE firmato digitalmente e trasmesso via posta certificata all’indirizzo ufficio.energia@cert.regione.basilicata.it

 

Queste le condizioni di trasmissione dell'APE da parte dei soggetti certificatori riconosciuti a partire dal 15/08/2016:

a) l’APE deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all’Appendice B delle citate Linee guida nazionali;
b) l’APE deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
c) l’APE deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore;
d) insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell’APE.

 

Ulteriori informazioni a questo link