APE e Superbonus 110%: chiarimenti su pre e post, interventi trainati e trainanti, software, rilascio
Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica convenzionali ante e post intervento
L'attestato di prestazione energetica (APE) è uno dei 'documenti' imprescindibili se si vuole beneficiare del Superbonus 110%.
Leggendo 'dentro' le nuove FAQ pubblicate sul portale dedicato alla maxi-agevolazione ex artt.119 e 121 del DL Rilancio, possiamo ricavare una serie di importanti chiarimenti riferiti proprio all'APE e da segnare in rosso:
- nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell'Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all'intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente;
- nei casi previsti dall'art.7 comma 1 del DM 6 agosto 2020 (interventi sull'involucro opaco dell'edificio che accede al Superbonus) è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare;
- l'APE post intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo (non basta il semplificato) secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 contenente le "Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica". Per produrre l'APE ante intervento è sufficiente il cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell'impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l'APE ante e post effettivamente confrontabili;
- l'APE convenzionale deve essere «rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Può essere utilizzata anche la certificazione rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del dpr 75/2013, ma non iscritto ad alcun ordine professionale, ma per le dichiarazioni di cui al citato DM 6 agosto 2020, è obbligatorio, come previsto dall'art.2, comma 2, l'iscrizione all'Albo professionale e lo svolgimento della libera professione;
- anche con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione ammessi al Superbonus deve essere rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio e occorre acquisire a tal fine l'APE ante e post intervento.
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