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APE e Relazione tecnica (ex Legge 10) 2024: come cambiano con il nuovo Decreto Requisiti Minimi

Il nuovo Decreto Requisiti Minimi 2024 introduce importanti modifiche all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) e alla Relazione Tecnica (ex Legge 10), migliorando l'efficienza energetica degli edifici e risolvendo criticità precedenti. Blumatica aggiorna i propri software per facilitare l'adattamento alle nuove modifiche.

Modifiche al Decreto Requisiti Minimi 2024: impatti su APE e Relazione Tecnica (ex Legge 10)

Già dai primi anni di applicazione del D.M. 26 giugno 2015 (cd. Requisiti Minimi) sono state rilevate varie criticità applicative.

Alcune di queste sono state risolte con la pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle varie edizioni di FAQ, alle quali ha collaborato il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) grazie alla costituzione di uno specifico Gruppo Consultivo (cd. “Legge 90”) a cui partecipa anche Blumatica.

  

APE e Relazione tecnica (ex Legge 10) 2024: come cambiano con il nuovo Decreto Requisiti Minimi
(Blumatica)

 

Per le altre, invece, essendo di carattere più strutturale, si è sempre ritenuto di dover rimandare la soluzione ad una fase di revisione dei suddetti decreti. Pertanto, a quasi 10 anni dalla sua pubblicazione era doveroso un aggiornamento di tale decreto, in modo da risolvere definitivamente alcune criticità e introdurre ulteriori aspetti richiesti dalle stesse direttive europee.

Scopriamo insieme le principali modifiche apportate al decreto in modo da farsi trovare pronti a questo ulteriore passo in avanti della normativa in materia di efficienza energetica.

Il software Blumatica Energy è già in fase di aggiornamento!

Come sempre, Blumatica ha deciso di aggiornare i propri software con largo anticipo rispetto all’entrata in vigore del decreto, in modo da consentirti di prendere dimestichezza e approfondire le modifiche.

 

Aggiornamento del Coefficiente Medio Globale di Scambio Termico (H’t)

Come anticipato nella premessa, il nuovo decreto apporta modifiche ai parametri e ai requisiti che hanno dimostrato una scarsa efficacia o che hanno generato problemi di attuazione.

Uno di questi è il coefficiente medio globale di scambio termico (H’t), il quale definisce le prestazioni delle superfici disperdenti. La verifica di tale parametro risulta particolarmente complessa, soprattutto per gli edifici con vaste aree vetrate, poiché attualmente il calcolo dell’H’t si basa esclusivamente sulla geometria dell’edificio (rapporto di forme).
In particolare, nell’attuale assetto legislativo, tale verifica è richiesta nei seguenti casi:

  • per l’intero edificio nei casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello;
  • per i soli elementi edilizi interessati nel caso di ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Il nuovo decreto, invece, prevede il seguente approccio:

  • edifici di nuova costruzione: la verifica è stata mantenuta così come nell’attuale versione del decreto;
  • ristrutturazioni importanti di primo livello: per le difficoltà operative in presenza di grandi superfici vetrate, si è ritenuto opportuno far variare il limite in funzione della zona climatica e del rapporto tra superficie vetrata oggetto di intervento e superficie di tutti i componenti (opachi e/o vetrati) oggetto di intervento;
Rapporto EX ANTE tra la superficie dei componenti vetrati e  la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) dell'edificio oggetto di intervento
(Blumatica)

 

  • ristrutturazioni importanti di secondo livello: il nuovo decreto ha eliminato la verifica dell’H’t, in quanto per tale casistica è già previsto un controllo sul rispetto delle caratteristiche prestazionali minime delle superfici disperdenti (secondo valori tabellati). Come descritto nel paragrafo successivo, in tal caso sarà necessario effettuare una verifica aggiuntiva sulle caratteristiche prestazionali delle superfici opache per tener conto in maniera analitica degli impatti dei ponti termici.

 

Ponti termici

Nell’attuale versione del decreto i ponti termici, per qualsiasi tipologia di intervento, sono considerati in maniera forfettaria nelle trasmittanze di riferimento fornite per le superfici opache disperdenti.

Se da un lato tale approccio comporta una notevole semplificazione delle verifiche, dall’altro comporta una penalizzazione soprattutto negli interventi di ristrutturazione degli edifici con estese superfici trasparenti e con balconi, mentre favorisce gli edifici dotati di maggiori porzioni di facciata continua opaca.

Pertanto, con il nuovo decreto si è deciso di rivedere tale approccio al fine di migliorare la gestione dei ponti termici con una modellizzazione più realistica e precisa, in linea con le caratteristiche effettive dell’edificio oggetto di verifica.

In particolare:

  • per i casi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione importante di primo livello sono stati definiti valori di ponti termici di riferimento al fine di ottenere una caratterizzazione più accurata dell’edificio di riferimento con cui verrà confrontato il nuovo edifico o l’edificio ristrutturato, per le verifiche prestazionali (ovvero per la verifica degli indici di prestazione EPnd e di conseguenza dei rendimenti). Quindi, per la definizione dell’edificio di riferimento, vengono assunte le trasmittanze limite riportate nell’Appendice A del decreto (come avviene già nell’attuale versione), aggiungendo nel calcolo i seguenti ponti termici (assumendo per essi lunghezze pari a quelle dell’edificio reale):
Gestione dei ponti termici  in base alla trasmittanza
(Blumatica)

  • per i casi di ristrutturazione importante di secondo livello, è stata introdotta una doppia verifica rispetto a valori limite tabellati:
  • trasmittanza termica in sezione corrente: in base alla quale viene verificata la trasmittanza del solo componente strutturale (quindi senza ponti termici) con i valori tabellati del decreto:

Usez,corr ≤ Ulim

dove:

  • Usez,corr è la trasmittanza termica di progetto della struttura valutata in accordo con la norma UNI EN ISO 6946;
  • Ulim è la trasmittanza termica limite ricavata dalle tabelle del Decreto “Requisiti Minimi”.
  • trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici: in particolare, in tale verifica devono essere considerati all’interno del calcolo unicamente i ponti termici presenti nelle tabelle riportate sul nuovo decreto. Tutte le tipologie di nodi non comprese non devono essere conteggiate né per il calcolo della trasmittanza media di progetto né per il calcolo della trasmittanza media limite.

 

calcolo della trasmittanza media Formula

dove:

  • A area di intervento del componente [m2];
  • U trasmittanza di progetto della sezione corrente [W/m2K];
  • Ψ trasmittanza termica lineica di progetto del ponte termico [W/mK];
  • L lunghezza ponte termico [m].
  • Ulim trasmittanza limite della sezione corrente che si ricava dalle tabelle del Decreto “Requisiti Minimi” [W/m2K];
  • Ψtab coefficiente lineico di trasmissione riportato nelle tabelle del nuovo decreto, in funzione della tipologia di ponte termico e della tipologia di isolamento [W/mK].

 

trasmittanza termica lineica isolamento Esterno
(Blumatica)

  

trasmittanza termica lineica isolamento interno
(Blumatica)

 

trasmittanza termica lineica isolamento intercapedine
(Blumatica)

 

  • per i casi di riqualificazione energetica, per le superfici opache è prevista la sola verifica della trasmittanza termica in sezione corrente, quindi senza considerare i ponti termici.

 

Integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Per gli edifici di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d’uso di cui al paragrafo 1.2 del Capitolo 1 del nuovo decreto è previsto l’obbligo di installazione di un numero minimo di punti di ricarica dei veicoli da installare.

In particolare, a seconda della destinazione d’uso (residenziale o non residenziale), della tipologia di sistema di ricarica, della tipologia di posti auto, ecc., sul decreto sono riportate una serie di tabelle con il numero minimo di punti di ricarica, le caratteristiche dimensionali sulle canalizzazioni e tutta una serie di prescrizioni nonché deroghe agli obblighi sopra indicati.

Di seguito un esempio delle tabelle previste dal decreto.

 

Integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici
(Blumatica)

 

Fattori di conversione Teleriscaldamento

Altra criticità segnalata dagli operatori e risolta con il nuovo decreto riguarda il metodo di allocazione scelto per il calcolo dei fattori di conversione in energia primaria dell’energia consegnata da reti di teleriscaldamento il cui impatto influisce sulla classificazione energetica degli edifici.

Attualmente, il metodo in vigore produce fattori di conversione energetica svantaggiosi per gli impianti di cogenerazione ad altissima efficienza, il che potrebbe ostacolare la diffusione del calore generato da tali sistemi.

Su suggerimento del CTI, per considerare il beneficio energetico della cogenerazione e la maggiore efficienza delle reti di teleriscaldamento italiane rispetto alla media europea, è stata modificata la metodologia attuale. Si è optato per l'adozione del metodo "di Carnot", che calcola direttamente il combustibile effettivamente utilizzato per la produzione di calore. Questo approccio presenta diversi vantaggi: è semplice da applicare, non richiede formule complesse; può essere utilizzato per tutti i tipi di impianti di cogenerazione; può essere applicato su scala complessiva senza la necessità di separare le componenti di pura cogenerazione; non dipende dai fattori di conversione dell'elettricità; e non produce deviazioni nei risultati.

 

Nuovi requisiti normativa europea e nazionale

A seguito dell’entrata in vigore di nuove normative nazionali ed europee, sono stati introdotti nel decreto ulteriori indicazioni in merito ai requisiti degli edifici e delle unità immobiliari, come ad esempio:

  • per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti:

- i requisiti minimi forniscono indicazioni per tener conto in maniera opportuna del benessere termo‐igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza antincendio e sismica;
- in fase di progettazione si dovrà tenere conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

  • entro il 2025 gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza superiore a 290 kW, devono essere dotati di sistemi di automazione e controllo di Classe B (come definita dalla norma UNI EN 15232), a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica;
  • In caso di sostituzione del generatore di calore, gli stessi devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare, a condizione che la loro installazione garantisca, al netto di qualunque incentivo o beneficio fiscale, un tempo di rimborso inferiore a 6 anni o qualora non sia tecnicamente realizzabile. La mancata installazione di tali sistemi per effetto delle condizioni suddette è debitamente motivata dal progettista nella relazione tecnica.

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